Lodo (sentenza arbitrale) - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11482 del 01/05/2025 (Rv. 674568 - 01)Termini per la pronuncia - decadenza degli arbitri Nullità - Eccezione - Termine di proposizione - Limiti.
In tema di impugnazione di lodo arbitrale, la nullità dovuta alla scadenza del termine di deposito della decisione, con conseguente decadenza degli arbitri, può essere eccepita ex art. 821 c.p.c. fino a prima della deliberazione del lodo, purché nel frattempo non siano intervenute le proroghe di cui al comma 4 dell'art. 820 c.p.c., la cui operatività ipso iure è volta ad assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa, così da determinare lo slittamento in avanti del termine per la pronuncia del lodo.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11482 del 01/05/2025 (Rv. 674568 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_820, Cod_Proc_Civ_art_821, Cod_Proc_Civ_art_829
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Lodo (sentenza arbitrale) - termini per la pronuncia - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11482 del 01/05/2025 (Rv. 674568-01)Decadenza degli arbitri - Nullità - Eccezione - Termine di proposizione - Limiti.
In tema di impugnazione di lodo arbitrale, la nullità dovuta alla scadenza del termine di deposito della decisione, con conseguente decadenza degli arbitri, può essere eccepita ex art. 821 c.p.c. fino a prima della deliberazione del lodo, purché nel frattempo non siano intervenute le proroghe di cui al comma 4 dell'art. 820 c.p.c., la cui operatività ipso iure è volta ad assicurare il pieno esercizio del diritto di difesa, così da determinare lo slittamento in avanti del termine per la pronuncia del lodo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 11482 del 01/05/2025 (Rv. 674568-01)
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Cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 13604 del 16/05/2024 (Rv. 671133-01)Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - Giudizio di legittimità - Inosservanza di regole di diritto "in iudicando" - Rilevanza - Limiti ex art. 360, comma 1 n.3, c.p.c. - Sussistenza - Conseguenze - Fondamento.
La denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; ne consegue l'inammissibilità del motivo di ricorso con il quale per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo si contesti la valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 13604 del 16/05/2024 (Rv. 671133-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Proc_Civ_art_360 …...
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9429 del 09/04/2024 (Rv. 670722-01)Titolare di privativa su varietà vegetale - Clausole contrattuali di distribuzione del prodotto contenute in una clausola compromissoria - Effetto implicante uno sfruttamento contrario ai principi UE - Ordine pubblico - Contrarietà - Ragioni.
In tema di privativa comunitaria per ritrovati vegetali, è nulla, per contrarietà all'ordine pubblico, stante la violazione dell'art. 13, punti 2 e 3, del Regolamento (CE) del Consiglio n. 2100/94, nell'interpretazione fornitane dalla Corte di Giustizia, la clausola contrattuale che attribuisce al titolare dei diritti di proprietà intellettuale sui coltivati brevettati anche il potere di individuare i soggetti ai quali spetterà in via esclusiva la distribuzione dei frutti ottenuti dal produttore precedentemente autorizzato all'utilizzo dei costituenti varietali della varietà protetta da cui quei frutti siano stati prodotti, ove questi ultimi siano inutilizzabili come materiale di moltiplicazione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9429 del 09/04/2024 (Rv. 670722-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1421, Cod_Civ_art_2598, Cod_Proc_Civ_art_829 …...
Lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - Ordine pubblico di cui all'art. 829, comma 3, c.p.c. - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8718 del 03/04/2024 (Rv. 670655-01)Nozione - Riferimento all'insieme delle norme imperative dell'ordinamento - Esclusione - Fattispecie.
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il rimando alla clausola dell'ordine pubblico da parte dell'art. 829, comma 3, c.p.c. deve essere interpretato in senso restrittivo, come rinvio limitato alle norme fondamentali e cogenti dell'ordinamento, escludendosi, in radice, una nozione "attenuata" di ordine pubblico, che coincide con il c.d. ordine pubblico interno e, cioè, con l'insieme delle norme imperative. (Nella specie, la S.C., ha affermato che non integrava una violazione dell'ordine pubblico quella pronuncia arbitrale che, con riferimento ad un contratto di appalto del servizio pubblico di manutenzione e gestione dell'impianto di illuminazione comunale, aveva dichiarato la nullità della clausola di adeguamento del canone per violazione degli artt. 7 e 115 del d.lgs. n. 163 del 2006, trattandosi semplicemente di norme imperative, rigettando tuttavia il ricorso, in quanto sulla questione dell'impugnabilità del lodo si era formato il giudicato interno).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 8718 del 03/04/2024 (Rv. 670655-01)
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Giuoco e scommessa - competizioni sportive - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5257 del 28/02/2024 (Rv. 670276-01)Lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - Casi di nullità - Giochi anche di abilità, concorsi pronostici, scommesse e apparecchi da divertimento e intrattenimento - Trasferimento delle competenze all’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato - Ricadute processuali - Giudizi instaurati successivamente - Legittimazione passiva dell’AAMS - Giudizi pendenti - Possibile suo intervento - Rigetto della domanda proposta nei confronti del non legittimato.
In tema giochi anche di abilità, concorsi pronostici, scommesse e apparecchi da divertimento e intrattenimento, le controversie aventi a oggetto rapporti derivanti dall'esercizio delle funzioni attribuite all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS), devono essere instaurate, se successive al trasferimento, nei confronti di quest'ultima, in quanto titolare, in via esclusiva, della legittimazione ad causam e ad processum, mentre se già pendenti possono proseguire nei confronti del dante causa, ferma restando la facoltà dell'AAMS di spiegare intervento ai sensi dell'art. 111 c.p.c.. Peraltro, il vizio determinato dalla proposizione della domanda nei confronti di soggetti non legittimati, pur non impedendo la valida instaurazione del giudizio, impone al giudicante (nella specie, collegio arbitrale) di circoscrivere l'esame ai soli rapporti tra le parti effettivamente legittimate ad agire e a resistere in ordine alla controversia deferita al loro giudizio, con il rigetto delle pretese avanzate nei confronti di soggetti non legittimati
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5257 del 28/02/2024 (Rv. 670276-01)
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Arbitrato - arbitri - nomina Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23974 del 07/08/2023 (Rv. 668854 - 01)Invito di procedere alla nomina dell'arbitro - Notificazione - Inosservanza delle forme del c.p.c. - Conseguenze - Raggiungimento dello scopo - Condizioni.
In tema di arbitrato, ai fini della verifica del raggiungimento dello scopo dell'atto che contiene l'invito all'avversario di procedere alla designazione dei propri arbitri, reso noto senza il rispetto delle forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile, il giudice è chiamato ad accertare non solo che l'atto sia stato portato a conoscenza del destinatario, ma anche che tale conoscenza sia intervenuta in tempo utile a consentire a quest'ultimo l'esercizio del diritto di scelta del proprio arbitro.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 23974 del 07/08/2023 (Rv. 668854 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_145, Cod_Proc_Civ_art_810, Cod_Proc_Civ_art_829 …...
Rimborso a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositi – Cass. n. 11321/2023Credito - istituti o enti di credito - Crisi bancarie - Obbligazionista subordinato - Rimborso a carico del Fondo interbancario di tutela dei depositi - Precedente istanza di rimborso diretto - Improponibilità dell'arbitrato - Limiti.
In tema di crisi bancarie, dal momento che la disciplina delineata per la gestione della crisi delle c.d. quattro banche (l. n. 208 del 2015, d.l. n. 59 del 2016, d.p.c.m. n. 82 del 2017, d.m. n. 83 del 2017) permette ai soli obbligazionisti subordinati - aventi speciali requisiti di patrimonio e di reddito - di ricorrere alla procedura diretta forfettaria al fine di ottenere l'indennizzo da parte del fondo di solidarietà, l"'alternatività" della tutela diretta rispetto a quella arbitrale non è configurabile quando l'investitore non abbia i requisiti previsti, risultando in tal caso carente della legittimazione ad esperire il rimedio del ristoro automatico asseritamente "alternativo".
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 11321 del 02/05/2023 (Rv. 667744 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829
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Impugnabili del lodo per errore "in iudicando" – Cass. n. 9395/2023Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - Arbitrato societario - Impugnabili del lodo per errore "in iudicando" - Limiti - Questioni non compromettibili o relative alla validità di delibere assembleari - Testo dell'art. 829 c.p.c. vigente "ratione temporis" - Irrilevanza.
In tema di arbitrato societario, ove le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, l'impugnazione della decisione arbitrale per errore "in iudicando" non è consentita, salvo che abbia ad oggetto questioni non compromettibili o relative alla validità di delibere assembleari, a prescindere dal fatto che la clausola compromissoria sia stata inserita prima o dopo la novella del 2006, essendo irrilevante che "ratione temporis" l'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003 faccia riferimento al testo dell'art. 829, comma 3, c.p.c., conseguente al d.lgs. n. 40 del 2006, ovvero all'art. 829, comma 3, c.p.c., nel testo previgente.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 9395 del 05/04/2023 (Rv. 667486 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_827, Cod_Proc_Civ_art_828, Cod_Proc_Civ_art_829
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9395
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Conseguenze in ordine al vizio di costituzione del collegio arbitrale – Cass. n. 7335/2023Arbitrato - in genere - Arbitrato rituale - Natura privatistica - Conseguenze in ordine al vizio di costituzione del collegio arbitrale.
Il vizio afferente l'invalida o irregolare costituzione del collegio arbitrale (anche costituito per obbligo di legge), derivante dal fatto che la nomina sia stata effettuata in violazione dei modi e delle forme di cui ai Capi I e II del titolo VIII del libro IV del codice civile, va ricondotto non già all'art. 158 c.p.c., relativo al vizio di costituzione del giudice, ma alle nullità previste dall'art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c, in quanto il lodo arbitrale, che costituisce una decisione per la soluzione della controversia sul piano privatistico, non può in alcun modo accostarsi a un "dictum" giurisdizionale; tale carattere è stato accentuato dalla l.n. 25 del 1994, senza che le modifiche apportate dall'art. 819-ter c.p.c., introdotto dal d.lgs.n. 40 del 2006, possano condurre ad una diversa linea ricostruttiva dell'istituto.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 7335 del 14/03/2023 (Rv. 667218 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_158, Cod_Proc_Civ_art_819_3, Cod_Proc_Civ_art_829
Corte
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7335
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Autorizzazione alla decisione secondo equità o dichiarazione di non impugnabilità del lodo – Cass. n. 7201/2023Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - in genere - Clausola compromissoria anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 - Impugnabilità del lodo ex art. 829, comma 2, c.p.c. - Autorizzazione alla decisione secondo equità o dichiarazione di non impugnabilità del lodo - Conseguenze - Rilevazione o eccezione di "errores in procedendo" - Possibilità - Ragioni.
Nel caso in cui la clausola compromissoria c.d. di diritto comune sia stata conclusa prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, opera il testo previgente dell'art. 829, comma 2, c.p.c., in virtù del quale è consentita l'impugnazione del lodo, salvo che le parti abbiano autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o abbiano dichiarato il lodo non impugnabile. In tal caso, è tuttavia possibile rilevare o eccepire "errores in iudicando", atteso che la previsione della inappellabilità preclude le sole eccezioni di merito, ma non anche quelle processuali afferenti all'invalidità della clausola.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7201 del 10/03/2023 (Rv. 667288 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Proc_Civ_art_817
Corte
Cassazione
7201
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Arbitrato societario – Cass. n. 3271/2023Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - in genere - Arbitrato societario - Clausola arbitrale - Applicabilità all'amministratore di fatto - Sussistenza - Individuazione - Fondamento.
In tema di arbitrato societario, la clausola arbitrale dettata per dirimere le controversie con gli amministratori è applicabile non solo all'amministratore nominato dall'assemblea, ma anche all'amministratore di fatto, cioè colui che sia stato nominato in modo invalido o abbia iniziato ad esercitare le funzioni prima della formale nomina e accettazione, oppure che abbia usurpato le funzioni ad altri, comportandosi come rappresentante senza averne i poteri, poiché, trattandosi di soggetto in grado di rivestire pienamente un rapporto organico all'interno della struttura organizzativa della società, è parimenti destinatario dei diritti e degli obblighi che conseguono alla funzione, incluse le previsioni statutarie riguardanti gli amministratori.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 3271 del 02/02/2023 (Rv. 666865 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Proc_Civ_art_808_4
Corte
Cassazione
3271
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Valutazione delle prove acquisite nel procedimento arbitrale – Cass. n. 27954/2022Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - casi di nullità - Valutazione delle prove acquisite nel procedimento arbitrale - Sindacabilità a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo - Art. 829 c.p.c. previgente - Esclusione - Fattispecie.
La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del procedimento arbitrale non può essere sindacata a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, in base alla previsione di cui all'art. 829 c.p.c. nel testo anteriore all'entrata in vigore delle modificazioni introdotte mediante il d.lgs. n. 40 del 2006, in quanto tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte distrettuale che, con riguardo ad una fattispecie in cui veniva in rilievo una clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., aveva dichiarato la nullità di un lodo arbitrale per ragioni attinenti al merito delle valutazioni operate dagli arbitri in ordine alla gravità dei reciproci inadempimenti delle parti).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27954 del 23/09/2022 (Rv. 665693 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Civ_art_1453, Cod_Civ_art_1455, Cod_Civ_art_1456
Corte
Cassazione
27954
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Impugnazione del lodo arbitrale – Cass. n. 27615/2022Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - Impugnazione del lodo arbitrale - Divieto di patto commissorio - Nozione di ordine pubblico - Insussistenza - Conseguenze.
In tema di impugnazione del lodo per contrarietà all'ordine pubblico, deve escludersi che la decisione arbitrale possa essere impugnata per violazione del divieto del patto commissorio, poiché il disposto dell'art. 2744 c.c., pur trattandosi di una norma imperativa, non esprime in sé un valore insopprimibile dell'ordinamento, ma è posto a tutela del patrimonio del contraente, tant'è che lo stesso legislatore ha previsto casi in cui tale divieto non si applica ex art. 6 del d.lgs. n. 170 del 2004.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 27615 del 21/09/2022 (Rv. 665643 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Civ_art_2744
Corte
Cassazione
27615
2022 …...
Costituzione del collegio arbitrale – Cass. n. 27613/2022Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - Appalti pubblici - Clausola compromissoria - Costituzione del collegio arbitrale successiva al d.lgs. n. 163 del 2006 - Nomina del terzo arbitro da parte del Presidente del Tribunale - Illegittimità - Conseguenze.
In tema di appalti pubblici, ove la costituzione del collegio arbitrale previsto da clausola compromissoria abbia avuto luogo successivamente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 163 del 2006, in caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, a quest'ultima deve provvedere la camera arbitrale, ai sensi dell'art. 241 dello stesso decreto, nel testo vigente "ratione temporis"; ne deriva che la nomina del terzo arbitro compiuta dal Presidente del tribunale è illegittima, con conseguente irregolare costituzione del collegio, denunciabile in sede di impugnazione del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 27613 del 21/09/2022 (Rv. 665642 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829
Corte
Cassazione
27613
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Impugnazione del lodo per nullità – Cass. n. 19852/2022Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità' - in genere - Arbitrato rituale - Impugnazione del lodo per nullità - Eccezione e rilievo d'ufficio della non arbitrabilità della controversia - Ammissibilità ex art. 817, comma 2, secondo periodo, c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.
In tema di arbitrato rituale, la previsione dell'art. 817, comma 2, secondo periodo, c.p.c., non preclude l'eccezione e rilevazione d'ufficio della non arbitrabilità della controversia, perché avente ad oggetto diritti indisponibili o per l'esistenza di una espressa norma proibitiva, in sede di impugnazione del lodo per nullità, anche qualora la relativa eccezione non sia stata formulata in sede arbitrale.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha comunque escluso la nullità della clausola compromissoria inserita da un pubblica amministrazione in un contratto avente ad oggetto lavori, forniture e servizi, rilevando che l'art. 3, comma 19, della l. n. 244 del 1007, che aveva posto il relativo divieto, la cui entrata in vigore era stata più volte posticipata, era stata definitivamente abrogata).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 19852 del 20/06/2022 (Rv. 665037 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_806, Cod_Proc_Civ_art_817, Cod_Proc_Civ_art_829
Corte
Cassazione
19852
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Autorizzazione a decidere secondo equità – Cass. n. 16780/2022Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - Arbitrato societario - Autorizzazione a decidere secondo equità - Clausola compromissoria anteriore al d.lgs. n. 40 del 2006 - Impugnazione di delibere del consiglio di amministrazione - Equiparazione alle deliberazioni dell'assemblea - Conseguenze.
In tema di arbitrato societario, anche se le parti hanno autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, è ammissibile l'impugnazione del lodo per "errores in iudicando", ove la clausola compromissoria sia stata stipulata prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 e il giudizio abbia ad oggetto l'impugnazione di delibere del consiglio di amministrazione, da ritenere estensivamente equiparate alle deliberazioni assembleari, in relazione alle quali l'art. 36 d.lgs. n. 5 del 2003 prevede espressamente che gli arbitri devono sempre statuire secondo diritto e che il lodo è in ogni caso impugnabile per violazione delle norme che regolano il merito della controversia.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 16780 del 24/05/2022 (Rv. 664945 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_827, Cod_Proc_Civ_art_828, Cod_Proc_Civ_art_829
Corte
Cassazione
16780
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Determinazione del prezzo definitivo rimesso all'equo apprezzamento del terzo – Cass. n. 16648/2022Contratti in genere - requisiti (elementi del contratto) - oggetto (nozione, caratteri, distinzioni) - determinabilità - determinazione deferita ad un terzo - Compravendita di azioni - Determinazione del prezzo definitivo rimesso all'equo apprezzamento del terzo - Disaccordo sulla nomina di quest'ultimo - Presenza di clausola compromissoria - Determinazione del prezzo da parte degli arbitri - Impugnazione - Disciplina prevista per la determinazione di cui all'art. 1349 c.c. - Esclusione - Impugnazione per nullità ex art. 829 c.p.c. - Necessità.
Ove, in relazione ad un contratto di compravendita di azioni, le parti convengano che il prezzo delle stesse venga stabilito da un terzo, ex art. 1349, comma 1 c.c. ma, a causa del mancato accordo sulla nomina, attivino un giudizio arbitrale all'esito del quale sia determinato il prezzo definitivo delle azioni, l'impugnazione del lodo sarà governata dalla normativa speciale di cui agli artt. 806 e 827 e segg. c.p.c., restando esclusa la possibilità di impugnazione del lodo per "manifesta iniquità ed erroneità" ex art. 1349 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 16648 del 23/05/2022 (Rv. 664873 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1349, Cod_Proc_Civ_art_827, Cod_Proc_Civ_art_829
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16648
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Omesso rilievo d'ufficio di una nullità di protezione – Cass. n. 14405/2022Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullita' - Lodo arbitrale - Omesso rilievo d'ufficio di una nullità di protezione - Vizio deducibile con l'impugnazione del lodo - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di impugnazione di lodo arbitrale, gli arbitri hanno l'obbligo di segnalare alle parti l'esistenza di una nullità c.d. di protezione e, qualora gli stessi non pongano in essere tale segnalazione, questa deve essere compiuta dal giudice statale adito in sede di impugnazione del lodo, in quanto la mancata segnalazione della nullità di protezione è motivo di impugnazione, ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c., attenendo la disposizione che commina tale forma di nullità all'ordine pubblico comunitario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che gli arbitri siano tenuti a segnalare la nullità di protezione derivante dalla violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 122 del 2005, che impone al costruttore l'obbligo di rilasciare e consegnare all'acquirente una fideiussione di importo corrispondente alle somme riscosse, e che tale omissione sia deducibile in sede di impugnazione del lodo)
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14405 del 06/05/2022 (Rv. 664688 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1421, Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Civ_art_2932
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14405
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Morte della parte nel corso del giudizio arbitrale – Cass. n. 11245/2022Arbitrato - procedimento arbitrale - in genere - Morte della parte nel corso del giudizio arbitrale - Garanzia di effettività del contraddittorio - Necessità - Omissione - Conseguenze - Impugnazione del lodo - Fase rescissoria - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
In caso di morte della parte nel corso di giudizio arbitrale, l'art. 816 sexies c.p.c. assegna agli arbitri il compito di individuare ed assumere le misure più idonee a garantire il contraddittorio con i soggetti legittimati a proseguire il giudizio arbitrale, quali successori della parte originaria; pertanto, l'omessa adozione, da parte degli arbitri, di tali misure, determina senz'altro la nullità del lodo per omessa instaurazione del contraddittorio cosicché, ove lo stesso venga impugnato, al giudice del gravame sarà precluso di decidere la causa nel merito ed il giudizio si arresterà alla sola fase rescindente (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio la sentenza della corte territoriale che, pur avendo acclarato la nullità della pronuncia arbitrale emanata senza l'adozione di misure idonee a garantire l'instaurazione del contraddittorio nei confronti dei successori della parte deceduta, aveva nondimeno esaminato il merito della controversia).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11245 del 06/04/2022 (Rv. 664736 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_816, Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Proc_Civ_art_830
Corte
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11245
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Previsione di un collegio arbitrale composto di cinque arbitri mediante rinvio – Cass. n. 10845/2022Opere pubbliche (appalto di) - capitolato - arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - in genere - Appalto di opere pubbliche non statali - Clausola compromissoria - Previsione di un collegio arbitrale composto di cinque arbitri mediante rinvio all'art. 43 d.P.R. n. 1063 del 1962 - Successiva previsione "ex lege" di un collegio arbitrale composto di tre membri - Accordo delle parti per la nomina di tre arbitri secondo la nuova disciplina - Conseguenze.
In tema di appalto di opere pubbliche non statali, in presenza di una clausola compromissoria che preveda un collegio arbitrale composto da cinque membri mediante rinvio all'art. 43 d.P.R. n. 1063 del 1962, la successiva abrogazione di tale norma, sostituita dall'art. 32 d.P.R. n. 109 del 1994, che regolamenta un collegio arbitrale composto da tre membri, spiega influenza sul rapporto solo se le parti manifestino, anche indirettamente, la concorde volontà di nominare tre arbitri, come accade nel caso in cui procedano alla loro scelta secondo la nuova disciplina, precludendosi la facoltà di denunciare l'invalidità del lodo per irregolare composizione del collegio (rispetto a quanto stabilito in contratto) e rendendo tale invalidità insuscettibile di rilievo officioso in conseguenza del silenzio serbato nel corso del procedimento arbitrale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 10845 del 04/04/2022 (Rv. 664733 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829
Corte
Cassazione
10845
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Interpretazione del contratto – Cass. n. 3260/2022Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - decisione - Sentenza sull'impugnazione del lodo - Oggetto - Interpretazione del contratto - Ricorso per cassazione - Limiti.
In tema di arbitrato, la decisione della Corte d'appello sulla impugnazione del lodo per violazione delle norme di legge in tema d'interpretazione dei contratti può essere censurata con ricorso per cassazione per vizi propri della sentenza medesima e non per vizi del lodo, spettando al giudice di legittimità verificare soltanto che la Corte di merito abbia esaminato la questione interpretativa e abbia dato motivazione adeguata e corretta della soluzione adottata.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 3260 del 02/02/2022 (Rv. 664101 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Proc_Civ_art_830, Cod_Civ_art_1363, Cod_Civ_art_1371
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Inesistenza della clausola compromissoria – Cass. n. 2066/2022Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - Inesistenza della clausola compromissoria - Sanabilità della carenza di potere degli arbitri in relazione al successivo comportamento delle parti - Esclusione - Fondamento.
In tema di arbitrato rituale, in caso di clausola compromissoria inesistente il successivo comportamento delle parti non vale a sanare il vizio di carenza di potere degli arbitri, senza che, in contrario, possa essere invocato il disposto dell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione aii'art. 817 c.p.c., atteso che tale disposizione si riferisce al superamento, da parte degli arbitri, dei limiti loro imposti dal compromesso e non alla diversa ipotesi di originaria e totale carenza di potere, e dovendo escludersi la possibilità di una sua applicazione analogica, ponendosi la competenza arbitrale come derogatoria alla competenza del giudice naturale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2066 del 25/01/2022 (Rv. 663944 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_807, Cod_Proc_Civ_art_808, Cod_Proc_Civ_art_817, Cod_Proc_Civ_art_829
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Cassazione
2066
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Questioni relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato – Cass. n. 2066/2022Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - Questioni relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato - Prospettazione per la prima volta in sede di impugnazione - Inammissibilità.
È inammissibile l'impugnazione di un lodo fondata su questioni relative alla natura rituale o irrituale dell'arbitrato qualora le questioni medesime risultino prospettate per la prima volta in sede di impugnazione, non essendo state mai sollevate in precedenza nel corso del giudizio arbitrale ex art. 817 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 2066 del 25/01/2022 (Rv. 663944 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_817, Cod_Proc_Civ_art_829
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2066
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Impugnazione del lodo da parte di colui che ha dato causa alla nullità – Cass. n. 29433/2021Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullita' - casi di nullita' - Procedimento arbitrale - Pretermissione del litisconsorte necessario - Impugnazione del lodo da parte di colui che ha dato causa alla nullità - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di procedimento arbitrale, il difetto di integrità del contraddittorio dovuto alla pretermissione di un litisconsorte necessario determina la nullità del lodo, che può essere fatta valere anche dalla parte che abbia dato causa a tale nullità, senza che possa trovare applicazione il disposto dell'art. 829, comma 2, c.p.c. a cagione della gravità del vizio, che rende la pronuncia "inutiliter data".
Corte di Cassazione, Sez. 1 , Ordinanza n. 29433 del 21/10/2021 (Rv. 662860 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Proc_Civ_art_830, Cod_Proc_Civ_art_102
Corte
Cassazione
29433
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Nullità per violazione di norme processuali – Cass. n. 24008/2021Arbitrato - procedimento arbitrale - norme applicabili - Nullità per violazione di norme processuali - Configurabilità - Limiti - Conseguenze - Fattispecie.
In tema di arbitrato, ove una parte ometta di trasmettere la propria memoria all'altra, la circostanza che per tale omissione non sia stata pattiziamente prestabilita alcuna conseguenza non basta ad escludere la nullità del lodo, essendo necessario accertare se la mancata trasmissione dell'atto abbia concretamente cagionato una violazione del principio del contraddittorio. (Nella specie, la S.C., condividendo la decisione del giudice del merito, ha escluso che la mancata trasmissione al contumace di una memoria, non contenente domande nuove o riconvenzionali, determinasse una violazione di tale principio).
Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 24008 del 06/09/2021 (Rv. 662384 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_816 bis, Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Proc_Civ_art_292
Corte
Cassazione
24008
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Obbligo di motivazione del lodo imposto agli arbitri – Cass. n. 16077/2021Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - Obbligo di motivazione del lodo - Modalità.
In tema di arbitrato, l'obbligo di esposizione sommaria dei motivi della decisione imposto agli arbitri dall'art. 823, n. 5, c.p.c., il cui mancato adempimento determina la possibilità di impugnare il lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c., può ritenersi non soddisfatto solo quando la motivazione manchi del tutto o sia talmente carente da non consentire di comprendere l'"iter" logico che ha determinato la decisione arbitrale o contenga contraddizioni inconciliabili nel corpo della motivazione o del dispositivo tali da rendere incomprensibile la "ratio" della decisione.
Corte Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16077 del 09/06/2021 (Rv. 661441 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_823, Cod_Proc_Civ_art_829
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16077
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Eccezione nella prima difesa utile – Cass. n. 15613/2021Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità' - Collegio arbitrale - Difetto di "potestas iudicandi" - Eccezione nella prima difesa utile - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
In caso di deferimento della controversia ad un collegio arbitrale, il difetto di "potestas iudicandi" del collegio decidente, per essere la convenzione di arbitrato nulla, deve essere eccepito nella prima difesa successiva all'accettazione degli arbitri, sicché, in difetto, la dedotta invalidità degrada a nullità sanabile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto precluso l'esame della questione sulla "potestas iudicandi" degli arbitri per invalidità della clausola arbitrale, siccome avanzata per la prima volta in sede di impugnazione del lodo).
Corte Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15613 del 04/06/2021 (Rv. 661358 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Proc_Civ_art_817
corte
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15613
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Mancato esame di eccezioni di rito – Cass. n. 15613/2021Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - Mancato esame di eccezioni di rito - Vizio di omessa pronuncia - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze.
La nullità del lodo per omessa pronunzia su domande ed eccezioni delle parti, in conformità alla convenzione di arbitrato, ex art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c., è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte degli arbitri, di questioni di merito e non anche di rito, nel qual caso l'impugnazione per nullità può essere proposta soltanto, in base ad altri numeri del medesimo art. 829 c.p.c., per far valere la mancanza delle condizioni per la decisione nel merito da parte degli arbitri.
Corte Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15613 del 04/06/2021 (Rv. 661358 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Proc_Civ_art_112
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15613
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Prospettazione "a grappolo" di una pluralità di doglianze – Cass. n. 14041/2021Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullita' - Motivi - Prospettazione "a grappolo" di una pluralità di doglianze - Inammissibilità - Esclusione - Condizioni.
In tema di impugnazione del lodo per nullità, la prospettazione "a grappolo" di un insieme di pretesi vizi della pronuncia arbitrale non è ragione di inammissibilità del gravame per difetto di specificità dei motivi, quando, scandagliandone la formulazione, sia possibile scindere il contenuto cassatorio di ciascuna censura e - indipendentemente dalla rubricazione e, ancor più, dalla correttezza della indicazione numerica adottata - sia identificabile il parametro normativo di riferimento tra quelli enunciati dall'art. 829 c.p.c., operando una valutazione in tutto simile a quella che compie il giudice di legittimità nell'esaminare il ricorso per cassazione contenente, in un unico motivo, più profili di doglianza.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14041 del 21/05/2021 (Rv. 661492 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Lodo arbitrale – Cass. n. 3139/2021Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - contenuto - Data - Apposizione - Modalità.
In tema di lodo arbitrale, quando dallo stesso atto contenente il lodo risulti la sottoscrizione di tutti gli arbitri, adottata in un luogo ed in una data risultanti dal medesimo documento, non ricorre la necessità dell'apposizione della data a fianco delle singole sottoscrizioni, dovendosene presumere la contestualità.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3139 del 09/02/2021 (Rv. 660580 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829 …...
Nullità arbitrato - disposizioni contraddittorie – Cass. n. 2747/2021Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullita' - casi di nullita' - Art. 829, comma 1, n. 4, c.p. c. - Contrasto tra diverse parti del dispositivo - Nullità - Sussistenza - Contrasto tra motivazione e dispositivo - Nullità - Sussistenza - Contraddittorietà interna della motivazione - Nullità - Condizioni.
In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 2747 del 05/02/2021 (Rv. 660561 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Fase rescindente e fase rescissoria – Cass. n. 1463/2021Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullita' - Fase rescindente e fase rescissoria - Delibazione sulla dedotta nullità - Natura decisoria - Esclusione - Conseguente attività istruttoria - Irrilevanza - Fondamento.
Nel giudizio di impugnazione del lodo arbitrale la delibazione dei motivi di nullità del lodo non dà luogo al passaggio dalla fase rescindente a quella rescissoria, né può ritenersi elemento idoneo ad attribuire a tale delibazione natura decisoria - e, come tale, conclusiva della prima fase di giudizio - la circostanza che il giudice abbia poi proceduto all'istruttoria della causa, essendo la relativa ordinanza un provvedimento revocabile e modificabile a norma dell'art. 177 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 1463 del 25/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Proc_Civ_art_830, Cod_Proc_Civ_art_177 …...
Impugnazione per nullità del lodo arbitrale – Cass. n. 291/2021Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullita' - casi di nullita' - Impugnazione per nullità del lodo arbitrale - art. 829, comma 1 n. 4 c.p.c. (oggi n. 11) - Contrasto tra diverse parti del dispositivo- Sussistenza- Contraddittorietà interna della motivazione- Nullità- Condizioni- Ipotesi di cui all'art. 829 n. 12 c.p.c.- Omessa pronuncia-Sussistenza- Distinzione.
In tema di arbitrato, la contraddittorietà cui fa riferimento l'art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. (oggi trasfusa nel n. 11 della medesima disposizione),al fine di consentire l'impugnazione per nullità, non corrisponde a quella di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., nel testo anteriore a quello vigente, ma va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale. Né tale principio trova smentita nella disposizione di cui al n. 12 dello stesso art. 829 c.p.c. che, nel consentire detta impugnazione, si riferisce, invece, all'ipotesi del lodo che abbia omesso di pronunciare su uno o più quesiti sottoposti agli arbitri.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 291 del 12/01/2021
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Lodo arbitrale - Impugnazione dinanzi alla Corte di appello – Cass. n. 28191/2020Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - Lodo arbitrale - Impugnazione dinanzi alla Corte di appello - Motivi non dedotti - Rilevabilità d'ufficio - Limiti - Questioni decise nel lodo - Riesame d'ufficio - Esclusione.
Nell'impugnativa del lodo arbitrale per nullità, ai sensi degli artt. 828 e ss. c.p.c., la corte di appello non può rilevare d'ufficio motivi non dedotti con l'atto di impugnazione - salvo la nullità del compromesso e della clausola compromissoria - trattandosi di un gravame rigorosamente limitato e vincolato, nell’effetto devolutivo, al giudice che ne è investito, sia in astratto, dalla tipicità dei vizi deducibili, sia in concreto, da quelli espressamente e specificamente dedotti.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28191 del 10/12/2020
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_828, Cod_Proc_Civ_art_829
corte
cassazione
28191
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Pronuncia del lodo oltre il termine stabilito - Cass. n. 27364/2020Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - termini per la pronuncia - decadenza degli arbitri - Pronuncia del lodo oltre il termine stabilito - Nullità relativa - Manifestazione di volontà della parte - Onere- Sussiste- Portata - Fondamento.
In tema di arbitrato, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 6 c.p.c. il mero decorso del termine per la pronuncia del lodo non è, di per sé sufficiente a determinare la nullità, essendo necessaria, ai sensi dell'art. 821 c.p.c., una manifestazione della volontà diretta a far valere la decadenza la quale costituisce oggetto di un vero e proprio onere posto a carico della parte interessata il cui adempimento non si risolve in una mera eccezione da proporsi nell'ambito del procedimento arbitrale trattandosi, invece, di un atto di disposizione in merito alla nullità, in difetto del quale quest'ultima non può essere fatta valere.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27364 del 30/11/2020 (Rv. 659897 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_821, Cod_Proc_Civ_art_820, Cod_Proc_Civ_art_829
corte
cassazione
27364
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Impugnazione del lodo arbitrale - Cass. n. 27321/2020Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità' - Impugnazione del lodo arbitrale - Mezzo a critica vincolata - Contenuto.
Nel giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 c.p.c., di impugnazione per nullità del lodo arbitrale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 27321 del 30/11/2020 (Rv. 659749 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_828, Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Proc_Civ_art_830
impugnazione
arbitrale
corte
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27321
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Termini per la pronuncia - Pronuncia del lodo oltre il termine stabilito - Cass. n. 27364/2020Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - termini per la pronuncia - decadenza degli arbitri - Pronuncia del lodo oltre il termine stabilito - Nullità relativa - Manifestazione di volontà della parte - Onere- Sussiste- Portata - Fondamento.
In tema di arbitrato, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 6 c.p.c. il mero decorso del termine per la pronuncia del lodo non è, di per sé sufficiente a determinare la nullità, essendo necessaria, ai sensi dell'art. 821 c.p.c., una manifestazione della volontà diretta a far valere la decadenza la quale costituisce oggetto di un vero e proprio onere posto a carico della parte interessata il cui adempimento non si risolve in una mera eccezione da proporsi nell'ambito del procedimento arbitrale trattandosi, invece, di un atto di disposizione in merito alla nullità, in difetto del quale quest'ultima non può essere fatta valere.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 27364 del 30/11/2020 (Rv. 659897 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_821, Cod_Proc_Civ_art_820, Cod_Proc_Civ_art_829
Pronuncia del lodo
termine stabilito
corte
cassazione
27364
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Lodo arbitrale – Contrarietà all'ordine pubblico – Cass. n. 21850/2020Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) – impugnazione - Lodo arbitrale - Controversia relativa al risarcimento del danno derivante da attività svolta da mediatore non iscritto nell'albo previsto dalla l. n. 39 del 1989 - Contrarietà del lodo all'ordine pubblico ex art. 829, comma 3, c.p.c. - Esclusione - Ragioni. Mediazione. (nozioni, caratteri, distinzioni) In genere.
Non costituisce causa di nullità del lodo per contrasto con l'ordine pubblico la circostanza che l'arbitro abbia statuito circa il risarcimento del danno derivante da un contratto di mediazione concluso con un soggetto non iscritto al ruolo dei mediatori, in quanto la nozione di ordine pubblico cui rinvia l'art. 829, comma 3, c.p.c. coincide con le norme fondamentali dell'ordinamento, tra cui non rientra la regola organizzativa posta dall'art. 6 della l. n. 39 del 1989.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21850 del 09/10/2020 (Rv. 659325 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Civ_art_1754
corte
cassazione
21850
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Arbitrato- Norme inderogabili – Cass. n. 20462/2020Competenza civile - regolamento di competenza -Arbitrato- Norme inderogabili- Ambito - Conseguenze.
In tema di arbitrato, la validità ed efficacia della clausola compromissoria non è esclusa dalla natura inderogabile delle norme che regolano il rapporto giuridico che ne integra l'oggetto, ove i diritti delle parti abbiano natura disponibile, determinandosi esclusivamente l'effetto di ampliare il sindacato giurisdizionale sul lodo anche all'error in iudicando. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che potesse essere oggetto di clausola compromissoria il pagamento degli oneri consortili).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20462 del 28/09/2020 (Rv. 659145 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829
CORTE
CASSAZIONE
20462
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Impugnazione del lodo arbitrale per violazione del contraddittorio – Cass. n. 18600/2020Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione -Impugnazione del lodo arbitrale per violazione del contraddittorio - Accertamento dell'effettiva lesione del diritto di dedurre e contraddire - Indicazione dello specifico pregiudizio sofferto - Necessità. Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - casi di nullità
In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale ma nell'ambito di una ricerca volta all'accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l'atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l'inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell'impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l'indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18600 del 07/09/2020 (Rv. 658811 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_829
CORTE
CASSAZIONE
18600
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Autorizzazione agli arbitri a decidere secondo equità - Cass. n. 16553/2020Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullita' - casi di nullita' - Autorizzazione agli arbitri a decidere secondo equità - Impugnazione per inosservanza di regole di diritto - Inammissibilità - Applicazione in concreto di norme di legge ritenute corrispondenti alla soluzione equitativa - Irrilevanza.
ARBITRATO
LODO
IMPUGNAZIONE
NULLITA'
L'inammissibilità dell'impugnazione del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto, ai sensi dell'art 829, comma 2, c.p.c., nel caso in cui le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, sussiste anche qualora gli arbitri abbiano in concreto applicato norme di legge, ritenendole corrispondenti alla soluzione equitativa della controversia, non risultando, per questo, trasformato l'arbitrato di equità in arbitrato di diritto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16553 del 31/07/2020 (Rv. 658802 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829
corte
cassazione
16553
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Valutazione delle prove acquisite nel procedimento arbitrale - Cass. n. 16553/2020Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullita' - casi di nullita' - Valutazione delle prove acquisite nel procedimento arbitrale - Sindacabilità a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo - Esclusione.
Arbitrato
LODO
IMPUGNAZIONE
NULLITA'
La valutazione dei fatti dedotti dalle parti nel giudizio arbitrale e delle prove acquisite nel corso del procedimento non può essere contestata per mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16553 del 31/07/2020 (Rv. 658802 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_827, Cod_Proc_Civ_art_828, Cod_Proc_Civ_art_829, Cod. Proc. Civ. art. 830
corte
cassazione
16553
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Pronuncia degli arbitri secondo equità - Cass. n. 16553/2020Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullita' - casi di nullita' - Pronuncia degli arbitri secondo equità - Conseguenze ai fini dell'impugnazione per nullità del lodo - Impugnazione per "errores in iudicando" - Inammissibilità.
ARBITRATO
LODO
IMPUGNAZIONE
NULLITA'
É preclusa, ai sensi dell'art. 829, comma 2, ultima parte, c. p.c., l'impugnazione per nullità del lodo di equità per violazione delle norme di diritto sostanziale, o, in generale, per "errores in iudicando", che non si traducano nell’inosservanza di norme fondamentali e cogenti di ordine pubblico, dettate a tutela di interessi generali e perciò non derogabili dalla volontà delle parti, né suscettibili di formare oggetto di compromesso.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16553 del 31/07/2020 (Rv. 658802 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_113, Cod_Proc_Civ_art_822, Cod_Proc_Civ_art_829
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16553
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Inosservanza di regole di diritto "in iudicando" - Cass. n. 16559/2020Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullita' - Inosservanza di regole di diritto "in iudicando" - Rilevanza - Limiti ex art. 360, comma 1 n.3, c.p.c. - Sussistenza.
ARBITRATO
LODO
IMPUGNAZIONE
NULLITA'
La denuncia di nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 829, comma 2, c.p. c., per inosservanza delle regole di diritto "in iudicando" è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360, comma 1 n. 3, c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16559 del 31/07/2020 (Rv. 658604 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Proc_Civ_art_360_1
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16559
2020 …...
Collegio arbitrale - Difetto di "potestas iudicandi" - Cass. n. 16556/2020Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullita' - Collegio arbitrale - Difetto di "potestas iudicandi" - Rilevabilità d'ufficio anche in sede di giudizio di cassazione - Condizioni e limiti.
ARBITRATO
LODO
IMPUGNAZIONE
NULLITA'
Il difetto di "potestas iudicandi" del collegio decidente, comportando un vizio insanabile del lodo, può essere rilevato di ufficio nel giudizio di impugnazione, anche in sede di legittimità, con il solo limite del giudicato, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nella fase arbitrale (soltanto) qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16556 del 31/07/2020 (Rv. 658602 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829
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16556
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Inammissibilità di motivo di impugnazione del lodo arbitrale per genericità - Cass. n. 15820/2020Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - Ricorso per Cassazione - Inammissibilità di motivo di impugnazione del lodo arbitrale per genericità - Specificazione delle ragioni della specificità del motivo - Riproduzione del contenuto del motivo nel ricorso per cassazione - Necessità - Fondamento.
In tema di ricorso per Cassazione, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità dell'impugnazione del lodo arbitrale per difetto di specificità, ha l'onere di precisare in ricorso le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, non potendosi limitarsi a rinviare all'atto di gravame ma dovendo piuttosto riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15820 del 23/07/2020 (Rv. 658711 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Proc_Civ_art_342
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15820
2020 …...
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullita' – Cass. n. 7405/2020Ricorso per cassazione avverso la sentenza sull'impugnazione per nullità del lodo - Dedotta non deferibilità della lite in arbitrato per sussistenza della giurisdizione amministrativa - Questione di giurisdizione - Esclusione - Questione di merito - Configurabilità - Deduzione con il ricorso per cassazione - Condizioni.
La non deferibilità della controversia al giudizio arbitrale, per essere la stessa devoluta alla giurisdizione di legittimità o esclusiva del giudice amministrativo, non dà luogo ad una questione di giurisdizione in senso tecnico, bensì ad una questione di merito attinente alla validità del compromesso o della clausola compromissoria sicché, ponendosi la questione di giurisdizione solo in funzione di tale accertamento, essa non può essere sollevata in ogni stato e grado del processo con il solo limite del giudicato interno, esplicito o implicito, ma, trattandosi di una questione di merito, può essere sottoposta all'esame del giudice di legittimità solo se sia stata dibattuta e decisa come motivo di nullità del lodo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 7405 del 17/03/2020 (Rv. 657493 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_360_1, Cod_Proc_Civ_art_806, Cod_Proc_Civ_art_807, Cod_Proc_Civ_art_808_1, Cod_Proc_Civ_art_827, Cod_Proc_Civ_art_828, Cod_Proc_Civ_art_829
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Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - interpretazione - Cass. n. 28011/2019Clausola compromissoria di arbitrato irrituale stipulata "ante" d.lgs. n. 40 del 2006 - Interpretazione - Criteri - Riferimento a qualsiasi vertenza originata dal contratto - Necessità - Limiti - Fattispecie.
INTERPRETAZIONE
CONTRATTI
La clausola compromissoria devolutiva della controversia ad un arbitrato irrituale stipulata fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 - alla quale non sono applicabili gli artt. 808-quater (sull'interpretazione della convenzione di arbitrato) e 808-ter (sull'arbitrato irrituale) c.p.c., introdotti da detto decreto - deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui la clausola si riferisce, con esclusione, quindi, di quelle che nello stesso contratto hanno unicamente un presupposto storico. (Nella specie, la S.C., nel cassare la sentenza impugnata, ha affermato l'esclusione dall'applicazione della clausola compromissoria riferita ad un contratto di affitto di azienda delle controversie relative alla liquidazione della quota di partecipazione nella società di capitali che aveva affittato l'azienda ed alla restituzione di somme date a mutuo alla stessa società, trovando le stesse nel contratto di affitto un mero antefatto).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 28011 del 31/10/2019 (Rv. 655642 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362, Cod_Proc_Civ_art_808, Cod_Proc_Civ_art_808_3, Cod_Proc_Civ_art_808_4, Cod_Proc_Civ_art_806, Cod_Proc_Civ_art_807, Cod_Proc_Civ_art_829
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28011
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Arbitrato - arbitri - compenso – Cass. n. 21058/2019Arbitrato - Compenso - Insorgenza del diritto - Validità del compromesso e del lodo o regolarità della nomina degli arbitri - Irrilevanza.
Il diritto dell'arbitro di ricevere il pagamento dell'onorario sorge per il fatto di avere effettivamente espletato l'incarico, senza che, nella sommaria procedura di liquidazione apprestata dall'art. 814 c.p.c., esperibile allorché il lodo sia stato pronunciato, al presidente del tribunale sia consentita alcuna indagine sulla validità del compromesso e del lodo e sulla regolarità della nomina degli arbitri, materie comprese nella previsione dell'art. 829 c.pc.e riservate alla cognizione del giudice dell'impugnazione indicato dal precedente art. 828 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 21058 del 07/08/2019 (Rv. 655024 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_814, Cod_Proc_Civ_art_828, Cod_Proc_Civ_art_829
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Arbitri - nomina – Cass. 14476/2019Convenzione di arbitrato - Nomina dell'arbitro ex art. 810, comma 2, c.p.c. - Competenza funzionale ed inderogabile - Clausola derogatoria - Conseguenze - Invalidità della convenzione di arbitrato - Esclusione - Sostituzione di diritto della clausola derogatoria con la previsione legale.
La nomina dell'arbitro in violazione della regola, contenuta nell'art. 810, secondo comma, c.p.c. che attribuisce tale competenza, funzionale ed inderogabile, al presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato, determina la nullità del lodo, ai sensi dell'art. 829, primo comma, c.p.c., ove disposta da giudice territorialmente non competente, nei limiti in cui la questione venga dedotta nel giudizio arbitrale ma non l'invalidità della convenzione arbitrale sia perché si tratta di una disposizione destinata a regolare l'ipotesi residuale del mancato accordo delle parti in merito alla nomina, sia perché la previsione di un foro inderogabile opera, nel processo, in modo simile al meccanismo di sostituzione di diritto delle clausole contrattuali nulle, perché in contrasto con norme imperative, di cui all'art. 1419, secondo comma, c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14476 del 28/05/2019 (Rv. 654306 - 03)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1419 – Nullità parziale
Cod. Proc. Civ. art. 810 – Nomina degli arbitri
Cod. Proc. Civ. art. 829 – Casi di nullità …...
Disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 40 del 2006 - Arbitrato internazionale - Individuazione - Cass. n. 7183/2019Arbitrato - arbitrato estero - Disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 40 del 2006 - Arbitrato internazionale - Individuazione - Criteri di valutazione alternativi - Conseguenze sul regime di impugnazione del lodo - Fattispecie.
Al fine di accertare la natura internazionale dell'arbitrato, nella disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge n. 40 del 2006, conseguendone l'esclusione dell'impugnabilità del lodo per inosservanza delle regole di diritto, occorre verificare se ricorra uno dei due criteri identificativi dell'istituto individuati dalla legge, l'uno di natura soggettiva, l'altro di carattere oggettivo, consistenti rispettivamente nella residenza o sede effettiva all'estero di almeno una delle parti alla data della sottoscrizione della clausola compromissoria o del compromesso, ovvero, in alternativa, nella previsione che una parte rilevante delle prestazioni nascenti dal rapporto al quale la controversia si riferisce debba essere eseguita all'estero. (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito per aver ritenuto che, in conseguenza del mero subentro di una società italiana nel rapporto contrattuale, con acquisizione dei diritti ed assunzione degli obblighi contrattuali della parte originaria straniera con effetto "ex tunc", l'arbitrato non potesse qualificarsi internazionale perché nessuna delle parti contraenti poteva considerarsi straniera, omettendo del tutto di motivare per quale ragione l'originaria contraente estera dovesse ritenersi essere rimasta totalmente estranea al rapporto contrattuale, sebbene avesse assunto pattiziamente la responsabilità in solido del corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 7183 del 13/03/2019
Cod_Proc_Civ_art_829, Cod_Proc_Civ_art_832, Cod_Proc_Civ_art_838
Arbitrato internazionale
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Lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione per nullità - in genereArbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - in genere - inosservanza di regole di diritto "in iudicando" - rilevanza - limiti ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - conseguenze – fattispecie - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28997 del 12/11/2018
La denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo. (Nella specie, il ricorrente aveva censurato per violazione di legge i criteri di determinazione temporale del danno di cui aveva chiesto il risarcimento così formulando una censura infondata perchè involgente la valutazione di merito degli arbitri e non i limiti della clausola compromissoria, la S.C., in applicazione del principio, ha rigettato il ricorso).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28997 del 12/11/2018
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lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullitàArbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - in genere - inosservanza di regole di diritto "in iudicando" - rilevanza - limiti ex art. 360 n. 3 cod. proc. civ. - conseguenze - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 28997 del 12/11/2018
>>> La denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l'esplicita allegazione dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo. (Nella specie, il ricorrente aveva censurato per violazione di legge i criteri di determinazione temporale del danno di cui aveva chiesto il risarcimento così formulando una censura infondata perchè involgente la valutazione di merito degli arbitri e non i limiti della clausola compromissoria, la S.C., in applicazione del principio, ha rigettato il ricorso).
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 28997 del 12/11/2018 …...
lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - in genereArbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - in genere - impugnazione di lodo arbitrale - dipendenza di cause - litisconsorzio necessario processuale - declaratoria di improcedibilità limitata ad alcune domande - esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27937 del 31/10/2018
>>> In tema di impugnazione di lodo arbitrale che riguardi una pluralità di parti vincolate dalla medesima convenzione, è escluso che possa dichiararsi l'improcedibilità dell'arbitrato limitatamente ad alcune delle domande laddove vi sia dipendenza di cause, in relazione di inscindibilità, integrante una forma di litisconsorzio necessario processuale e non ricorra alcuna delle condizioni previste dall'art. 816 quater, comma 1, c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 27937 del 31/10/2018 …...
Decisione arbitrale fondata su questione rilevata d'ufficioArbitrato - procedimento arbitrale - norme applicabili - decisione arbitrale fondata su questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti - violazione del contraddittorio - conseguenze - nullità del lodo - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23325 del 27/09/2018
>>> E' nullo, per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa, il lodo arbitrale nel quale sia posta a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, in sede di impugnazione del lodo arbitrale,aveva omesso di valutare la dedotta violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, nonostante la decisione fosse stata fondata sull'inefficacia del contratto per difetto di un progetto preliminare, questione mai discussa dalle parti, che nel giudizio arbitrale avevano chiesto, reciprocamente, la risoluzione del contratto per inadempimento, con ciò presupponendola validità del titolo originario).
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 23325 del 27/09/2018 …...
Motivi di ricorsoImpugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - in genere - motivi di ricorso - mera riproposizione delle tesi difensive svolte nelle fasi di merito - inammissibilità - fondamento - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018
>>> Con i motivi di ricorso per cassazione la parte non può limitarsi a riproporre le tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, senza considerare le ragioni offerte da quest'ultimo, poiché in tal modo si determina una mera contrapposizione della propria valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnata che si risolve,in sostanza, nella proposizione di un "non motivo", come tale inammissibile ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Nella specie,i comuni associati avevano riproposto la censura di nullità, per contrarietà all'ordine pubblico, della determinazione arbitrale del prezzo di cessione della partecipazione del privato nella società "in house" per la gestione del servizio di refezione scolastica, aumentato con l'adeguamento Istat dei prezzi dei pasti ex art. 6 l. n. 537 del 1993, senza spiegare perché il detto meccanismo imperativo di revisione contrattuale potesse incidere sulla qualità del servizio fino a compromettere i diritti sociali ad esso collegati).
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 22478 del 24/09/2018 …...
Opere pubbliche (appalto di) - controversie - definizione contenziosa e transazione - clausole compromissorie - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22834 del 29/09/2017 Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'arbitrato obbligatorio - Conseguenze - Possibilità di far valere la nullità del lodo arbitrale depositato in data anteriore alla pubblicazione della sentenza n. 152 del 1996 della Corte costituzionale - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di contratti di appalto di opere pubbliche, la sentenza n. 152 del 1996 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della l. n. 741 del 1981 - sostitutivo dell'art. 47 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - nella parte in cui non stabiliva che la competenza arbitrale potesse essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti: ne consegue, attesa l'efficacia retroattiva di tale pronuncia, che, come la competenza arbitrale può essere declinata in riferimento a procedimenti in corso al momento di pubblicazione della detta sentenza, allo stesso modo può essere fatta valere, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 1), c.p.c., la nullità dei lodi arbitrali, per difetto di "potestas" degli arbitri, emessi anteriormente alla suddetta pubblicazione, salvo il limite del giudicato interno eventualmente prodottosi nel processo.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza della denunciata violazione dell’art. 5 c.p.c. in una ipotesi in cui, alla data della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale, la domanda di arbitrato era già stata notificata ed erano stati designati gli arbitri ad opera delle parti).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22834 del 29/09/2017
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Opere pubbliche (appalto di) - controversie - definizione contenziosa e transazione - clausole compromissorie - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22834 del 29/09/2017 Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'arbitrato obbligatorio - Conseguenze - Possibilità di far valere la nullità del lodo arbitrale depositato in data anteriore alla pubblicazione della sentenza n. 152 del 1996 della Corte costituzionale - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di contratti di appalto di opere pubbliche, la sentenza n. 152 del 1996 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della l. n. 741 del 1981 - sostitutivo dell'art. 47 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - nella parte in cui non stabiliva che la competenza arbitrale potesse essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti: ne consegue, attesa l'efficacia retroattiva di tale pronuncia, che, come la competenza arbitrale può essere declinata in riferimento a procedimenti in corso al momento di pubblicazione della detta sentenza, allo stesso modo può essere fatta valere, ai sensi dell'art. 829, comma 1, n. 1), c.p.c., la nullità dei lodi arbitrali, per difetto di "potestas" degli arbitri, emessi anteriormente alla suddetta pubblicazione, salvo il limite del giudicato interno eventualmente prodottosi nel processo.(In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso la sussistenza della denunciata violazione dell’art. 5 c.p.c. in una ipotesi in cui, alla data della pronuncia della sentenza della Corte costituzionale, la domanda di arbitrato era già stata notificata ed erano stati designati gli arbitri ad opera delle parti).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22834 del 29/09/2017
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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17339 del 13/07/2017Impugnazione del lodo per “errores in iudicando” - Art. 829, comma 3, c.p.c. come modificato dall’art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006 - Applicabilità ai giudizi arbitrali promossi dopo la modifica - Rinvio alla legge vigente al momento della stipula della convenzione di arbitrato - Conseguenze - Applicabilità dell’art. 829, comma 2, c.p.c., vecchio testo - Conseguenze - Applicabilità delle regole di diritto attinenti al merito della controversia salvo diversa disposizione delle parti.
In tema di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, l’art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall’art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 27 dello stesso decreto, a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella (2 marzo 2006); tuttavia, per stabilire se sia ammissibile tale impugnazione, la legge, cui l’art. 829, comma 3, c.p.c. rinvia, deve essere identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di procedimento arbitrale attivato dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina - ma in forza di convenzione stipulata anteriormente - nel silenzio delle parti è applicabile l’art. 829, comma 2, c.p.c. nel testo previgente, che ammette l’impugnazione del lodo per violazione delle norme inerenti al merito, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17339 del 13/07/2017 …...
Prova civile - consulenza tecnica - consulente d'ufficio – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17339 del 13/07/2017Consulenza tecnica - Consulenti degli arbitri costituiti in collegio - Riparto delle attività in ragione delle singole specializzazioni - Possibilità - Condizioni - Conseguenze in caso di rinuncia all’incarico da parte di uno dei consulenti.
Il riparto di attività tra più consulenti operanti in collegio, in ragione della loro specializzazione, costituisce un “modus operandi” facoltativo che non inficia il necessario principio di collegialità, ben potendo le conclusioni essere assunte dal collegio unitariamente e collettivamente, anche in caso di rinuncia all’incarico da parte di uno dei consulenti avente una competenza professionale distinta da quella degli altri, purché i risultati della sua attività e di quella di ciascuno siano partecipati agli altri e da questi valutati, sicché collegialmente si formino le conclusioni da sottoporre al giudice.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17339 del 13/07/2017
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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - in genere - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23463 del 18/11/2016Decisione su validità o esistenza di clausola compromissoria giustificativa di competenza arbitrale - Natura - Pronuncia su questione pregiudiziale di rito.
Nel giudizio arbitrale, la questione concernente l'esistenza o la validità della convenzione giustificativa della "potestas iudicandi" degli arbitri ha natura pregiudiziale di rito, in quanto funzionale all'accertamento di un "error in procedendo" che vizia una decisione giurisdizionale, quale è il lodo.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23463 del 18/11/2016
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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23463 del 18/11/2016Art. 827, comma 3, c.p.c. - Lodo non definitivo - Impugnabilità immediata, o meno - Rispettiva individuazione.
Alla stregua dell'art. 827, comma 3, c.p.c., è immediatamente impugnabile, perché parzialmente decisorio del merito della controversia, il lodo recante una condanna generica, ex art. 278 c.p.c., o che decida una o alcune domande proposte senza definire l'intero giudizio, ma non quello che decida questioni pregiudiziali (nella specie la validità della convenzione arbitrale) o preliminari.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 23463 del 18/11/2016
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Arbitrato - compromesso e clausola compromissoria - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16058 del 02/08/2016Procedimento arbitrale non ancora iniziato - Pronuncia del giudice di primo grado sulla sua competenza - Giudizio proposto dopo il 2 marzo 2016 - Regolamento di competenza - Giudizio proposto prima del 2 marzo 2016 - Appello - Fondamento.
In tema di clausola arbitrale, se il giudice di primo grado si sia pronunciato sulla sua competenza senza che sia iniziato il procedimento arbitrale, trova applicazione non l'art. 819 ter c.p.c., ma il principio generale del "tempus regit actum", per il quale l'impugnazione dei provvedimenti giurisdizionali è soggetta alle forme processuali vigenti al momento in cui essa sia proposta, con la conseguenza che la sentenza va impugnata con l'appello o con il regolamento di competenza, a seconda che il giudizio sia proposto prima o dopo il 2 marzo 2006, data di entrata in vigore della menzionata disposizione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16058 del 02/08/2016
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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9285 del 09/05/2016Nuova formulazione dell'art. 829, comma 3, cod. proc. civ. ex art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006 - Impugnazione del lodo per "errores in iudicando" - Condizioni - Espressa disposizione della "legge" - Portata - Clausola arbitrale societaria anteriore alla novella - Individuazione della legge di rinvio - Art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003.
In tema di arbitrato, l'art. 829, comma 3, cod. proc. civ., come riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, comma 3, cod. proc. civ., rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di clausola compromissoria societaria, inserita nello statuto anteriormente alla novella, è ammissibile l'impugnazione del lodo per "errores in iudicando" ove "gli arbitri, per decidere, abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità delle delibere assembleari", così espressamente disponendo la legge di rinvio, da identificarsi con l'art. 36 del d.lgs. n. 5 del 2003.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9285 del 09/05/2016
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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 7949 del 20/04/2016Somma pagata in forza di lodo nullo per sussistenza di giurisdizione amministrativa esclusiva - Azione di restituzione - Esercizio davanti al giudice ordinario - Ammissibilità - Fondamento.
L'azione di restituzione della somma pagata in esecuzione di un lodo arbitrale dichiarato nullo - con sentenza confermata in cassazione - per sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non rientra in questa giurisdizione, ma può essere esercitata davanti al giudice ordinario, in modo autonomo, dovendosi assicurare l'effettività della tutela del "solvens", a prescindere dalle vicende dell'eventuale giudizio di rinvio (nella specie, non disposto).
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 7949 del 20/04/2016
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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 7949 del 20/04/2016Somma pagata in forza di lodo nullo per sussistenza di giurisdizione amministrativa esclusiva- Azione di restituzione - Esercizio davanti al giudice ordinario - Ammissibilità - Fondamento.
L'azione di restituzione della somma pagata in esecuzione di un lodo arbitrale dichiarato nullo - con sentenza confermata in cassazione - per sussistenza della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo non rientra in questa giurisdizione, ma può essere esercitata davanti al giudice ordinario, in modo autonomo, dovendosi assicurare l'effettività della tutela del "solvens", a prescindere dalle vicende dell'eventuale giudizio di rinvio (nella specie, non disposto).
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 7949 del 20/04/2016
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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - casi di nullità - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19075 del 25/09/2015Impugnazione del lodo per "errores in iudicando" - Ammissibilità - Condizioni - Previsione delle parti di una decisione secondo diritto - Insufficienza - Fattispecie successiva alla novella introdotta dal d.lgs. n. 40 del 2006. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19075 del 25/09/2015
Ai sensi dell'art. 829, comma 3, c.p.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006), gli "errores in iudicando" possono essere fatti valere, quale causa di nullità del lodo, solo laddove tale possibilità sia espressamente prevista dalla legge ovvero contemplata dalle parti, in maniera chiara ed inequivocabile, nella clausola compromissoria o in altri atti anteriori all'instaurazione del procedimento arbitrale, non potendosi ritenere sufficiente la mera previsione, ivi contenuta, di una decisione secondo diritto, sostanzialmente riproduttiva dell'art. 822 c.p.c. ed astrattamente riconducibile, pertanto, alla volontà di escludere il potere degli arbitri di decidere secondo equità.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19075 del 25/09/2015
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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - in genere – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10809 del 26/05/2015Giudizio di legittimità - Poteri della Suprema Corte - Limiti - Esame diretto del lodo - Esclusione.
In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Suprema Corte non può esaminare direttamente il provvedimento degli arbitri, ma solo la pronuncia emessa nel giudizio di impugnazione, allo scopo di verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai profili di censura del lodo, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità dei motivi della sentenza resa sul gravame.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10809 del 26/05/2015
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Arbitrato - procedimento arbitrale - in genere – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10809 del 26/05/2015Regole del procedimento - Derogabilità delle norme del codice di rito - Limiti - Rispetto del principio del contraddittorio - Portata.
In tema di arbitrato, qualora le parti non abbiano determinato, nel compromesso o nella clausola compromissoria, le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l'articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l'unico limite del rispetto dell'inderogabile principio del contraddittorio, posto dall'art. 101 cod. proc. civ., il quale, tuttavia, va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un'adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell'istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 10809 del 26/05/2015
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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10809 del 26/05/2015Giudizio di legittimità - Poteri della Suprema Corte - Limiti - Esame diretto del lodo - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10809 del 26/05/2015
In sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Suprema Corte non può esaminare direttamente il provvedimento degli arbitri, ma solo la pronuncia emessa nel giudizio di impugnazione, allo scopo di verificare se essa sia adeguatamente e correttamente motivata in relazione ai profili di censura del lodo, con la conseguenza che il sindacato di legittimità va condotto esclusivamente attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità dei motivi della sentenza resa sul gravame.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10809 del 26/05/2015
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Arbitrato - procedimento arbitrale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10809 del 26/05/2015Regole del procedimento - Derogabilità delle norme del codice di rito - Limiti - Rispetto del principio del contraddittorio - Portata. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10809 del 26/05/2015
In tema di arbitrato, qualora le parti non abbiano determinato, nel compromesso o nella clausola compromissoria, le regole processuali da adottare, gli arbitri sono liberi di regolare l'articolazione del procedimento nel modo che ritengano più opportuno, anche discostandosi dalle prescrizioni dettate dal codice di rito, con l'unico limite del rispetto dell'inderogabile principio del contraddittorio, posto dall'art. 101 cod. proc. civ., il quale, tuttavia, va opportunamente adattato al giudizio arbitrale, nel senso che deve essere offerta alle parti, al fine di consentire loro un'adeguata attività difensiva, la possibilità di esporre i rispettivi assunti, di esaminare ed analizzare le prove e le risultanze del processo, anche dopo il compimento dell'istruttoria e fino al momento della chiusura della trattazione, nonché di presentare memorie e repliche e conoscere in tempo utile le istanze e richieste avverse.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10809 del 26/05/2015
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arbitrato - procedimento arbitrale - norme applicabili – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3558 del 14/02/2014Fissazione di termini perentori per istanze istruttorie ex art. 184 cod. proc. civ. - Legittimità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3558 del 14/02/2014
È legittima la fissazione, da parte degli arbitri alle parti, dei termini perentori di cui all'art. 184 cod. proc. civ., quale frutto della libera e lecita scelta di recepimento di un modello processuale ispirato ad esigenze di speditezza e concentrazione istruttoria.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3558 del 14/02/2014
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arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - prova civile - falso civile - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2807 del 07/02/2014Deduzione della sottoscrizione del lodo in data diversa da quella risultante e conseguente tardività del deposito - Querela di falso - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2807 del 07/02/2014
Qualora, con l'impugnazione per nullità, si sostenga che il lodo arbitrale sia stato sottoscritto in data diversa da quella da esso risultante, al fine di far accertare la tardività del deposito del lodo medesimo, si deduce una questione di falso, ammissibile solo se proposta con rituale querela, secondo le forme di cui all'art 221 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2807 del 07/02/2014
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arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - casi di nullità Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 131 del 08/01/2014Lodo definitivo in contrasto con lodo non definitivo - Vizio di contrarietà ad altro lodo o sentenza - Insussistenza - Nullità per essere la pronuncia esorbitante la convenzione di arbitrato - Configurabilità. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 131 del 08/01/2014
In materia di arbitrato rituale, la previsione di cui all'art. 829, comma 1, n. 8 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 21 della legge 5 gennaio 1994, n. 25, ("ratione temporis" applicabile), si riferisce all'ipotesi in cui il lodo è contrario ad altro lodo non più impugnabile o ad una sentenza passata in giudicato emessi in altro procedimento arbitrale o giurisdizionale. Ne consegue che nel caso in cui il lodo definitivo sia contrario ad un lodo non definitivo, emesso nello stesso procedimento arbitrale, non ricorre la detta ipotesi, né quella di cui all'art. 829, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., di contraddittorietà di disposizioni, poiché ciò comporterebbe il venir meno dell'autonomia del lodo non definitivo, configurandosi, invece, una nullità per essere stata la pronuncia resa al di fuori dei limiti funzionali della convenzione di arbitrato.Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 131 del 08/01/2014
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 131 del 08/01/2014
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1 - Con scrittura in data 24 marzo 1995 il Comune di Bardonecchia, concessionario da parte della Regione Piemonte di un complesso edilizio denominato "Ex Colonia Medail", in stato di degrado, ne subconcedeva il godimento per la durata di cinquanta anni alla YMCA, Federazione Italiana della Associazioni Cristiane dei Giovani, la quale si impegnava a riattarne le strutture rendendole idonee ad uso alberghiero, a gestire tale attività e a realizzare determinate opere accessoria. L'accordo comprendeva anche il rilascio di garanzie da parte del Comune per i finanziamenti che la YMCA avrebbe richiesto ed altre agevolazioni, nonché, all'art. 21, una clausola compromissoria, con la quale "ogni divergenza sull'interpretazione, applicazione ed esecuzione" della scrittura era demandata "al giudizio inappellabile di un collegio di tre arbitri". 1.1 - In data 28 febbraio 2001 il Comune dava corso al giudizio arbitrale, manifestando l'intenzione di chiedere la risoluzione del contratto in virtù di clausola risolutiva …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - ricorso - forma e contenuto - indicazione dei motivi e delle norme di diritto – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013Art. 366 bis cod. proc. civ. - Quesito di diritto denunciante la violazione del codice di rito e del principio del contraddittorio - Inammissibilità - Fattispecie in materia di arbitrato.
In tema di ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, è inammissibile il motivo, corredato da quesito di diritto denunciante la "violazione delle regole del codice di rito e la violazione del principio del contraddittorio", che, lamentando l'assegnazione di termini inferiori a quelli prescritti dall'art. 190 cod. proc. civ., si limiti a riassumere le censure già prospettate nel giudizio di impugnazione, senza contestare le puntuali osservazioni della sentenza impugnata al riguardo.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013
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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013 Impugnazione del lodo arbitrale - Mezzo a critica vincolata - Contenuto - Conseguenze.
Nel giudizio, a critica vincolata e proponibile entro i limiti stabiliti dall'art. 829 cod. proc. civ., di impugnazione per nullità del lodo arbitrale vige la regola della specificità della formulazione dei motivi, attesa la sua natura rescindente e la necessità di consentire al giudice, ed alla controparte, di verificare se le contestazioni proposte corrispondano esattamente a quelle formulabili alla stregua della suddetta norma, mentre, in sede di ricorso per cassazione avverso la sentenza conclusiva di quel giudizio, il sindacato di legittimità, diretto a controllarne l'adeguata e corretta sua giustificazione in relazione ai motivi di impugnazione del lodo, va condotto soltanto attraverso il riscontro della conformità a legge e della congruità della motivazione stessa. Pertanto, le censure proposte in cassazione non possono esaurirsi nel richiamo a principi di diritto, con invito a controllarne l'osservanza da parte degli arbitri e della corte territoriale, ma esigono un pertinente riferimento ai fatti ritenuti dagli arbitri, per rendere autosufficiente ed intellegibile la tesi per cui le conseguenze tratte da quei fatti violerebbero i principi medesimi, nonché l'esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti, illustrative delle dedotte inosservanze di norme o principi di diritto, che precisino come abbia avuto luogo la violazione ascritta alla pronuncia di merito.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 23675 del 18/10/2013
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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - casi di nullità – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 23544 del 16/10/2013Autorizzazione agli arbitri a decidere secondo equità - Impugnazione per inosservanza di regole di diritto - Inammissibilità - Applicazione in concreto di norme di legge ritenute corrispondenti alla soluzione equitativa - Irrilevanza.
L'inammissibilità dell'impugnazione del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto, ai sensi dell'art 829, secondo comma, cod. proc. civ., nel caso in cui le parti abbiano autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità, sussiste anche qualora gli arbitri abbiano in concreto applicato norme di legge, ritenendole corrispondenti alla soluzione equitativa della controversia, non risultando, per questo, trasformato l'arbitrato di equità in arbitrato di diritto.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 23544 del 16/10/2013
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lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione Cassazione Civile Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21205 del 17/09/2013Art. 829, nuovo testo, cod. proc. civ. - Applicazione - Data di stipulazione della clausola arbitrale - Irrilevanza. Cassazione Civile Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21205 del 17/09/2013
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Cassazione Civile Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21205 del 17/09/2013L'art. 829 cod. proc. civ., nel suo nuovo testo, si applica a norma dell'art. 27, comma quarto, d.lgs. del 2 febbraio 2006, n. 40, ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto, pur se riferita a clausola compromissoria stipulata in epoca anteriore.
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Cassazione Civile Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21205 del 17/09/2013FATTO E DIRITTORilevato che è stata depositata la seguente relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., nel procedimento civile iscritto al R.G. 21524 del 2011:"Rilevato che nella sentenza impugnata, la Corte d'Appello di Perugia, decidendo sull'impugnazione del lodo arbitrale del 10/7/2007 intercorso tra le parti, proposta dall'attuale ricorrente, rigettava l'eccezione di nullità della procura ad litem apposta all'atto di citazione del giudizio arbitrale dell'Azienda Speciale Farmacie Municipali, per illeggibilità della sottoscrizione del legale rappresentante e omessa indicazione della carica del conferente la procura medesima e dichiarava l'inammissibilità dell'altro motivo di nullità relativo alla violazione degli artt. 1375 e 1338 cod. civ.;Considerato che a sostegno della decisione la Corte aveva rilevato che la dedotta nullità della procura aveva carattere relativo e poteva essere sanata, come era accaduto, alla prima difesa utile, aggiungendo che, comunque, la firma era leggibile e la carica del conferente era agevolmente ricavabile dall'intestazione dell'atto;che alla controversia si applicava l'art. 829 cod. proc civ., novellato con la conseguenza che l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito era ammessa solo se espressamente prevista dalle parti o dalla legge;che, infine, il lodo non era censurabile per contrarietà all'ordine pubblico;Considerato, altresì, che avverso tale pronuncia ha proposto ricorso la società a responsabilità limitata C.A.M. affidandosi ai seguenti motivi:nel primo motivo ha riproposto …...
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20128 del 03/09/2013Violazione di norme sulla composizione del collegio arbitrale - Conseguenze - Dichiarazione di nullità senza pronuncia nel merito - Fondamento.
In caso di nullità del lodo per violazione di norme inderogabili sulla composizione del collegio arbitrale, la corte di appello non può far seguire la fase rescissoria alla fase rescindente , in quanto la competenza, da parte del giudice dell'impugnazione, a conoscere del merito presuppone un lodo emesso da arbitri investiti effettivamente di "potestas iudicandi".
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 20128 del 03/09/2013
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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6208 del 13/03/2013Accertamento della "legitimatio ad causam" delle parti - Incidenza sulla "potestas iudicandi" del collegio arbitrale - Difetto di quest'ultima - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni e limiti.
In tema di lodo arbitrale, l'accertamento della "legitimatio ad causam" delle parti coinvolge la stessa "potestas judicandi" degli arbitri, il cui difetto, comportando un vizio insanabile del lodo a norma dell'art. 829 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), è rilevabile di ufficio nel giudizio di impugnazione, anche in sede di legittimità, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nell'ambito del procedimento arbitrale, qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6208 del 13/03/2013
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compromesso e clausola compromissoria - nullità - clausola compromissoria - Cass. n. 18134/2013Autonomia dal contratto nella quale è inserita - Sussistenza - Pronuncia del lodo - Implicito rigetto dell'eccezione di nullità del contratto - Esclusione. Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 18134 del 26/07/2013
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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 18134 del 26/07/2013 La nullità del contratto nel quale è inserita una clausola compromissoria non comporta nullità della stessa, poiché essa costituisce un contratto autonomo ad effetti processuali. È pertanto, infondato desumere dalla affermata competenza arbitrale il rigetto implicito dell'eccezione di nullità del contratto, in cui la clausola compromissoria è inserita.
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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 18134 del 26/07/2013 SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza n. 28 del 3 febbraio 2011, la Corte d'appello di Lecce - sezione distaccata di Taranto - ha accolto l'impugnazione dell'ente locale e dichiarato la nullità del lodo del 4 giugno 2009 che aveva condannato il Comune di Taranto a risarcire il danno di Euro 862.670,00 alla s.r.l. Italiana Servizi, per avere ostacolato l'esecuzione del contratto del 12 marzo 2003, che regolava la concessione alla società della gestione dei servizi del Molo S. Eligio, per un corrispettivo di Euro 170.000,00 all'anno. Negata la fondatezza dell' impugnazione del lodo ai sensi dell'art. 829, comma 1, nn. 5, 11 e 12, per avere il lodo i requisiti di cui all'art. 823 c.p.c., nn. 5, 6 e 7 ed esclusa la mancanza di motivazione, di dispositivo e di sottoscrizione di tutti gli arbitri (n. 5), la Corte d'appello ha affermato che il lodo non conteneva disposizioni contraddittorie (n. 11) ed aveva deciso su tutte le domande (n. 12), procedendo poi all'esame degli errores in iudicando della decisione denunciati dal Comune di Taranto.Ritenuto che vi era stata gara d'appalto e che essa non era stata apparente, si è quindi rilevato dalla corte in sede di impugnazione che era stata solo ipotetica, in assenza di una condanna definitiva in sede penale, la denunciata esistenza di reati nell'aggiudicazione della gara presupposto del contratto d'appalto, anche se tutti i componenti della commissione di gara erano stati imputati per fatti connessi alla aggiudicazione del contratto.La Corte di merito ha affermato che gli …...
procedimento arbitrale - termini Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 21468 del 19/09/2013arbitrato - Termine per adire il collegio arbitrale - Natura perentoria - Fondamento. Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 21468 del 19/09/2013
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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 21468 del 19/09/2013 In tema di arbitrato rituale il termine, convenzionalmente previsto dalla clausola compromissoria per la promozione del procedimento arbitrale, deve essere qualificato come perentorio, secondo quanto desumibile dallo scopo perseguito e dalla funzione che esso è destinato ad assolvere, in quanto segna il discrimine temporale tra il ricorso alla giustizia arbitrale e l'esercizio del fondamentale diritto alla tutela giurisdizionale e, quindi, il limite di efficacia della deroga all'art. 102, primo comma, Cost., mentre negare la perentorietà vanificherebbe l'utilità del procedimento arbitrale, che sarebbe proponibile "sine die", ed, al contempo, la possibilità di un tempestivo esercizio del diritto garantito a tutti dall'art. 24, primo comma, Cost.
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Cassazione Civile Sez. 1, Sentenza n. 21468 del 19/09/2013 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO1. - Nel 1985, gli architetti Antonio Ma...., D'..... Marcello e Fu.... Cl..... furono incaricati dal Comune di Brindisi per la redazione del progetto esecutivo, nonché per la direzione, l'assistenza e la contabilizzazione dei lavori di costruzione di un complesso per alloggi popolari in Brindisi. Stipulata dalle parti in data 28 ottobre 1985 la relativa Convenzione, questa prevedeva, all'art. 21, il deferimento ad arbitri delle controversie che potrebbero sorgere relativamente alla liquidazione di compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potute definire in via amministrativa ... nel termine di trenta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo.Nel 1987, redatto e consegnato al Comune il progetto esecutivo dell'opera, ai professionisti fu corrisposto il relativo compenso. Nel 1999, il Comune di Brindisi, nel dare inizio ai lavori, incaricò altri professionisti per la direzione e l'assistenza ai lavori, sicché i tre originari professionisti, con nota del 26 febbraio 1999, chiesero al Comune la maggiorazione del già corrisposto compenso, per "incarico parziale", ai sensi degli artt. 10 e 18 della Tariffa …...
arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6208 del 13/03/2013Accertamento della "legitimatio ad causam" delle parti - Incidenza sulla "potestas iudicandi" del collegio arbitrale - Difetto di quest'ultima - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni e limiti. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6208 del 13/03/2013
In tema di lodo arbitrale, l'accertamento della "legitimatio ad causam" delle parti coinvolge la stessa "potestas judicandi" degli arbitri, il cui difetto, comportando un vizio insanabile del lodo a norma dell'art. 829 cod. proc. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), è rilevabile di ufficio nel giudizio di impugnazione, anche in sede di legittimità, indipendentemente dalla sua precedente deduzione nell'ambito del procedimento arbitrale, qualora derivi dalla nullità del compromesso o della clausola compromissoria.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6208 del 13/03/2013
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arbitrato - arbitrato irrituale (o libero) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5111 del 29/03/2012Rinuncia alla domanda - Efficacia - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5111 del 29/03/2012
Sia nell'ambito dell'arbitrato rituale che in quello rituale la rinuncia alla domanda, formulata da una delle parti, deve essere accettata dalle altre, valendo per il mandato collettivo che investe gli arbitri le regole sulla formazione del contratto, incluso l'art. 1328 cod. civ., con la conseguenza che la rinuncia al procedimento, per essere preclusiva dell'arbitrato, deve essere accompagnata dalla revoca dell'arbitro.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5111 del 29/03/2012
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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - in genere – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3229 del 01/03/2012Principio dell'unicità dell'impugnazione - Giudizio d'impugnazione per nullità del lodo arbitrale - Applicabilità - Ragioni.
Anche nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale è applicabile il principio secondo cui la proposizione dell'impugnazione principale determina, nei riguardi di tutti coloro cui il relativo atto venga notificato, l'onere, a pena di decadenza, di esercitare il proprio diritto di impugnazione nei modi e nei termini previsti per l'impugnazione incidentale, in applicazione della regola fondamentale della concentrazione delle impugnazioni contro la stessa sentenza; infatti, tale impugnazione pur non costituendo un comune appello avverso la pronunzia degli arbitri, essendo limitata all'accertamento dei vizi previsti dall'art. 829 cod. proc. civ. dedotti con il mezzo di gravame, introduce comunque dinanzi al giudice ordinario un procedimento giurisdizionale nel quale valgono, in mancanza di diversa disciplina, le norme processuali ordinarie.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3229 del 01/03/2012
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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - termini per la pronuncia - decadenza degli arbitri – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 889 del 23/01/2012Pronuncia del lodo oltre il termine stabilito - Nullità relativa - Portata - Fondamento - Conseguenze - Notificazione dell'intenzione della parte di far valere la decadenza - Necessità.
Il sistema delineato dal combinato disposto degli art. 821 e 829 cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, applicabile "ratione temporis", descrive, con riferimento alla pronuncia del lodo oltre il termine stabilito, una nullità relativa, nel senso che il decorso del termine non può essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo stesso, non abbia notificato alle altre parti e agli arbitri l'intenzione di far valere la loro decadenza, con ciò disponendo in merito alla nullità; tale notificazione, pertanto, non costituisce una mera eccezione da proporsi nell'ambito del procedimento arbitrale, ma un atto, imprescindibile, in difetto del quale la nullità del lodo non può essere fatta valere.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 889 del 23/01/2012
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Nomina - Giudizio arbitrale opere pubbliche - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21222 del 14/10/2011Arbitrato - Arbitri - Nomina - Giudizio arbitrale opere pubbliche Soggetto appartenente alla categoria prevista dall'art. 45 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - Nomina - Necessità - Nomina di soggetto diverso - Conseguenze - Integrazione del n. 2 e non del n. 3 dell'art. 829 cod. proc. Civ. - Conseguenze. -. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21222 del 14/10/2011
Arbitrato - Arbitri - Nomina - Giudizio arbitrale opere pubblicheSoggetto appartenente alla categoria prevista dall'art. 45 del d.P.R. n. 1063 del 1962 - Nomina - Necessità - Nomina di soggetto diverso - Conseguenze - Integrazione del n. 2 e non del n. 3 dell'art. 829 cod. proc. civ. - Conseguenze. - Negli arbitrati per l'esecuzione di lavori pubblici, cui sia applicabile il d.P.R 16 luglio 1962, n. 1063, la nomina come arbitro da parte del committente di un avvocato del libero foro, invece che di un soggetto appartenente alle categorie individuate dall'art. 45 del d.P.R. citato, non configura l'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 829 cod. proc. civ., la quale riguarda l'incapacità ad essere arbitro di cui all'art. 812 cod. proc. civ., ma quella prevista dal n. 2 della stessa disposizione, per essere la nomina avvenuta in modo difforme da quanto disposto dalla norma al caso applicabile; ne deriva che tale violazione deve essere dedotta nel giudizio arbitrale e non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di impugnazione del lodo. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21222 del 14/10/2011Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21222 del 14/10/2011SVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon sentenza del 27 luglio 2004 la corte d'appello di Roma ha respinto l'impugnazione di nullità del lodo pronunciato il 26 novembre 1998 nella controversia tra il Consorzio Bonifica del Lago di Lentini, in liquidazione e il Consorzio Bonifica 10 di Siracusa, da un lato, e la s.p.a. Cogei (già Mario Rendo s.p.a.), in proprio e nella qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo d'Imprese (R.T.I.) con la F.lli Costanzo s.p.a., Ira Costruzioni s.p.a. (già CILP s.p.a.) e Società Italiana per Condotte d'Acqua, quali imprese appaltatrici di lavori pubblici. L'impugnazione è stata proposta dal Consorzio Bonifica del Lago di Lentini e dal Consorzio Bonifica 10 di Siracusa. Il Fallimento della società consortile Invaso …...
Arbitrato - equità (arbitri amichevoli compositori) - Decisione secondo diritto – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13968 del 24/06/2011"Error in procedendo" - Sussistenza - Conseguenze - Nullità - Onere di provare la mancata coincidenza con la decisione secondo equità - Necessità - Esclusione.
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - casi di nullità - Arbitri autorizzati a decidere secondo equità - Decisione secondo diritto - "Error in procedendo" - Sussistenza - Onere di provare la mancata coincidenza con la decisione secondo equità - Necessità - Esclusione.
Qualora il compromesso affidi agli arbitri il compito di decidere secondo equità, la pronuncia del lodo secondo diritto integra un errore "in procedendo", come tale denunciabile con l'impugnazione per nullità, ai sensi dell'art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., senza che sia onere del denunciante dedurre e dimostrare che la statuizione sia difforme da quella che sarebbe stata adottata in applicazione del parametro equitativo.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 13968 del 24/06/2011
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Arbitrato - procedimento arbitrale - norme applicabili – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9761 del 04/05/2011Accordo delle parti sulle norme del procedimento - Limiti temporali - Inizio del procedimento - Derogabilità - Limiti - Consenso degli arbitri - Necessità - Fondamento.
In tema di arbitrato, l'accordo delle parti sulle norme da osservare nel procedimento arbitrale - che, secondo il disposto dell'art. 816 cod. proc. civ. (nel testo anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40), deve essere concluso prima dell'inizio dello stesso - può intervenire anche dopo tale inizio, purché ricorra, in tal caso, anche l'assenso degli arbitri; invero, la norma pone il limite temporale nel loro interesse, affinché possano conoscere, prima di accettare l'incarico (momento cui si collega l'inizio del procedimento arbitrale), le regole procedurali che saranno chiamati ad applicare e, pertanto, ha carattere dispositivo e derogabile con il consenso degli interessati.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9761 del 04/05/2011
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Arbitrato - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6842 del 24/03/2011Arbitrato qualificato rituale dagli arbitri - Impugnazione del lodo - Regime - Fattispecie.
Ove gli arbitri abbiano ritenuto la natura rituale dell'arbitrato ed abbiano, pertanto, provveduto nelle forme di cui agli artt. 816 e ss. cod. proc. civ., l'impugnazione del lodo, anche se diretta a far valere la natura irrituale dell'arbitrato ed i conseguenti "errores in procedendo" commessi dagli arbitri, va proposta davanti alla corte di appello ai sensi degli artt. 827 e ss. cod. proc. civ. e non nei modi propri dell'impugnazione del lodo irrituale, ossia davanti al giudice ordinariamente competente. Agli effetti dell'individuazione del mezzo con cui il lodo va impugnato, ciò che conta, infatti, è la natura dell'atto in concreto posto in essere dagli arbitri, più che la natura dell'arbitrato come previsto dalle parti; pertanto, se, come nella specie, sia stato pronunciato un lodo rituale nonostante le parti avessero previsto un arbitrato irrituale, ne consegue che quel lodo è impugnabile esclusivamente ai sensi degli artt. 827 e ss. cod. proc. civ.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6842 del 24/03/2011
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Arbitrato - procedimento arbitrale - norme applicabili – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3917 del 17/02/2011Principio di libertà delle forme - Applicabilità - Conseguenze - Disciplina del giudizio ordinario di cognizione - Applicabilità - Condizioni - Fattispecie in tema di ammissione ed espletamento di prova testimoniale.
Il procedimento arbitrale è ispirato alla libertà delle forme, con la conseguenza che gli arbitri non sono tenuti all'osservanza delle norme del codice di procedura civile relative al giudizio ordinario di cognizione, a meno che le parti non vi abbiano fatto esplicito richiamo, nel conferimento dell'incarico arbitrale. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso che avesse comportato una violazione del contraddittorio l'ammissione e l'espletamento della prova testimoniale richiesta dalla parte in una memoria istruttoria tardivamente depositata, senza concedere all'altra parte un termine per formulare controdeduzioni o per un differimento, avendo il suo difensore partecipato all'udienza di assunzione della prova senza opporsi al suo espletamento).
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3917 del 17/02/2011
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arbitrato - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21585 del 12/10/2009Rituale ed irrituale - Differenze - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21585 del 12/10/2009
Posto che sia l'arbitrato rituale che quello irrituale hanno natura privata, la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato non può imperniarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà. (Nella specie, la Corte ha qualificato rituale l'arbitrato in un caso in cui, pur in presenza della previsione del necessario accordo delle parti per ricorrervi, il tenore della clausola compromissoria non lasciava dubbi sulla necessità del dissenso o della impossibilità di una delle parti perché si potesse derogare alla clausola medesima).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21585 del 12/10/2009
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Pubblica amministrazione - contratti - in genere – Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10998 del 13/05/2009Ministero degli affari esteri - Opere destinate ad un paese in via di sviluppo - Applicabilità "ex lege" del capitolato generale delle opere pubbliche - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Eccezione di invalidità della clausola compromissoria - Valutazione in ordine all'applicabilità del d.P.R. n. 1063 del 1962 - Necessità - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
I contratti per la realizzazione di opere da eseguirsi all'estero a beneficio di un paese straniero, stipulati dal Ministero degli Affari Esteri nel quadro della politica di cooperazione con i paesi in via di sviluppo, non possono essere qualificati come contratti di appalto di opere pubbliche, perchè la cooperazione allo sviluppo non è compito della P.A., ma risponde ad esigenze di politica internazionale. Ne consegue che non è applicabile "ex lege" a tali contratti il capitolato generale di appalto per le opere pubbliche di cui al d.P.R. 16 luglio 1962, n.1063, salva la facoltà delle parti contraenti di farvi espressamente richiamo nell'esercizio della propria autonomia negoziale. Pertanto, quando venga eccepita l'invalidità della clausola compromissoria perché difforme dall'art. 45 del d.P.R. n. 1063 cit., è necessaria una preventiva valutazione in ordine all'effettiva integrazione del contratto mediante il predetto capitolato generale, attraverso l'applicazione degli ordinari canoni d'interpretazione, la quale è censurabile in cassazione solo per vizi della motivazione o violazione delle regole ermeneutiche previste dalla legge.
Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10998 del 13/05/2009
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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - casi di nullità – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2201 del 31/01/2007Violazione del contraddittorio - Presupposti.
Anche nel giudizio arbitrale l'omessa osservanza del contraddittorio - il cui principio si riferisce non solo agli atti ma a tutte quelle attività del processo che devono svolgersi su un piano di paritaria difesa delle parti - non è un vizio formale ma di attività; sicché la nullità che ne scaturisce ex art. 829, n. 9, cod.proc.civ. - e che determina, con l'invalidità dell'intero giudizio, quella derivata della pronuncia definitiva - implica una concreta compressione del diritto di difesa della parte processuale, soggiacendo, inoltre, alla regola della sanatoria per raggiungimento dello scopo.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2201 del 31/01/2007
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arbitrato - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14972 del 02/07/2007Rituale ed irrituale - Differenze - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14972 del 02/07/2007
Posto che sia l'arbitrato rituale che quello irrituale hanno natura privata, la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato non può imperniarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, ma va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 cod. proc. civ., con l'osservanza del regime formale del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (nella specie, la Corte ha qualificato rituale l'arbitrato in un caso in cui la clausola compromissoria attribuiva all'arbitro unico un potere "decisionale" sulle controversie che potessero insorgere sull'interpretazione ed esecuzione del contratto e difettava di elementi univocamente sintomatici dell'irritualità, mentre il quesito sottoposto all'arbitro faceva esplicito riferimento ad un lodo con "effetto di sentenza").
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 14972 del 02/07/2007
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Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità - decisione – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2717 del 07/02/2007Interpretazione di un contratto - Compito degli arbitri - Censura di tale interpretazione in sede di impugnazione del lodo - Limiti.
L'interpretazione data dagli arbitri al contratto e la relativa motivazione sono sindacabili, nel giudizio di impugnazione del lodo per nullità, soltanto per violazione di regole di diritto, sicché non è consentito al giudice dell'impugnazione sindacare la logicità della motivazione (ove esistente e non talmente inadeguata da non permettere la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri per giungere a una determinata conclusione), né la valutazione degli elementi probatori operata dagli arbitri nell'accertamento della comune volontà delle parti.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2717 del 07/02/2007
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