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tirocinio formativo - Consiglio nazionale forense, parere 21 ottobre 2015, n. 107

tirocinio formativo

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Patti chiede di sapere se un praticante avvocato possa svolgere il tirocinio formativo presso un avvocato iscritto all’Albo dal 30.10.2011, e quindi in epoca anteriore all’entrata in vigore della L. 247/2012, ovvero se sia applicabile l’art. 41, comma 6 lettera a) della Legge professionale, che prevede che il tirocinio possa essere svolto solo presso un avvocato con anzianità di iscrizione all’Albo non inferiore a cinque anni, tenuto conto della disposizione di cui all’art. 65 della Legge cit. che prevede che “fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dalla presente legge si applicano, se necessario, ed in quanto compatibili le disposizioni vigenti non abrogate, anche se non richiamate.
Il parere è reso nei seguenti termini.
Il requisito dell’anzianità professionale minima, previsto dall’ art. 41, comma 6, lett. a), Legge n. 247/2012, appare ragionevolmente introdotto dal Legislatore in ossequio all’esigenza che il dominus del tirocinante sia dotato della dovuta esperienza professionale, oltre che delle dovute competenze tecniche.
Tuttavia, in assenza del regolamento ministeriale previsto dal comma 13 del medesimo art. 41, tale requisito non può ancora ritenersi obbligatorio per legge.
Restano salve le prassi interne ai singoli Ordini territoriali che, nei rispettivi Regolamenti per la pratica forense, abbiano già autonomamente introdotto tale requisito nella vigenza del DPR n. 101/90.
Consiglio nazionale forense, parere 21 ottobre 2015, n. 107