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Esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale, in materia di brevetti per invenzioni

Professione di consulente in proprietà industriale Esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprietà industriale, in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, nuove varietà vegetali e topografie dei prodotti a semiconduttori, per l'anno 2011 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CONCORSO (scad. 16 febbraio 2012) Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie Speciale - Concorsi n. 4 del 17-1-2012

Professione di consulente in proprieta' industriale - Esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale, in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilita', disegni e modelli, nuove varieta' vegetali e topografie dei prodotti a semiconduttori, per l'anno 2011 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CONCORSO (scad. 16 febbraio 2012)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CONCORSO (scad. 16 febbraio 2012)

Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale, in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilita', disegni e modelli, nuove varieta' vegetali e topografie dei prodotti a semiconduttori, per l'anno 2011.

IL DIRETTORE GENERALE
del dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione

Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante: «Codice della proprieta' industriale, a norma dell'art. 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273», ed, in particolare, gli articoli 201 e seguenti;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 13 gennaio 2010, n. 33, contenente «Regolamento di attuazione del codice della proprieta' industriale adottato con decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30» ed in particolare l'art. 64;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali»;
Ritenuto di dover indire una sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale, in materia di brevetti per invenzioni, modelli di utilita', disegni e modelli, nuove varieta' vegetali e topografie dei prodotti a semiconduttori per l'anno 2011;

Decreta:


Art. 1

E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione all'Albo dei consulenti in proprieta' industriale abilitati - sezione brevetti - ai sensi dell'art. 207 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

Art. 2
L'esame a carattere teorico-pratico consiste in:
1) una prova pratica di redazione di brevetto per invenzione o per modello di utilita' e breve risposta scritta ad alcuni quesiti di legislazione brevettuale;
2) una prova orale sulle seguenti materie: a) nozioni di diritto pubblico e privato, di diritto della concorrenza, di procedura civile, di chimica o meccanica, o elettricita';
b) diritto dei brevetti per invenzione e per modello;
c) diritto comunitario ed internazionale in materia di proprieta' industriale;
d) elementi di diritto comparato in materia di proprieta' industriale;
e) almeno una lingua straniera scelta a cura del candidato fra l'inglese, il tedesco o il francese.

Art. 3
La prova pratica si terra' il 6 giugno 2012 a Milano, presso la sede che sara' comunicata dal Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale a ciascun candidato, con un preavviso di almeno quindici giorni.

Art. 4
Le domande di ammissione all'esame di cui all'art. l del presente
decreto, redatte in carta semplice, dovranno essere presentate al
Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale, via
Napo Torriani n. 29 - 20124 Milano, entro il termine di trenta giorni
dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al
precedente comma: a tal fine fanno fede il timbro e la data
dell'ufficio postale accettante.
Le domande possono essere presentate anche direttamente alla
segreteria dell'Ordine, che rilascera' per ricevuta una copia della
domanda con timbro e data.
La firma in calce alla domanda non necessita di autenticazione;
non verranno, tuttavia, prese in considerazione le domande prive di
sottoscrizione.

Art. 5
Le domande, a pena di inammissibilita', devono essere corredate
dalla documentazione comprovante che il candidato possiede requisiti
di ammissibilita' all'esame previsti dall'art. 207 del decreto
legislativo n. 30/2005 e ad esse dovranno essere uniti, pertanto, i
seguenti documenti in carta semplice:
l) diploma di laurea o titolo universitario equipollente in
qualsiasi paese estero, ovvero titolo rilasciato da un paese membro
dell'Unione europea includente l'attestazione che il candidato abbia
seguito con successo un ciclo di studi post-secondari di durata
minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale, in una
universita' o in istituto d'istruzione superiore o in un altro
istituto dello stesso livello di formazione, a condizione, in tale
ultimo caso, che il ciclo di studi abbia indirizzo
tecnico-professionale attinente all'attivita' di consulente in
proprieta' industriale in materia di brevetti d'invenzione e modelli
industriali;
2) il titolo atto a documentare che il candidato abbia compiuto
presso societa', uffici o servizi specializzati in proprieta'
industriale almeno due anni di tirocinio professionale effettivo a
tempo pieno; se a tempo parziale il periodo complessivo deve essere
riconducibile ai due anni prescritti, fatta salva la limitazione a
diciotto mesi se il candidato dimostri di aver frequentato con
profitto un corso qualificato di formazione per consulente in
brevetti. E' documentazione idonea una circostanziata dichiarazione
di tirocinio firmata dal mandatario iscritto all'Ordine. puo' essere
anche idonea una dichiarazione di tirocinio firmata da un esperto in
materia la cui qualificazione sia notoria o possa essere dimostrata.
Nella dichiarazione devono essere indicati il periodo in cui si e'
effettuato il tirocinio, l'attivita' svolta dal candidato e l'esito
favorevole del tirocinio stesso. L'attivita' svolta dal candidato
durante i due anni di tirocinio deve essere attinente alla
rappresentanza di terzi avanti l'UIBM e la commissione dei ricorsi,
come risulta dal combinato disposto dagli articoli 201 e 204 del
decreto legislativo del 10 febbraio 2005, n. 30, del codice della
proprieta' industriale;
3) ricevuta in originale attestante il versamento di € 120,00
per contributo esame sul conto corrente postale n. 25901208 intestato
al Consiglio dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale.
In luogo dei documenti di cui ai precedenti punti 1) e 2), puo'
essere prodotta autocertificazione riferita, in particolare, al
diploma o al titolo conseguito, all'equipollenza con l'equivalente
laurea italiana con l'indicazione della data e dell'istituto
universitario che ha provveduto al rilascio del certificato di
equipollenza ed alla frequentazione con profitto di corsi di
specializzazione.
I documenti di cui ai punti 1) e 2), possono essere sostituiti
con documentazione atta a comprovare che il candidato abbia superato
l'esame di qualificazione come consulente abilitato presso l'Ufficio
europeo dei brevetti.
Il controllo della validita' dei titoli che vengono
autocertificati puo' essere disposta in qualsiasi momento, anche
antecedentemente allo svolgimento delle prove d'esame. In
quest'ultimo caso, se dai controlli effettuati risulta che il
candidato non sia in possesso dei titoli dichiarati, lo stesso viene
escluso automaticamente dalle prove d'esame, con comunicazione
inoltrata da parte dell'Ordine tramite raccomandata a/r o altro mezzo
sufficiente a garantire il ricevimento della comunicazione, ferme
restando le ulteriori responsabilita' penali in cui puo' incorrere il
candidato che abbia rilasciato dichiarazioni false.
Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ordine dei consulenti
in proprieta' industriale e presso il Ministero dello sviluppo
economico, per le finalita' di gestione dell'esame e saranno trattati
anche successivamente per le finalita' inerenti alla gestione
dell'eventuale iscrizione nell'Albo dei consulenti in proprieta'
industriale.

Art. 6

Sono ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato
una votazione di almeno 21/30 nella prova pratica. La prova orale non
si intende superata se il candidato non avra' ottenuto la votazione
di almeno 21/30.

Art. 7
La data della prova orale sara' comunicata per iscritto a ciascun
candidato, almeno trenta giorni prima a cura della segreteria
dell'Ordine, su indicazione della commissione esaminatrice.

Art. 8
Coloro che avranno superato l'esame di abilitazione, per
l'iscrizione nella sezione brevetti, dovranno presentare al Consiglio
dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale un'istanza in
bollo accompagnata dai documenti comprovanti il possesso dei
requisiti previsti dal comma 2, dell'art. 203, del decreto
legislativo n. 30/2005, nonche' gli altri documenti che saranno
richiesti dal Consiglio dell'ordine.

Art. 9
Con successivo decreto, si procedera' alla nomina della
commissione e alla determinazione delle relative spese per il suo
funzionamento.

Art. 10
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 30 dicembre 2011

Il direttore generale: Giulino

 

Documento pubblicato su ForoEuropeo - il portale del giurista - www.foroeuropeo.it