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824.2 bis (Efficacia del lodo)

Art. 824-bis. (1) (efficacia del lodo)

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

Interpretazione extratestuale – Cass. n. 14234/2023
Esecuzione forzata - titolo esecutivo - sentenza - Titolo giudiziale - Interpretazione extratestuale - Condizioni e limiti - Fattispecie.  Nell'opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti, nel giudizio in cui quel titolo si è formato, al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, pronunciandosi in sede di opposizione all'esecuzione, aveva escluso che il titolo esecutivo - rappresentato da un lodo arbitrale che faceva riferimento, per il calcolo degli interessi, esclusivamente al criterio di cui all'art. 9 della l. n. 143 del 1949 - potesse essere integrato con il riconoscimento degli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, non essendo stata posta la relativa questione dinanzi al giudice della cognizione). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14234 del 23/05/2023 (Rv. 667879 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_824_2, Cod_Proc_Civ_art_825   Corte Cassazione 14234 2023 …...
Arbitrato rituale - compromettibilità della controversia – Cass. n. 23418/2020
Arbitrato - lodo (sentenza arbitrale) - impugnazione - per nullità'. Arbitrato rituale - Natura giurisdizionale - Conseguenze - Questione relativa alla non compromettibilità della controversia per essere la stessa devoluta alla giurisdizione amministrativa - Rilievo anche d'ufficio - Ammissibilità. L’attività degli arbitri rituali, anche alla stregua della disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n.25 del 1994 e dal d.lgs. n.40 del 2006, ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura come questione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione; pertanto la questione circa l'eventuale non compromettibilità ad arbitri della controversia, per essere la stessa riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo, integra una questione di giurisdizione che, ove venga in rilievo, il giudice dell'impugnazione del lodo arbitrale è tenuto ad esaminare e decidere anche d'ufficio. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 23418 del 26/10/2020 (Rv. 659285 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_807, Cod_Proc_Civ_art_808_1, Cod_Proc_Civ_art_819_2, Cod_Proc_Civ_art_819_3, Cod_Proc_Civ_art_824_2 corte cassazione 23418 2020 …...
Impugnazioni civili - appello - appellabilità (provvedimenti appellabili) - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21336 del 29/08/2018
Controversia devoluta ad arbitri rituali - Declaratoria di incompetenza pronunciata dal tribunale - Appello - Inammissibilità - Fondamento - Regolamento di competenza - Necessità. È inammissibile l'appello avverso la decisione del tribunale declinatoria della propria competenza a favore degli arbitri rituali, poiché l'attività di questi ultimi ha natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, sicché la relativa questione può essere fatta valere solo con regolamento di competenza. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 21336 del 29/08/2018   …...

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