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Esame avvocato 2015 - primo giorno delle prove scritte15.12.2015 -

Esame avvocato 2015 - primo giorno delle prove scritte...si comincia alla grande per i corsisti foroeuropeo!!

-la traccia n. 2 relativa all'assicurazione claims made e' stata svolta in aula al corso frontale in data 20.11.2015 (traccia n. 19) ed al corso online in data 23.11.2015 (traccia n. 18): questione e soluzione perfettamente identiche a quelle sottese alla traccia di oggi!

-la traccia n. 1 ha costituito oggetto della dispensa sulle "successioni", assegnata in data 27.11.2015, con particolare riferimento ai presupposti per l'azione di riduzione.

TRACCIA N. 2:

ECCO L'ESTRATTO DELLA SOLUZIONE FOROEUROPEO DELLA TRACCIA ASSEGNATA IN AULA: APPROFONDIMENTO

Sulla questione “clausole claims made” si è recentemente pronunciata la Suprema Corte in relazione ad un caso simile, optando sempre per la validità della clausola c.d. “claims made” salvo il caso di pregressa conoscenza dei fatti oggetto della richiesta risarcitoria, il che integrerebbe una ipotesi di reticenza dolosa.

FATTO

Con atto di citazione notificato a maggio 2015 la s.r.l. Immobiliare Stella Alpina conveniva davanti al Tribunale di Roma Tizio, dottore commercialista, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni per l'importo di € 150.000, imputandogli errori ed inadempimenti nella compilazione delle dichiarazioni IVA relative agli anni 2008 - 2009, in conseguenza dei quali la società ha perso un credito IVA di importo pari alla somma di cui sopra.

Tizio con comparsa di costituzione e di risposta si costituiva in giudizio, chiamando in garanzia la Legal Insurance s.r.l., che si costituiva chiedendo il rigetto della domanda di garanzia, in quanto la polizza assicurativa di responsabilità professionale era stata sottoscritta da Tizio in data 14.9.2011 con durata quinquennale.

Tizio si reca dal proprio legale, rappresentando che l’art. 4 del contratto assicurativa prevedeva che: “la garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'assicurato nel periodo di assicurazione”.

La presenza di tale clausola c.d. claims made e la circostanza, appunto, che la domanda risarcitoria sia stata avanzata nel 2015 e, quindi, nel corso del periodo assicurativo 2011/2016, legittima la domanda in garanzia svolta da Tizio nei confronti della compagnia assicurativa.

La c.d. clausola claim made, largamente praticata nei contratti di assicurazione della responsabilità professionale , come già ampiamente detto, garantisce all'assicurato la copertura assicurativa in tutti i casi in cui la domanda di risarcimento dei danni sia proposta contro l'assicurato nel periodo di validità-efficacia della polizza, pur se il comportamento illecito da cui deriva la responsabilità si sia verificato prima della stipulazione del contratto.

A ben vedere, la clausola claim made prevede il possibile sfasamento fra prestazione dell'assicuratore (obbligo di indennizzo in relazione all'alea del verificarsi di determinati eventi) e controprestazione dell'assicurato (pagamento del premio), nel senso che possono risultare coperti da assicurazione comportamenti dell'assicurato anteriori alla data della conclusione del contratto, qualora la domanda di risarcimento del danno sia per la prima volta proposta dopo tale data, come nel caso in esame; e possono risultare viceversa sforniti di garanzia comportamenti tenuti dall'assicurato nel corso della piena validità ed efficacia della polizza, qualora la domanda di risarcimento dei danni sia proposta successivamente alla cessazione degli effetti del contratto.

La Suprema Corte ha precisato che tale clausola è valida ed efficace in quanto non rileva la circostanza che poiché l'alea coperta dalla garanzia deve riguardare un evento futuro ed incerto, un evento già verificatosi prima della conclusione del contratto non sarebbe coperto dalla polizza assicurativa.

Vero è che nell’ambito del contratto di assicurazione, l'alea è elemento essenziale, la cui mancanza determina la nullità del contratto medesimo, ma è altrettanto vero che il caso in esame non va equiparato a quello di inesistenza del rischio, in quanto un'alea esiste, pur se di natura e consistenza diverse da quella avente ad oggetto i comportamenti colposi del professionista.

A ben vedere, infatti, l’alea non concerne la possibilità che l'assicurato tenga comportamenti colposi, ma che li abbia commessi in passato, pur non essendo ancora a conoscenza della loro illiceità o idoneità a produrre danno; non concerne i comportamenti passati nella loro materialità, ma la consapevolezza da parte dell'assicurato del loro carattere colposo e della loro idoneità ad arrecare danno a terzi.

“Nei contratti di assicurazione della responsabilità civile l'estensione della copertura alle responsabilità dell'assicurato scaturenti da fatti commessi prima della stipula del contratto (cosiddetta clausola "claims made") non fa venire meno l'alea e, con essa, la validità del contratto, se al momento della stipula le parti (e, in specie, l'assicurato) ignoravano l'esistenza di questi fatti, potendosi, in caso contrario, opporre la responsabilità del contraente ex artt. 1892 e 1893 cod. civ. per le dichiarazioni inesatte o reticenti” (Cass., 17 febbraio 2014, n. 3622).

TRACCIA N. 1:

ECCO L’ESTRATTO DALLA DISPENSA SULLE SUCCESSIONI

Condizioni per l’esperimento dell’azione di riduzione:

a) imputazione ex se, e cioè imputazione alla porzione di legittima del legittimario che agisce delle
donazioni e dei legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato;

b) salvo il caso in cui le donazioni e i legati da ridurre siano effettuati in favore di persone chiamate come coeredi – ancorché abbiano rinunciato all’eredità, è necessario altresì che il legittimario procedente abbia accettato l’eredità con beneficio di inventario. L’accettazione beneficiata, dunque, è condizione necessaria per l’esperimento dell’azione di riduzione solo quando gli atti dispositivi da ridurre siano effettuati nei confronti dei terzi e non degli altri coeredi, ciò al fine di porre il convenuto dell’azione di riduzione in grado di conoscere l’entità dell’asse ereditario tramite lo strumento dell’accettazione beneficiata.

Se la domanda di riduzione è accolta si procede alla riduzione:

- anzitutto, delle disposizioni testamentarie, che avviene proporzionalmente, senza distinguere tra
eredi e legatari (art. 558 c.c.), salva diversa volontà del testatore,

- successivamente si riducono le donazioni, cominciando dall’ultima che ha provocato la lesione
della legittima e risalendo a quelle precedenti.

L’azione di riduzione si prescrive in dieci anni, decorrenti dall’apertura della successione.