28.11.2018.Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili. Formazione di gruppo via Internet
28.11.2018 h 13.30-16.30 La privacy nello studio professionale: D.lgs 1901/2018, Regolamento Europeo (UE 2016/679) ed il nuovo D.lgs 101/2018 – Videoconferenza in diretta streaming in fase di accreditamento da parte del Consiglio Nazionale Commercialisti ed Esperti contabili – Formazione di gruppo via Internet ex art. 3 Norme di attuazione regolamento di formazione. Tre crediti formativi
evento |red
INTRODUCE Avv. Domenico Condello Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma dal 1996 al 2017- Direttore Scientifico rivista giuridica online – Foroeuropeo
RELATORI Avv. Paolo Ricchiuto Avvocato del Foro di Roma - Autore di numerose pubblicazioni in materia - Dott. Nazzareno Di Vittorio - Tenente Colonnello Arma dei Carabinieri in congedo
PROGRAMMA Inquadramento della normativa nazionale ed Europea – il Regolamento, la Direttiva ed il D.lgs. 101/2018 - Le iniziative del Legislatore, del Garante e della Commissione Europea - Il ruolo delle Linee Guida del Gruppo art. 29 - La struttura del Regolamento: l’importanza dei considerando, - Gli atti delegati e gli atti esecutivi - Un confronto tra nuovi e vecchi istituti - Il D.lgs. 1901/2018 ed il nuovo D.lgs 101/2018
La figura del DPO - Obbligatorietà ed opportunità - Caratteristiche e criteri di scelta – Il conflitto di interessi - Figure interne o esterne - Modalità di designazione - Compiti e responsabilità - Le Linee Guida del Gruppo art. 29 - Le Faq del Garante - Il trattamento dei dati personali e i diritti dell’interessato - La rilevanza del consenso dell’interessato - Le tipologie di dati oggetto del trattamento: comuni, sensibili e giudiziari - I diritti dell’interessato all’trattamento dei dati personali: tipologia e modalità di esercizio - I Principi della privacy applicati allo studio dell’avvocato: Accontability; privacy by design e by default.
FORMAZIONE A DISTANZA VIA INTERNET (articolo 3 delle Norme di Attuazione sull’applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative del CNDCEC)
Programma di formazione progettato per consentire al partecipante di apprendere un determinato argomento attraverso l’interazione con un docente/relatore, indipendentemente dal luogo o dalla modalità di svolgimento dell’evento: aula, sala conferenze, utilizzo di Internet.
In questo programma di formazione il relatore/docente si trova in un luogo diverso da quello dove è collocato il gruppo di professionisti ed utilizza le videoconferenze per svolgere la relazione/lezione ed essere interattivo.
Il relatore/docente attiva una videoconferenza in diretta streaming utilizzando la rete internet con possibilità di interagire attraverso apposite chat o linee telefoniche dedicate.
In questo sistema il controllo dei professionisti che partecipano avviene con l'utilizzo delle personali credenziali per accedere al portale web da dove viene trasmessa la videoconferenza e con la formulazione di semplici domande con risposta multipla (Vero o Falso) che il relatore/tutor, senza preavviso, sviluppa durante l'evento. Il professionista per ottenere l'attestato di partecipazione con i crediti formativi deve rispondere alle domande che vengono formulate e deve partecipare a tutto l'evento.
TEST VIDEO
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formazione obbligatoria|green
FORMAZIONE OBBLIGATORIA
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA DEGLI ISCRITTI NEGLI ALBI TENUTI DAGLI ORDINI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
Il nuovo regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in vigore dal I gennaio 2016, prevede all’ art. 4 comma 4 l’acquisizione di n. 20 cfp annuali, fatta eccezione per gli iscritti affetti da disabilità permanente e per le iscritte nei periodo di gravidanza e nei primi due anni successivi al parto, che possono acquisire fino a 30 cfp annuali.
Gli iscritti che superino il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso, gli iscritti nell’elenco speciale e coloro che non esercitano neanche occasionalmente la professione, possono acquisire un massimo di 6 cfp annuali.
Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Approvato dal Consiglio Nazionale
art. 1 Definizione e obiettivi della formazione professionale continua
- Con l'espressione "formazione professionale contìnua" o "formazione permanente" si intende ogni attività di approfondimento, perfezionamento, sviluppo, aggiornamento nonché acquisizione di conoscenze teoriche e competenze professionali in tempi successivi al percorso formativo svolto per l'iscrizione nell'Albo professionale. Tali attività sono svolte nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale e a garanzia dell'interesse pubblico. Lo svolgimento di tali attività formative costituisce uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale.
- Lo svolgimento della "formazione professionale continua" o "formazione permanente" è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti nell'Albo. Sono tenuti a svolgere l'attività di formazione professionale continua anche i professionisti sospesi dall'esercizio delia professione in forza di un provvedimento disciplinare ai sensi degli articolo 52 e seguenti del D.Lgs. n. 139/2005.
- La "formazione professionale continua" o "formazione permanente" si articola e comprende i seguenti distinti ambiti:
a) l'aggiornamento, quale attività finalizzata all'adeguato mantenimento, approfondimento e sviluppo delle competenze tecnico-professionali dell'iscritto, attinenti alle materie oggetto dell'esercizio dell'attività professionale;
b) la formazione, quale attività finalizzata all'acquisizione di competenze specialistiche, anche di natura interdisciplinare, utili ad un miglior esercizio della professione ed alla crescita del professionista;
c) lo svolgimento di attività formative particolari.
4.L'attività di aggiornamento consiste:
a) nella frequenza, anche in modalità e-learning, di seminari, convegni, videoconferenze, tavole rotonde e dibattiti, approvati dal Consiglio Nazionale;
b) nella frequenza di congressi nazionali a carattere economico-giuridico, approvati dal Consiglio Nazionale.
5.L'attività di formazione consiste nella frequenza di eventi formativi che presentano contenuti articolati a seconda dell'obiettivo professionale da perseguire e tendono all'acquisizione di conoscenze specialistiche che concorrono a migliorare la qualificazione professionale e ad accrescerne le competenze. Costituisce attività di formazione la frequenza di corsi di alta formazione, anche in modalità e-learning, approvati dal Consiglio Nazionale.
Art. 4 Contenuto dell'obbligo formativo
- L'iscritto nell'Albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle presenti norme, le attività formative da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo. Per l'acquisizione dei crediti l'iscritto può svolgere tutte le attività formative di cui all'art.1 secondo le prescrizioni dei commi seguenti.
- Per l'assolvimento dell’obbligo di formazione l'iscritto nell'Albo è tenuto ad acquisire in ciascun triennio formativo 90 crediti formativi professionali, mediante le attività formative indicate ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 1. Almeno 9 crediti devono essere acquisiti mediante attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, i compensi, l'organizzazione dello studio professionale, la normativa antiriciclaggio e le tecniche di mediazione.
- In ciascun anno l'iscritto deve acquisire minimo 20 crediti formativi professionali mediante le attività formative di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 20 crediti, quelli eccedenti, compresi quelli speciali, possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo. In ogni caso, quando l'obbligo formativo decorre dal secondo e terzo anno del triennio in corso, l'iscritto è tenuto ad acquisire rispettivamente 60 crediti formativi professionali nel biennio e 30 crediti formativi professionali nell'anno.
- Tramite le attività di formazione a distanza che utilizzano tecnologie di identificazione biometrica gli iscritti possono acquisire senza alcun limite crediti formativi. Qualora le attività formative indicate al comma 4, lett. a) e al comma 5, dell'articolo 1, siano svolte a distanza con strumenti che non si avvalgono di tecnologie di identificazione biometrica, gli iscritti possono acquisire un massimo di 20 crediti formativi annuali, fatta eccezione per gli iscritti affetti da disabilità permanente e per le iscritte nei periodi di gravidanza e nei primi due anni successivi al parto che possono acquisire fino a 30 crediti formativi annuali. Gli iscritti che superino il 65° anno di età in una data compresa nel triennio in corso, gli iscritti nell'elenco speciale e coloro che non esercitano neanche occasionalmente la professione, possono acquisire un massimo di 6 crediti formativi annuali in attività svolte a distanza con strumenti che non si avvalgono di tecnologie di identificazione biometrica.
- In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti.