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139 Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori - Dlgs 14/2019 -Art. 37-bis (Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 139 Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 37-bis (Sostituzione del curatore e dei componenti del comitato dei creditori). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 139 Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori

1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 138. Il giudice delegato provvede alla nomina dei soggetti designati, verificato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 138, commi 1 e 2.

2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori, sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.

3. Il giudice delegato, su istanza del comitato dei creditori, acquisito il parere del curatore, può stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.


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