Matrimonio - separazione personale dei coniugi - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3539 del 11/02/2025 (Rv. 673960-01)Effetti - provvedimenti per i figli - Giudizio di separazione - Regolamentazione dei rapporti tra ascendenti e nipoti - Legittimazione del genitore - Sussistenza.
Nel giudizio di separazione, il genitore è legittimato a richiedere la regolamentazione dei rapporti fra ascendenti e nipoti in caso di condotte ostative da parte dell'altro genitore, ai sensi degli artt. 337-ter e ss. c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 3539 del 11/02/2025 (Rv. 673960-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0317_2, Cod_Civ_art_0337_3, Cod_Proc_Civ_art_709_3 …...
Giurisdizione volontaria - provvedimenti Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26700 del 18/09/2023 (Rv. 668936 - 01)Impugnazioni e reclami - Decreto del Tribunale di autorizzazione alla vaccinazione contro il Covid-19 del figlio minore senza il consenso di uno dei genitori - Provvedimento in sede di reclamo - Natura - Volontaria giurisdizione - Finalità - Gestione nell'interesse del minore - Sussistenza - Conseguenze - Esclusione dell'impugnazione ex art. 111 Cost.
provvedimento, emesso in esito al reclamo avverso il decreto del giudice tutelare, con cui il Tribunale, su richiesta di uno dei genitori ex art. 709-ter c.p.c., abbia autorizzato la vaccinazione contro il Covid-19 del figlio minorenne senza il consenso dell'altro genitore, si configura come atto di volontaria giurisdizione, volto non già a dirimere, con autorità di giudicato, un conflitto tra diritti soggettivi dei genitori, ma a valutare la corrispondenza del mancato assenso di uno di essi all'interesse del minore, sì da essere espressivo di una forma gestoria dell'interesse di quest'ultimo, con la conseguenza che non è ammissibile avverso lo stesso il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26700 del 18/09/2023 (Rv. 668936 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_315_2, Cod_Civ_art_316, Cod_Civ_art_337_8, Cod_Civ_art_337_, Cod_Proc_Civ_art_709_3 …...
Contrasto in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale – Cass. n. 6802/2023Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilita') - in genere - famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - effetti - provvedimenti per i figli - Separazione - Contrasto in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale - Decisione relativa alla frequenza dell'ora di religione - Ricorso in cassazione - Ammissibilità.
In tema di ricorso ex art. 337 ter, comma 3, c.c., il provvedimento volto alla soluzione della controversia insorta tra genitori, avente ad oggetto la scelta per il figlio minore di frequentare o meno l'ora di religione, nella propria scuola elementare, è ricorribile in cassazione, in quanto incide sul diritto-dovere dei genitori di educare i figli con carattere di decisohetà e tendenziale stabilità.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6802 del 07/03/2023 (Rv. 667135 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0147, Cod_Proc_Civ_art_709_3, Cod_Civ_art_0337_3
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2023 …...
Ostacoli al corretto svolgimento delle modalità di affidamento – Cass. n. 37899/2022Famiglia - potestà dei genitori - Misure sanzionatone ex art. 709-ter c.p.c. - Presupposti - Ostacoli al corretto svolgimento delle modalità di affidamento - Pregiudizio concretamente subito dal minore - Necessità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Le misure sanzionatorie previste dall'art. 709 ter c.p.c. e, in particolare, la condanna al pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria, sono suscettibili di essere applicate facoltativamente dal giudice nei confronti del genitore responsabile di gravi inadempienze e di atti "che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento"; esse, tuttavia, non presuppongono l'accertamento in concreto di un pregiudizio subito dal minore, poiché l'uso della congiunzione disgiuntiva "od" evidenzia che l'avere ostacolato il corretto svolgimento delle prescrizioni giudiziali è un fatto che giustifica di per sé l'irrogazione della condanna, coerentemente con la funzione deterrente e sanzionatoria intrinseca alla norma richiamata.(In attuazione del predetto principio, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito, impugnata dalla sola madre, con la quale entrambi i genitori erano stati condannati al pagamento di una sanzione ex art. 709 ter c.p.c. per la violazione del principio di bigenitorialità, manifestata dal loro costante atteggiamento di reciproca ostilità e di non collaborazione, che aveva impedito il sereno accesso del figlio all'altro genitore).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 37899 del 28/12/2022 (Rv. 666473 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_709_3
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2022 …...
Provvedimenti di revisione delle condizioni di divorzio - Mantenimento di prole minore - Cass. n. 15421/2020Competenza civile - regolamento di competenza - Provvedimenti di revisione delle condizioni di divorzio - Mantenimento di prole minore - Competenza territoriale - Criteri - Art. 709 ter, comma 1, c.p.c. - Applicabilità - Fondamento.
Le controversie che hanno ad oggetto la revisione dei provvedimenti relativi all'affidamento ed al mantenimento dei minori, ancorché contenuti in una pronuncia di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, devono essere radicate nel luogo di residenza abituale dei minori, nel rispetto delle regole dettate dal diritto internazionale convenzionale e ribadite nel nostro ordinamento positivo dall'art. 709 ter c.p.c., suscettibile di interpretazione estensiva, essendo il nuovo regime derivante dalla riforma della filiazione introdotta dalla l. n.
219 del 2012 e dal d.lgs. n. 154 del 2013, teso ad assicurare l'uniformità di regolazione giuridica della responsabilità genitoriale in sede separativa, divorzile ed in relazione ai figli nati fuori dal matrimonio.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15421 del 20/07/2020 (Rv. 658370 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337_3, Cod_Civ_art_0337_5, Cod_Proc_Civ_art_709_3
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15421
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Famiglia - filiazione – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6471 del 06/03/2020 (Rv. 657421 - 01)Affidamento dei figli - Genitore non collocatario - Dovere di mantenere rapporti con la prole - Condanna ad un “facere” infungibile - Misure di coercizione indiretta - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In tema di rapporti con la prole, il diritto dovere di visita del figlio minore spettante al genitore non collocatario, non è suscettibile di coercizione neppure nelle forme indirette previste dall'art. 614 bis c.p.c., trattandosi di un "potere-funzione" che, non essendo sussumibile negli obblighi la cui violazione integra una grave inadempienza ex art. 709 ter c.p.c., è destinato a rimanere libero nel suo esercizio, quale esito di autonome scelte che rispondono anche all'interesse superiore del minore ad una crescita sana ed equilibrata. (Nella specie la S.C. ha cassato il provvedimento del giudice di merito, che aveva condannato il genitore non collocatario al pagamento di una somma in favore dell'altro genitore, per ogni inadempimento all'obbligo di visitare il figlio minore).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 6471 del 06/03/2020 (Rv. 657421 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0337_2, Cod_Civ_art_0337_3, Cod_Proc_Civ_art_614_2, Cod_Proc_Civ_art_709_3 …...
impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18977 del 08/08/2013Procedimento ex art. 709 ter cod. proc. civ. - Statuizioni risarcitorie e sanzionatorie - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., esaurita la fase del reclamo - Ammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18977 del 08/08/2013
Il provvedimento emesso ai sensi dell'art. 709 ter cod. proc. civ., con il quale il giudice, nella controversia insorta tra i genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale, abbia irrogato una sanzione pecuniaria o condannato al risarcimento dei danni il genitore inadempiente agli obblighi posti a suo carico, rivestendo i caratteri della decisorietà e della definitività all'esito della fase del reclamo (a differenza delle statuizioni relative alle modalità di affidamento dei minori), è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18977 del 08/08/2013
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famiglia - matrimonio -divorzio - mutamento degli obblighi - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo in cui l'obbligazione è sorta - Cass. n. 8016/2013 Procedimenti di revisione delle condizioni di divorzio - Competenza territoriale - Determinazione - Criteri - Fondamento - Art. 709 ter, ult. comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8016 del 02/04/2013
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8016 del 02/04/2013
La competenza territoriale a conoscere dei procedimenti di revisione delle disposizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio è devoluta al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione controversa, dovendo applicarsi a tali procedimenti i criteri ordinari di competenza per territorio stabiliti dagli articoli da 18 a 20 del codice di procedura civile e non il disposto dell'art. 709 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, destinato alla soluzione di controversie insorte tra genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o alle modalità di affidamento e, in tale ambito, all'adozione, in caso di gravi inadempienze dei genitori o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla norma stessa, anche in unione con la modifica dei provvedimenti in vigore relativamente a tali modalità .
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
Corte
Cassazione
8016
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competenza civile - competenza per territorio - diritti di obbligazione - foro facoltativo - luogo in cui l'obbligazione è sorta – Procedimenti di revisione delle condizioni di divorzio - Competenza territoriale - Determinazione - Criteri - Fondamento - Cfamiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - mutamento degli obblighi - revisione delle condizioni di divorzio - competenza territoriale - determinazione - criteri - fondamento - art.709, ter, ult. comma, cod. proc. civ. - applicabilità - esclusione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8016 del 02/04/2013
La competenza territoriale a conoscere dei procedimenti di revisione delle disposizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio è devoluta al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione controversa, dovendo applicarsi a tali procedimenti i criteri ordinari di competenza per territorio stabiliti dagli articoli da 18 a 20 del codice di procedura civile e non il disposto dell'art. 709 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, destinato alla soluzione di controversie insorte tra genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o alle modalità di affidamento e, in tale ambito, all'adozione, in caso di gravi inadempienze dei genitori o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla norma stessa, anche in unione con la modifica dei provvedimenti in vigore relativamente a tali modalità .
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8016 del 02/04/2013
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
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8016
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Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - mutamento degli obblighi – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8016 del 02/04/2013Revisione delle condizioni di divorzio - Competenza territoriale - Determinazione - Criteri - Fondamento - Art.709, ter, ult. comma, cod. proc. civ. - Applicabilità - Esclusione.
La competenza territoriale a conoscere dei procedimenti di revisione delle disposizioni economiche contenute nella sentenza di divorzio è devoluta al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione controversa, dovendo applicarsi a tali procedimenti i criteri ordinari di competenza per territorio stabiliti dagli articoli da 18 a 20 del codice di procedura civile e non il disposto dell'art. 709 ter, ultimo comma, cod. proc. civ., introdotto dalla legge 8 febbraio 2006, n. 54, destinato alla soluzione di controversie insorte tra genitori in ordine all'esercizio della potestà genitoriale o alle modalità di affidamento e, in tale ambito, all'adozione, in caso di gravi inadempienze dei genitori o di atti che arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità di affidamento, dei provvedimenti sanzionatori previsti dalla norma stessa, anche in unione con la modifica dei provvedimenti in vigore relativamente a tali modalità .
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 8016 del 02/04/2013
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