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Avvocato e procuratore - albo - speciale – Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 15043 del 21/07/2016

Avvocati stabiliti - Abilitazione all'esercizio della professione conseguita in Romania - Unico soggetto abilitato al rilascio del titolo - Individuazione - Conseguenze.

Il titolo dell'avvocato che abbia conseguito l'abilitazione professionale in Romania può essere riconosciuto in Italia, ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati stabiliti, solo se rilasciato dalla U.N.B.R. (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania), Ordine tradizionale Bucarest, organismo indicato da tale Stato quale autorità competente ad operare in questa materia attraverso il meccanismo di cooperazione tra i Paesi membri dell'Unione europea, sicché va disattesa, per carenza del requisito del "fumus boni iuris", l'istanza di sospensione della esecutività del provvedimento di cancellazione da quell'elenco per essere avvenuta la corrispondente iscrizione sulla base di un titolo reso da un organismo diverso (la U.N.B.R., struttura BOTA).

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 15043 del 21/07/2016