Comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24971 del 10/09/2025 (Rv. 676098-01)Divisione endoesecutiva - Creditori - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Conseguenze - Litisconsorzio processuale - Sussistenza.
In tema di espropriazione di beni indivisi, nel giudizio con cui si procede alla divisione (cd. divisione endoesecutiva), i creditori procedenti, quelli eventualmente intervenuti, i creditori iscritti e coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o della trascrizione della domanda di divisione, pur avendo diritto ad intervenire nella divisione non sono tuttavia parti necessarie del giudizio, con la conseguenza che la loro mancata evocazione comporta l'unico effetto di rendere loro inopponibile l'avvenuta divisione degli immobili, come espressamente previsto dall'art. 1113, comma 3, c.c.; tuttavia se sono stati citati in primo grado e sono intervenuti nel processo, si configura un'ipotesi di litisconsorzio processuale, che ne impone la partecipazione al giudizio di appello a pena di nullità della sentenza.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24971 del 10/09/2025 (Rv. 676098-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102 , Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_601, Cod_Proc_Civ_art_784 …...
Comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3331 del 06/02/2024 (Rv. 670289-01)Scioglimento - Divisione giudiziale - Successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Acquisto in forza di atto trascritto prima della trascrizione della divisione giudiziale - Inopponibilità della sentenza che definisce il giudizio.
Qualora nel corso del processo di divisione relativo ad immobile uno dei condividenti trasferisca ad un terzo, in tutto o in parte, la propria quota, si realizza la successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., per cui il giudizio prosegue tra le parti originarie e l'acquirente non assume le vesti di litisconsorte necessario, potendo intervenirvi o essere chiamato, ma, se abbia acquistato in forza di atto trascritto prima della trascrizione della domanda di divisione giudiziale, la sentenza che lo definisce non potrà essergli opposta.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3331 del 06/02/2024 (Rv. 670289-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1113, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_784 …...
Procedimenti speciali - scioglimento di comunioni - litisconsorzio Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 23511 del 02/08/2023 (Rv. 668714 - 01)Giudizio di divisione - Litisconsorzio necessario tra tutti i comunisti - Giudizio di appello - Omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di un comunista - Nullità della sentenza - Oggetto del gravame limitato ai conguagli - Irrilevanza.
Il giudizio di divisione deve svolgersi, ai sensi dell'art. 784 c.c., a pena di nullità, con la partecipazione di tutti i condividenti, la cui qualità di litisconsorti necessari permane in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento processuale di ciascuna parte, ed anche se oggetto del giudizio di impugnazione siano esclusivamente i conguagli.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 23511 del 02/08/2023 (Rv. 668714 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_784, Cod_Civ_art_0728, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
Divisione - divisione giudiziale Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 16794 del 13/06/2023 (Rv. 668053 - 01)Litisconsorzio necessario - Giudizio di scioglimento di comunione - Usufruttuari dei beni oggetto della comunione - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio di scioglimento della comunione di un bene, gli eventuali usufruttuari non rivestono la qualità di litisconsorti necessari, giacché, in ossequio al principio dispositivo, il litisconsorzio necessario, stante la sua natura eccezionale, opera nei soli casi previsti dalla legge.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 16794 del 13/06/2023 (Rv. 668053 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_784, Cod_Civ_art_0981, Cod_Civ_art_1111 …...
Ordine del giudice di chiamare in giudizio creditori e aventi causa dei condividenti – Cass. n. 6228/2023Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - in genere - Scioglimento della comunione - Ordine del giudice di chiamare in giudizio creditori e aventi causa dei condividenti - Finalità - Conseguenze - Obbligo per i condividenti di documentare, a pena di inammissibilità della domanda di divisione, la sussistenza di trascrizioni o iscrizioni sulla quota indivisa - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio di scioglimento della comunione, il dovere del giudice di ordinare, in presenza di trascrizioni o iscrizioni contro i singoli compartecipi, la chiamata in giudizio dei creditori e degli aventi causa ai sensi degli artt. 784 c.p.c. e 1113 c.c., rispondendo alla sola esigenza di consentire loro di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale in ragione degli effetti riflessi da esso derivanti su garanzie patrimoniali ed effettiva realizzazione del proprio acquisto, non giustifica l'implicita imposizione, a carico dei compartecipi, di documentare, sotto pena di inammissibilità della domanda, la presenza o l'assenza di trascrizioni e iscrizioni sulla quota indivisa dei singoli, configurandosi la chiamata dei creditori iscritti e degli aventi causa dei compartecipi come onere da assolvere affinché la decisione faccia stato nei loro confronti, senza costituire condizione di validità della divisione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6228 del 02/03/2023 (Rv. 667063 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1113, Cod_Proc_Civ_art_784, Cod_Proc_Civ_art_567
Corte
Cassazione
6228
2023 …...
Produzione dei certificati relativi a iscrizioni e trascrizioni sull'immobile da dividere – Cass. n. 6228/2023Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - in genere - Divisione giudiziale - Produzione dei certificati relativi a iscrizioni e trascrizioni sull'immobile da dividere - Onere a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda - Esclusione - Vendita dell'immobile in comunione - Necessità dell'acquisizione di tali informazioni - Sussistenza - Modalità.
Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, neppure quando debba procedersi alla vendita dell'immobile comune, atteso che questa, a differenza di quanto accade nel processo di espropriazione, non avviene ai danni di qualcuno, ma nell'interesse di tutti, sicché il richiamo alle norme del processo di espropriazione è limitato alle sole modalità esecutive della vendita e ai relativi rimedi.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6228 del 02/03/2023 (Rv. 667063 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_1111, Cod_Proc_Civ_art_567, Cod_Proc_Civ_art_784, Cod_Proc_Civ_art_786, Cod_Proc_Civ_art_788, Cod_Civ_art_1113
Corte
Cassazione
6228
2023 …...
Prova della comproprietà dei beni – Cass. n. 6228/2023Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - in genere - Scioglimento della comunione - Prova della comproprietà dei beni - Equiparabilità alla prova dell'azione di rivendicazione o di accertamento della proprietà - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
Nei giudizi di scioglimento della comunione, la prova della comproprietà dei beni dividendi non è quella rigorosa richiesta in caso di azione di rivendicazione o di accertamento positivo della proprietà, atteso che la divisione, oltre a non operare alcun trasferimento di diritti dall'uno all'altro condividente, è volta a far accertare un diritto comune a tutte le parti in causa e non la proprietà dell'attore con negazione di quella dei convenuti, sicché, in caso di non contestazione sull'appartenenza dei beni, non può disconoscersi la possibilità di una prova indiziaria, né la rilevanza delle verifiche compiute dal consulente tecnico, siccome ridondanti a vantaggio della collettività dei condividenti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6228 del 02/03/2023 (Rv. 667063 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_1111, Cod_Civ_art_1113, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_784
Corte
Cassazione
6228
2023 …...
Giudizio per la declaratoria di nullità di divisione ereditaria giudiziale – Cass. n. 24834/2022Procedimenti speciali - scioglimento di comunioni - litisconsorzio - Giudizio per la declaratoria di nullità di divisione ereditaria giudiziale - Litisconsorzio necessario dei coeredi parti del giudizio divisorio - Ricorso per cassazione - Ordine di integrazione del contraddittorio - Inosservanza - Conseguenze.
La domanda volta a conseguire la declaratoria di nullità di una divisione ereditaria giudiziale già attuata dà luogo ad un giudizio a carattere universale ed unitario sulla base di un rapporto soggettivo indivisibile, che deve svolgersi nei confronti di tutti i partecipanti alla comunione; ne deriva la sussistenza di un'ipotesi di litisconsorzio necessario dei coeredi parti del giudizio divisorio, con la conseguenza che l’inosservanza, anche solo parziale, dell'ordine di integrazione del contraddittorio, determina l'inammissibilità del ricorso per cassazione e non l'improcedibilità dello stesso ex art. 371 bis c.p.c. che si riferisce, invece, al difetto del successivo adempimento del deposito dell'atto di integrazione del contraddittorio, debitamente notificato.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24834 del 17/08/2022 (Rv. 665561 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_371, Cod_Proc_Civ_art_784
Corte
Cassazione
24834
2022 …...
Comunione dei diritti reali - comproprietà' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - in genere - Cass. n. 10067/2020Divisione giudiziale - Produzione dei certificati relativi a iscrizioni e trascrizioni sull'immobile da dividere - Onere a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda - Esclusione - Vendita dell'immobile in comunione - Necessità dell'acquisizione di tali informazioni - Sussistenza - Modalità.
Nei giudizi di scioglimento della comunione, la produzione dei certificati relativi alle trascrizioni e iscrizioni sull'immobile da dividere, imposta dall'art. 567 c.p.c. per la vendita del bene pignorato, non costituisce un adempimento previsto a pena di inammissibilità o improcedibilità della domanda, tenuto conto che, in tali giudizi, l'intervento dei creditori e degli aventi causa dei condividenti è consentito ai soli fini dell'opponibilità delle statuizioni adottate. Ciò vale anche nel caso in cui si debba procedere alla vendita dell'immobile comune, sebbene le informazioni richieste dal predetto articolo si debbano necessariamente acquisire a tutela del terzo acquirente, ma a tale esigenza sovraintende d'ufficio il giudice della divisione, il quale, nello svolgimento del potere di direzione delle operazioni, può ordinare alle parti la produzione della documentazione occorrente o avvalersi del professionista delegato alla vendita.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10067 del 28/05/2020 (Rv. 658015 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_1111, Cod_Proc_Civ_art_567, Cod_Proc_Civ_art_784, Cod_Proc_Civ_art_786, Cod_Proc_Civ_art_788, Cod_Civ_art_1113
corte
cassazione
10067
2020 …...
Divisioni di beni provenienti da titoli diversiDivisione - divisione giudiziale - in genere - beni provenienti da titoli diversi - divisioni distinte - configurabilità - sussistenza - effetto - litisconsorzio necessario per ciascun giudizio - deroga - condizioni - consenso delle parti - necessità - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 25756 del 15/10/2018
>>> Nel caso di divisioni di beni provenienti da titoli diversi e, perciò, appartenenti a distinte comunioni, si deve procedere a tante divisioni quante sono le masse, derivandone il litisconsorzio necessario tra i condividenti soltanto all'interno del giudizio di divisione relativo a ciascuna di esse; può invece procedersi a un'unica divisione solo in presenza del consenso di tutte le parti, purché la circostanza risulti da uno specifico negozio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza emessa dal giudice di merito con la quale era stato predisposto un progetto di divisione cumulativo delle due masse, senza che risultasse l'acquisizione del consenso dei condividenti).
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 25756 del 15/10/2018 …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredita' - immobili non divisibili - vendita e resa dei conti - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 18857 del 16/07/2018Rapporti tra coeredi - Giudizio di resa dei conti - Natura e finalità - Proposizione nell'ambito del giudizio di scioglimento di comunione - Autonomia - Sussistenza - Conseguenze - Scissione tra le due domande in sede decisoria - Ammissibilità - Sussistenza.
Nell'ambito dei rapporti tra coeredi, la resa dei conti di cui all'art. 723 c.c., oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio, può anche costituire un obbligo a sé stante, fondato - così come avviene in qualsiasi situazione di comunione - sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti; ne consegue che l'azione di rendiconto può presentarsi anche distinta ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione pur se le due domande abbiano dato luogo ad un unico giudizio, sicché le medesime possono essere scisse e decise senza reciproci condizionamenti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 18857 del 16/07/2018 …...
Procedimento civile - successione nel processo - a titolo particolare nel diritto controverso - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 10057 del 15/05/2015Cessione del diritto controverso alla controparte - Applicazione dell'art. 111, primo comma, cod. proc. civ. - Prosecuzione del processo tra le parti originarie - Esclusione - Fondamento - Cessazione della materia del contendere - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 10057 del 15/05/2015
Il principio di cui all'art. 111, primo comma, cod. proc. civ., secondo cui, se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie, non opera qualora tale diritto (ovvero una quota del bene che ne è oggetto) sia ceduto da una parte alla sua controparte, venendo a cessare, per confusione soggettiva tra attore e convenuto, la materia del contendere (anche solo relativamente alla quota ceduta), la quale, come condizione dell'azione, deve persistere fino al momento della decisione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento impugnato, che aveva dichiarato inammissibile la domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo in considerazione del mancato decorso, al momento della proposizione, del termine lungo d'impugnazione nei confronti di alcune parti, nonostante le stesse, nel corso del giudizio presupposto di scioglimento della comunione, avessero ceduto le proprie quote ad una delle controparti).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 10057 del 15/05/2015
  …...
procedimenti speciali - scioglimento di comunioni - litisconsorzio – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18218 del 29/07/2013Divisione dei beni ereditari - Litisconsorzio necessario tra i coeredi - Sussistenza - Limite - Cessazione della comunione ereditaria. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18218 del 29/07/2013
Il litisconsorzio necessario tra i coeredi, previsto nei giudizi aventi ad oggetto la divisione dei beni ereditari, trova applicazione finché non sia cessato lo stato di comunione mediante l'attribuzione ai singoli coeredi - nella specie, per accordo stragiudiziale - delle quote loro spettanti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18218 del 29/07/2013
  …...
procedimenti speciali - scioglimento di comunioni - litisconsorzio – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14654 del 11/06/2013Litisconsorzio necessario ex art. 784 cod. proc. civ. - Operatività in ogni grado del giudizio - Conseguenze - Mancata proposizione dell'appello nei confronti di un condomino - Obbligo del giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio - Sussistenza - Accertamento operato in primo grado della proprietà esclusiva di beni oggetto della domanda di divisione - Irrilevanza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14654 del 11/06/2013
La qualità di litisconsorti necessari di tutti i condomini rispetto alla domanda di scioglimento della comunione, agli effetti dell'art. 784 cod. proc. civ., permane in ogni grado del processo, indipendentemente dall'attività e dal comportamento di ciascuna parte; ne consegue che, se, in fase di appello, l'appellante non abbia provveduto alla citazione di uno o più comunisti, il giudice di secondo grado deve ordinare l'integrazione del contraddittorio in forza dell'art. 331 cod. proc. civ., ancorché in primo grado il giudice abbia accertato la proprietà esclusiva per intervenuta usucapione di alcuni beni di cui si richiedeva la divisione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14654 del 11/06/2013
  …...
Divisione - divisione giudiziale - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1739 del 24/01/2013Beni in comunione provenienti da titoli diversi - Pendenza di distinti processi di divisione tra le parti - Rapporto di pregiudizialità - Configurabilità - Esclusione.
Non è ravvisabile un rapporto di pregiudizialità tra due processi di divisione, pendenti (in tutto o in parte) tra gli stessi eredi o condomini, ma riguardanti masse oggettivamente diverse, in quanto appartenenti a comunioni fondate su distinte situazioni giuridiche.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1739 del 24/01/2013
  …...
divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - immobili non divisibili - vendita e resa dei conti – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 30552 del 30/12/2011Rapporti tra coeredi - Giudizio di resa dei conti - Natura e finalità - Proposizione nell'ambito del giudizio di scioglimento di comunione - Autonomia - Sussistenza - Conseguenze - Scissione tra le due domande in sede decisoria - Ammissibilità - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 30552 del 30/12/2011
Nell'ambito dei rapporti tra coeredi, la resa dei conti di cui all'art. 723 cod. civ., oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio, può anche costituire un obbligo a sé stante, fondato - così come avviene in qualsiasi situazione di comunione - sul presupposto della gestione di affari altrui condotta da uno dei partecipanti; ne consegue che l'azione di rendiconto può presentarsi anche distinta ed autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione pur se le due domande abbiano dato luogo ad un unico giudizio, sicché le medesime possono essere scisse e decise senza reciproci condizionamenti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 30552 del 30/12/2011
  …...
divisione - divisione giudiziale - operazioni - quote e lotti - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 30552 del 30/12/2011Divisione ereditaria - Art. 723 cod. civ. - Vendita - Conti fra condividenti - Domanda di restituzione dei frutti - Ricomprensione in quella di resa dei conti - Configurabilità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 30552 del 30/12/2011
In tema di divisione ereditaria, l'art. 723 cod. civ. prevede che dopo la vendita, se ha avuto luogo, dei mobili e degli immobili, si procede ai conti che i condividenti si devono rendere tra loro e, tra l'altro, ai relativi conguagli e rimborsi, ivi compresa la restituzione dei frutti; ne consegue che la domanda di restituzione dei frutti è da ritenere ricompresa in quella di resa dei conti.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 30552 del 30/12/2011
  …...
divisione - divisione giudiziale - operazioni - operazioni davanti al notaio - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22390 del 22/10/2009Delega ad un notaio per la vendita di un immobile ritenuto indivisibile - Obbligo di avviso ai condividenti e ai creditori intervenuti, con cinque giorni di anticipo, ai sensi dell'art. 790 cod. proc. civ. - Tardività - Impossibilità di partecipare alla vendita all'incanto - Conseguenze - Nullità delle operazioni relative alla vendita - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22390 del 22/10/2009
Nel giudizio di divisione, ove il giudice istruttore deleghi un notaio per l'espletamento delle operazioni (nella specie, vendita di un immobile ritenuto indivisibile) ai sensi dell'art. 790 cod. proc. civ., questi ha l'obbligo di dare avviso, almeno cinque giorni prima, ai condividenti e ai creditori intervenuti, del luogo, giorno e ora di inizio delle operazioni; la tardività di tale avviso, traducendosi in irregolarità procedurale che impedisce la partecipazione alla vendita all'incanto, determina la nullità di tutte le operazioni divisionali inerenti alla vendita stessa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 22390 del 22/10/2009
  …...
divisione - divisione giudiziale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008Giudizio di divisione ereditaria - Molteplicità di fasi - Ammissibilità - Carattere unitario - Conseguenze - Collazione per imputazione - Contenuto - Natura di atto idoneo allo scioglimento della comunione - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008
Nel giudizio di divisione ereditaria, la collazione per imputazione - nella quale il giudice, a norma degli artt. 724 e 725 cod. civ., imputa alla quota del coerede le somme di denaro delle quali il medesimo sia debitore verso gli altri coeredi, per poi disporre, a favore dei condividenti che siano creditori a tale titolo, il prelievo di beni dalla massa in proporzione delle rispettive quote - non comporta una divisione parziale dell'eredità, bensì realizza un'attività di carattere meramente prodromico alle attività strettamente divisionali che non determina lo scioglimento anticipato della comunione ereditaria.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 25646 del 23/10/2008
  …...
famiglia - matrimonio - rapporti patrimoniali tra coniugi - comunione legale - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12849 del 21/05/2008Compromesso divisionale sottoscritto da uno dei coniugi per la divisione di beni immobili in comproprietà con altri - Giudizio per l'accertamento e l'esecuzione specifica del predetto contratto - Litisconsorzio necessario nei confronti dell'altro coniuge in regime di comunione legale - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12849 del 21/05/2008
Il coniuge in comunione legale dei beni è litisconsorte necessario nel giudizio relativo alla natura giuridica, l'efficacia e l'esecuzione di un contratto, definito "compromesso divisionale", relativo ad immobili appartenenti in comproprietà con terzi all'altro coniuge.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12849 del 21/05/2008
  …...
Procedimento civile - notificazione - alla residenza, dimora, domicilio – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2391 del 17/03/1999Per la validità per compiuta giacenza presso l'ufficio postale - Necessità - Ritiro, presso lo stesso, benché privo del predetto collegamento, di successivo atto giudiziario da parte di un parente - Inidoneità alla conoscenza "de iure" (art. 139, secondo comma, cod. proc. civ.) - Ragioni - Parte nel medesimo procedimento di divisione perché appartenente alla medesima stirpe, succeduta in rappresentazione - Irrilevanza - Fondamento.
E nulla la notifica per compiuta giacenza presso l'ufficio postale dell'atto di citazione indirizzato in un luogo in cui il destinatario, indipendentemente dall'esser conosciuto, non ha la residenza, o, se questa è sconosciuta, il domicilio o la dimora - circostanze tutte da provare dal notificante - ne' al fine di ritenere validamente costituito il contraddittorio può valere che un successivo atto giudiziario, al medesimo indirizzo, sia stato ritirato presso l'ufficio postale da un parente di detto destinatario, perché in mancanza del predetto collegamento tra il luogo e questi, non può ritenersi esistente la convivenza con il parente, giustificativa dell'abilitazione alla ricezione, fondamento della conoscenza de iure, stabilita dall'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. Nè infine ha rilevanza che detto parente sia parte nel medesimo giudizio di divisione e appartenga alla medesima stirpe succeduta al "de cuius" in rappresentazione, non avendo perciò il potere di rappresentare un litisconsorte necessario, ancorché cointeressato (nella specie colui che aveva ritirato il successivo atto era fratello del destinatario assente e altrove residente, ed entrambi, con altri, erano succeduti in rappresentazione).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2391 del 17/03/1999
  …...
Divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - formazione dello stato attivo dell'eredità - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1509 del 19/02/1997Rendimento dei conti - Modalità - Discrezionalità del giudice - Sussistenza - Procedura ex art. 263 cod. proc. civ. - Applicazione - Necessità - Esclusione.
Prova civile - rendimento dei conti - Divisione giudiziale - Rendimento dei conti - Modalità - Discrezionalità del giudice - Sussistenza - Procedura ex art. 263 cod. proc. civ. - Applicazione - Necessità - Esclusione.
Quando la resa dei conti è inserita in un giudizio di divisione, la procedura di cui agli artt. 263 e seguenti cod. proc. civ. è meramente facoltativa e l'ammissione del rendiconto rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, il quale può preferire il ricorso ad altri mezzi di prova.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1509 del 19/02/1997
  …...
Divisione - Divisione giudiziale - In genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7876 del 16/07/1991Deduzione dell'appartenenza di un bene ad un terzo - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Requisiti della eccezione.
Nel giudizio di divisione erria, allorquando si deduca che un determinato bene debba essere escluso dalla massa in quanto di proprietà di un terzo estraneo al giudizio, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di detto terzo, stante l'esigenza di prevenire l'opposizione rispetto alla emanata sentenza nonché gli effetti dell'evizione a norma degli artt. 755 e 759 cod.civ.. A tal fine la parte che eccepisca la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare le persone che debbono necessariamente essere chiamate a partecipare al giudizio e di specificare le ragioni di fatto e diritto della integrazione, le quali non debbono apparire "prima facie" pretestuose ed infondate, mentre la prova rigorosa della allegazione può, in determinate circostanze, connesse alla natura del diritto del terzo, essere data anche successivamente in contraddittorio degli stessi terzi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7876 del 16/07/1991
  …...
Divisione - Divisione giudiziale - In genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7876 del 16/07/1991Deduzione dell'appartenenza di un bene ad un terzo - Integrazione del contraddittorio - Necessità - Requisiti della eccezione.
Nel giudizio di divisione erria, allorquando si deduca che un determinato bene debba essere escluso dalla massa in quanto di proprietà di un terzo estraneo al giudizio, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di detto terzo, stante l'esigenza di prevenire l'opposizione rispetto alla emanata sentenza nonché gli effetti dell'evizione a norma degli artt. 755 e 759 cod.civ.. A tal fine la parte che eccepisca la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare le persone che debbono necessariamente essere chiamate a partecipare al giudizio e di specificare le ragioni di fatto e diritto della integrazione, le quali non debbono apparire "prima facie" pretestuose ed infondate, mentre la prova rigorosa della allegazione può, in determinate circostanze, connesse alla natura del diritto del terzo, essere data anche successivamente in contraddittorio degli stessi terzi.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7876 del 16/07/1991
  …...