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Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - sanzioni disciplinari – Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 21829 del 27/10/2015

Art. 22 del nuovo codice disciplinare - Regime di maggior favore - Applicabilità - Conseguenze.

L'art. 22 del nuovo codice deontologico forense non prevede più la sanzione disciplinare della cancellazione dall'albo, sicchè la decisione del Consiglio nazionale forense che l'abbia confermata, respingendo la richiesta di applicazione di tale normativa di maggior favore, può essere sospesa ex art. 36, comma 7, della legge n. 247 del 2012.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 21829 del 27/10/2015