D'ingiunzione - decreto - notificazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5361 del 28/02/2025 (Rv. 674165-01)Decreto ingiuntivo - Notifica inesistente - Declaratoria di inefficacia - Procedimento ex art. 188 disp.att. c.p.c. - Azione di accertamento - Opposizione ex art. 645 c.p.c. - Proponibilità - Condizioni - Fondamento.
In tema di procedimento d'ingiunzione, la parte contro la quale è stato emesso un decreto ingiuntivo non notificato o la cui notifica è giuridicamente inesistente può, decorso il termine stabilito dall'art. 644 c.p.c., chiederne la declaratoria di inefficacia, attraverso lo speciale procedimento camerale di cui all'art. 188 disp.att. c.p.c., ovvero proporre un'azione volta all'accertamento dell'inefficacia, anche mediante l'opposizione ex art. 645 c.p.c., purché sussista, quale condizione dell'azione, un interesse concreto ed attuale, che presuppone, applicando le regole generali del processo in tema di accertamento negativo di un diritto, l'avvenuto compimento di un atto di esercizio, rivendicazione o seria manifestazione di vitalità dello stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 5361 del 28/02/2025 (Rv. 674165-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_644, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_188 …...
Conseguenze in ordine al rimedio proponibile – Cass. n. 14692/2023Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - notificazione - Inesistenza - nullità - Distinzione - Conseguenze in ordine al rimedio proponibile - Fattispecie.
L'inesistenza della notificazione di un decreto ingiuntivo è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, nel caso in cui la relativa attività sia del tutto mancante ovvero sia priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione (identificabili nella trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato, e nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento), ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inesistente la notificazione del decreto ingiuntivo, eseguita per mezzo del servizio postale dalla creditrice, in ragione della sua consapevolezza della condizione di incapacità naturale del debitore, proprio fratello convivente, senza tener conto - tra l'altro - che l'erede di quest'ultimo aveva spiegato opposizione avverso i due precetti che, successivamente, le erano stati notificati, nella seconda delle quali aveva pure chiesto la conversione dell'azione ex art. 615 c.p.c. in quella ex art. 650 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 14692 del 26/05/2023 (Rv. 667981 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_643, Cod_Proc_Civ_art_644, Cod_Proc_Civ_art_149, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_650
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Domanda di indennizzo – Cass. n. 17385/2022Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà Domanda di indennizzo - fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Irragionevole durata del processo - Decreto monitorio - Ricorribilità diretta per cassazione - Esclusione - Fondamento.
In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il decreto emesso a conclusione della fase monitoria del procedimento di liquidazione dell'equo indennizzo (avverso il quale può essere proposta opposizione dinanzi alla Corte d'appello, nel termine previsto dall'art. 5 ter, comma 1, della l. n. 89 del 2001), in quanto privo di autonoma valenza decisoria e definitiva, non è immediatamente impugnabile per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17385 del 30/05/2022 (Rv. 664891 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_644, Cod_Proc_Civ_art_645
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Declaratoria di nullità del decreto resa con ordinanza – Cass. n. 36496/2021Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto – notificazione - Inefficacia ex art. 188 disp. att. c.p.c. - Condizioni - Omessa od inesistente notifica - Necessità - Notifica fuori termine o nulla - Declaratoria di nullità del decreto resa con ordinanza - Impugnazione - Appello - Necessità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda a rituale notificazione del medesimo, ancorché dopo il decorso del termine d'efficacia fissato dall'art 644 c.p.c. (anche in ipotesi di precedente infruttuoso tentativo di notificazione in detto termine), le ragioni del debitore, comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge, e non anche attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 188 disp. att. c.p.c. (ricorso per la declaratoria d'inefficacia del decreto) e 650 c.p.c. (opposizione tardiva), i quali presuppongono, rispettivamente, la mancanza o la giuridica inesistenza della notificazione del decreto, e il difetto di tempestiva conoscenza del decreto stesso per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. Ne discende che, ove il decreto sia stato notificato (ancorché tardivamente), il ricorso proposto dal debitore ai sensi dell'art. 188 disp. att. c.p.c. per la declaratoria di inefficacia del decreto stesso è inammissibile, sicché l'ordinanza resa dal tribunale, con cui venga erroneamente pronunciata la nullità del decreto, attenendo a valutazioni da rendersi nel procedimento da adottare (ossia, l'opposizione di cui all'art. 645 c.p.c.), ha natura di sentenza, impugnabile mediante l'appello e non già, come nella specie, col ricorso per cassazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 36496 del 24/11/2021 (Rv. 663296 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_644, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_650, Cod_Proc_Civ_art_188
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Notifica dopo il decorso del termine di efficacia – Cass. n. 27062/2021Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - notificazione - Termine - Perentorietà - Notifica dopo il decorso del termine di efficacia - Opposizione - Esclusiva deduzione della inefficacia del titolo ex art. 644 c.p.c. - Conseguenze.
Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato, tuttavia, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27062 del 06/10/2021 (Rv. 662827 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_644, Cod_Proc_Civ_art_645
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Obblighi di fare e di non fare - procedimento esecutivo - Cass. n. 14604/2020Esecuzione forzata - obblighi di fare e di non fare - procedimento esecutivo - Estinzione atipica - Provvedimento di liquidazione delle spese a carico dell'esecutato - Impugnazione del creditore procedente - Opposizione a decreto ingiuntivo - Inammissibilità - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Necessità – Fondamento - spese giudiziali civili - "ius superveniens" - processo di esecuzione .
In tema di esecuzione di obblighi di fare e di non fare, l'impugnazione, da parte del creditore procedente, dell'ordinanza di liquidazione delle spese a carico del debitore esecutato, pronunciata in caso di estinzione atipica del procedimento esecutivo, va proposta non già nelle forme dell'opposizione al decreto ingiuntivo, bensì con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che costituisce il rimedio tipico per contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione regolanti l'andamento del relativo processo.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14604 del 09/07/2020 (Rv. 658325 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_612, Cod_Proc_Civ_art_614_1, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_640, Cod_Proc_Civ_art_642, Cod_Proc_Civ_art_644, Cod_Proc_Civ_art_645
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Decreto d'ingiunzione - notificazione - Inefficacia del decreto ingiuntivo - Condizioni – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 1509 del 21/01/2019Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - notificazione - Inefficacia del decreto ingiuntivo - Condizioni – Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 1509 del 21/01/2019
Mancata notifica nei termini di legge o inesistenza della stessa - Necessità - Nullità o irregolarità della notifica eseguita nei termini prescritti - Opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c. - Ammissibilità - Sussistenza - Presunzione di abbandono del titolo - Esclusione - Fondamento.
Nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 c.p.c., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 c.p.c., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 1509 del 21/01/2019
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Notificazione del decreto ingiuntivoProcedimento civile - notificazione - in genere - sentenze della n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004 - notificazione del decreto ingiuntivo - perfezionamento per il notificante - dalla consegna del plico all'ufficiale giudiziario - fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25716 del 15/10/2018
>>> A seguito delle decisioni della n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, la notificazione del decreto ingiuntivo deve ritenersi perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario, in virtù di un principio di portata generale, posto a tutela dell'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilità.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 25716 del 15/10/2018 …...
Notifica del decreto ingiuntivoProcedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto – notificazione - notifica del decreto ingiuntivo ex art. 140 c.p.c. in luogo diverso dalla residenza anagrafica dell’ingiunto - inesistenza - esclusione - nullità - configurabilità - istanza di dichiarazione di inefficacia ex art. 188 disp. att. - infondatezza -fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23903 del 02/10/2018
>>> Non può essere dichiarata ex art. 188 disp. att. c.p.c., l'inefficacia di un decreto ingiuntivo nel caso in cui la notificasi sia regolarmente perfezionata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., ma sia stata effettuata in luogo diverso dalla residenza che il destinatario aveva al momento della notificazione, costituendo tale ipotesi un caso di nullità e non di inesistenza della notifica che ricorre, oltre che nel caso di totale mancanza dell'atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria delle nullità.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23903 del 02/10/2018 …...
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere – Sez. 6 - 2, Sentenza n. 20695 del 13/10/2016Decreto ingiuntivo ex art. 3, comma 5, della l. n. 89 del 2001 - Notificazione oltre il termine - Inefficacia - Rimedio - Opposizione ex art. 5-ter - Necessità - Oggetto del corrispondente giudizio.
In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo , l'inefficacia del decreto ingiuntivo reso ex art. 3, comma 5, della l. n. 89 del 2001, perchè notificato oltre il termine previsto dall'art. 5, comma 2, di quest'ultima, deve essere fatta valere con l'opposizione di cui al successivo art. 5-ter, la quale, instaurando il contraddittorio tra le parti, impone alla corte di appello non solo di esaminare l'eccezione d'inefficacia di quel decreto ma anche di valutare la fondatezza, o meno, della domanda introdotta con il ricorso monitorio .
Sez. 6 - 2, Sentenza n. 20695 del 13/10/2016
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procedimenti sommari - ingiunzione - Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4421 del 25/02/2014Procura rilasciata a margine o in calce al decreto ingiuntivo per ogni fase, stato e grado del giudizio - Procedimento ex art. 188 att. cod. proc. civ. - Estensione - Configurabilità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4421 del 25/02/2014
La procura al difensore rilasciata a margine o in calce al ricorso per decreto ingiuntivo ed estesa ad "ogni fase, stato e grado del giudizio" abilita lo stesso al patrocinio non solo nella fase monitoria, ma anche nell'eventuale procedimento speciale volto ad inficiare l'efficacia del decreto medesimo ex art. 644 cod. proc. civ. e 188 disp. att. cod. proc. civ., che si articola in una forma di tutela anticipatoria (ex art. 188, primo comma, disp. att. cod. proc. civ.) e in una, alla prima non alternativa, da instaurare (art. 188, ultimo comma, disp. att. cod. proc. civ.) con le forme ordinarie, e, dunque, rientra senz'altro nell'ampia locuzione della procura, attenendo allo "stato" del procedimento che può seguire alla fase monitoria.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4421 del 25/02/2014
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - notificazione – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3552 del 14/02/2014Omessa notifica - Conoscenza "aliunde" dell'atto - Irrilevanza - Fondamento - Notifica di decreto ingiuntivo - Omessa notificazione per decesso del destinatario - Trasmissione degli effetti all'erede coobbligato destinatario di autonoma notifica - Esclusione. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3552 del 14/02/2014
In caso di notificazione mancata, non rileva che il destinario sia venuto "aliunde" a conoscenza dell'atto, difettando gli estremi di certezza circa il modo, la data ed il luogo della consegna in vista dei quali la notifica è prescritta. Ne consegue che, ove la notifica del decreto ingiuntivo sia stata omessa per essere il destinatario deceduto, va escluso che i relativi effetti si trasmettano ugualmente all'erede che, per ipotesi, fosse destinatario dello stesso decreto ingiuntivo in quanto coobbligato e di esso avesse ricevuto regolare notificazione, attesa l'idoneità di quest'ultima a produrre effetti autonomi limitatamente alla sfera giuridica di ciascun soggetto che ne sia destinatario.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 3552 del 14/02/2014
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1219 del 22/01/2014Decreto ingiuntivo - Notificazione - Inesistenza - Rimedi - Opposizione all'esecuzione - Necessità - Opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1219 del 22/01/2014
Il debitore sottoposto ad esecuzione forzata in base ad un titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto, deve proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., se intenda negare che il decreto gli sia mai stato validamente notificato, mentre, ove intenda dolersi della sola irregolarità della notificazione, deve proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1219 del 22/01/2014
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - inefficacia Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12614 del 05/06/2014Provvedimento di rigetto dell'istanza ex art. 188 disp. att. cod. proc. civ. - Carattere definitivo - Esclusione - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Proponibilità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12614 del 05/06/2014
Il provvedimento del presidente del tribunale di rigetto dell'istanza tendente alla declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo proposta ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. civ., se pure incide sull'esercizio di diritti soggettivi, inerenti alla posizione del creditore il cui diritto è stato riconosciuto in sede monitoria ed a quella del soggetto destinatario dell'ingiunzione, è privo de requisito della definitività, concedendo la norma al debitore la possibilità di proporre, nei modi ordinari, una domanda di dichiarazione di inefficacia dell'ingiunzione stessa e, quindi, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12614 del 05/06/2014
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 644Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 188
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1219 del 22/01/2014Decreto ingiuntivo - Notificazione - Inesistenza - Rimedi - Opposizione all'esecuzione - Necessità - Opposizione tardiva ex art. 650 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Esclusione.
Il debitore sottoposto ad esecuzione forzata in base ad un titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto, deve proporre opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma, cod. proc. civ., se intenda negare che il decreto gli sia mai stato validamente notificato, mentre, ove intenda dolersi della sola irregolarità della notificazione, deve proporre opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1219 del 22/01/2014
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - competenza (conciliatore - pretore - presidente del tribunale - capo ufficio giudiziario che ha deciso la causa) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17478 del 23/08/2011Inefficacia del decreto ingiuntivo - Condizioni - Mancata notifica nei termini di legge o inesistenza della stessa - Necessità - Nullità o irregolarità della notifica eseguita nei termini prescritti - Opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Sussistenza - Presunzione di abbandono del titolo - Eslcusione - Fondamento.
Nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 cod. proc. civ., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi o sia inesistente la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Pertanto, potendo tale nullità od irregolarità essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650 cod. proc. civ., deve essere esclusa la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all' art. 644 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 17478 del 23/08/2011
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - notificazione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8126 del 02/04/2010Inefficacia ex art. 188 disp. att. cod. proc. civ. - Condizioni - Omessa od inesistente notifica - Necessità - Notifica fuori termine o nulla - Pronuncia di inefficacia - Nullità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8126 del 02/04/2010
Il ricorso per la dichiarazione d'inefficacia del decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 188 disp. att. cod. proc. civ., è ammissibile soltanto con riguardo a decreti non notificati o la cui notifica sia giuridicamente inesistente, mentre se il decreto è stato notificato, ancorchè fuori termine, o la notifica sia affetta da nullità, l'unico rimedio esperibile è l'opposizione ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ.. Pertanto, il provvedimento che contenga esclusivamente la statuizione d'inefficacia ai sensi dell'art. 188 disp. att. cod. proc. civ., a prescindere dalla forma con cui è stato adottato (nella specie sentenza, anziché ordinanza) è affetto da nullità, in quanto pronunciato in un'ipotesi non prevista dal codice di rito, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 159, primo comma, cod. proc. civ., detta nullità si estende al provvedimento, emesso in forma di decreto "inaudita altera parte", con il quale il giudice abbia sospeso l'esecuzione del provvedimento monitorio.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 8126 del 02/04/2010
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - tardiva – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18791 del 28/08/2009Inefficacia del decreto ingiuntivo - Condizioni - Mancata notifica nei termini di legge o inesistenza della stessa - Necessità - Nullità o irregolarità della notifica eseguita nei termini prescritti - Opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Sussistenza - Denuncia della sola irregolarità della notifica - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18791 del 28/08/2009
Nell'ambito della disciplina dettata dall'art. 644 cod. proc. civ., l'inefficacia del decreto ingiuntivo è legittimamente riconducibile alla sola ipotesi in cui manchi (o sia giuridicamente inesistente) la notifica nel termine stabilito dalla norma predetta, e non anche nel caso di nullità od irregolarità della notifica eseguita nel predetto termine, poiché la notificazione del decreto ingiuntivo comunque effettuata, anche se nulla, è pur sempre indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto stesso. Tale nullità od irregolarità della notifica può essere fatta valere a mezzo dell'opposizione tardiva di cui al successivo art. 650, la quale, peraltro, non può esaurirsi in una denuncia di tale irregolarità, perchè siffatta denuncia, ove non accompagnata da contestazioni sulla pretesa creditoria, e dunque non indirizzata all'apertura del giudizio di merito (malgrado il decorso del termine in proposito fissato), non è idonea ad alcun risultato utile per l'opponente, nemmeno con riguardo alle spese della fase monitoria.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18791 del 28/08/2009
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Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - decreto di fissazione dell'udienza - notificazione – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008Opposizione a decreto ingiuntivo - Tempestivo deposito di ricorso in opposizione - Inesistenza della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo - Configurabilità - Fondamento - Conseguente esecutività decreto opposto.
Nel rito del lavoro, il principio secondo il quale l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, è applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro - per identità di "ratio" di regolamentazione ed ancorchè detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione - sicchè, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008
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procedimenti speciali - procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - procedimento di primo grado - decreto di fissazione dell'udienza - notificazione – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008Opposizione a decreto ingiuntivo - Tempestivo deposito di ricorso in opposizione - Inesistenza della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - Improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo - Configurabilità - Fondamento - Conseguente esecutività decreto opposto. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008
Nel rito del lavoro, il principio secondo il quale l'appello, pur tempestivamente proposto nel termine, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell'udienza non sia avvenuta, è applicabile al procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro - per identità di "ratio" di regolamentazione ed ancorchè detto procedimento debba considerarsi un ordinario processo di cognizione anzichè un mezzo di impugnazione - sicchè, anche in tale procedimento, la mancata notifica del ricorso in opposizione e del decreto di fissazione dell'udienza determina l'improcedibilità dell'opposizione e con essa l'esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 20604 del 30/07/2008
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - notificazione – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22959 del 31/10/2007Nullità della notificazione - Volontà del creditore di avvalersi del decreto - Art. 644 cod. proc. civ. - Inefficacia del decreto - Insussistenza - Assenza o inesistenza della notifica - Inefficacia del decreto - Applicabilità. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22959 del 31/10/2007
La notificazione del decreto ingiuntivo anche se nulla, è indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto e conseguentemente esclude la presunzione di abbandono del titolo che costituisce il fondamento della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 cod. proc. civ., applicabile esclusivamente in caso di omissione della notificazione o di notificazione inesistente.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 22959 del 31/10/2007
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - accoglimento - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7526 del 27/03/2007Fondamento anche parziale dell'opposizione alla data di emissione del decreto - Revoca del decreto ingiuntivo - Necessità - Estinzione del debito successiva o coeva alla suddetta data - Revoca - Sussistenza - Spese del procedimento - A carico dell'ingiunto - Opponibilità del pagamento in sede esecutiva - Ammissibilità - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7526 del 27/03/2007
Il decreto ingiuntivo deve essere revocato nel giudizio di opposizione esclusivamente quando risulti la fondatezza anche solo parziale dell'opposizione stessa con riferimento alla data di emissione del decreto. Quando il debito si estingua per un adempimento successivo alla suddetta data e debba quindi escludersi l'indicata fondatezza, anche se il provvedimento viene ugualmente revocato, devono comunque porsi a carico dell'ingiunto le spese del procedimento, salva restando l'opponibilità dell'avvenuto pagamento se il creditore, ancorché soddisfatto, si avvalga del decreto non revocato come titolo esecutivo (in base al suddetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva posto le spese del giudizio a carico dell'ingiunto, il quale aveva proceduto al pagamento dell'importo dovuto nella stessa data in cui era stata emessa l'ingiunzione).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7526 del 27/03/2007
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notificazione - a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8955 del 18/04/2006Disciplina "ex" art. 143 cod. proc. civ. - Presupposti di applicabilità - Indagini suggerite dalla comune diligenza - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Nullità - Sussistenza - Inesistenza - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8955 del 18/04/2006
Ai fini della validità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. per le persone irreperibili, il giudice deve accertare in base alle prove dedotte se il notificante era in grado di conoscere, adottando la comune diligenza, il luogo in cui poteva essere effettuata la notificazione, fermo restando che la notificazione effettuata in assenza dei presupposti necessari per l'applicazione di tale disposizione è nulla, ma non è giuridicamente inesistente. (Nella specie la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito, che aveva escluso la nullità della notificazione di un decreto ingiuntivo, tentata una prima volta presso il domicilio del debitore con esito negativo, perché questi risultava trasferito altrove, e ripetuta venti giorni dopo ex art. 143 cod. proc. civ., dopo aver acquisito certificazione anagrafica che attestava ancora la residenza nella medesima città, non potendo l'ingiungente conoscere il luogo della nuova residenza, stabilita solo sei giorni prima della ripetizione della notifica).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8955 del 18/04/2006
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - notificazione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8955 del 18/04/2006Notifica dopo il decorso del termine - Conseguenze - Inefficacia del decreto - Opposizione - Estensione della cognizione del giudice alla fondatezza della pretesa creditoria - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8955 del 18/04/2006
La notificazione del decreto ingiuntivo dopo il decorso del termine di quaranta giorni dalla pronuncia comporta l'inefficacia del provvedimento, ma non incide sulla qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale, con la conseguenza che , ove su detta domanda, a seguito dell'opposizione dell'intimato che eccepisca l'inefficacia, si costituisca il rapporto processuale il giudice adito ha il potere-dovere, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8955 del 18/04/2006
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procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - tardiva – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9938 del 12/05/2005Ambito di applicazione - Rispetto al procedimento di declaratoria della inefficacia ex art. 644 cod. proc. civ. ed all'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ - Elemento discretivo - Irregolarità della notificazione - Nozione - Riferibilità alla nullità della notificazione - Conseguenze - Applicabilità del procedimento di inefficacia solo per la mancanza od inesistenza della notificazione - Inapplicabilità dell'opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. con decorrenza del termine per la proposizione dall'effettiva conoscenza del decreto - Fattispecie in tema di notificazione direttamente alla P.A. anziché presso l'Avvocatura dello Stato . Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9938 del 12/05/2005
La determinazione dell'area di applicabilità del rimedio di cui all'art. 644 cod. proc. civ. e di quello dell'art. 650 dello stesso codice deve avvenire tenendo conto che quest'ultima norma, là dove prevede che l'ingiunto è legittimato a fare opposizione al decreto ingiuntivo anche dopo scaduto il termine in esso fissato, cioè a proporre l'opposizione tardiva, "se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione", comprende nell'ipotesi della irregolarità della notificazione tutti i vizi che inficiano quest'ultima e, quindi, anche la sua nullità, da qualsiasi causa determinata. Ne consegue che nei casi di nullità della notificazione del decreto ingiuntivo è applicabile, sempre che ricorrano le altre condizioni previste dall'art. 650 cod. proc. civ., il rimedio di cui a tale norma, restando invece applicabile quello di cui all'art. 644 soltanto nei casi di mancanza o di inesistenza della notificazione. Inoltre, sempre in ragione della ricomprensione dell'ipotesi della nullità della notificazione nella nozione di irregolarità di cui all'art. 650, deve escludersi che nel caso di nullità della notificazione sia esperibile l'opposizione di cui all'art. 645 cod. proc. civ., con decorrenza del relativo termine dalla effettiva conoscenza del decreto (principi affermati dalle SS.UU. in relazione ad un caso di notificazione a P.A. non eseguita presso l'Avvocatura dello Stato).
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9938 del 12/05/2005
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Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - notificazione – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5628 del 08/06/1999Copia autentica del ricorso e del decreto - Autenticazione del cancelliere - Mancanza della data - Nullità - Esclusione - Irregolarità - Sussistenza - Conseguenze sugli atti successivi ed in particolare sulla notificazione anche agli effetti di cui all'art. 644 cod. proc. civ. - Esclusione.
Prova civile - documentale (prova) - copie degli atti - di atti pubblici - Autenticazione - Previsione della indicazione della data ex art. 14 della legge n. 15 del 1968 - Mancanza - Nullità - Esclusione.
In relazione alla previsione del secondo comma dell'art. 643 cod. proc. civ., in base alla quale il ricorso ed il decreto ingiuntivo sono notificati per copia autentica al debitore ingiunto, l'assenza nell'autenticazione, effettuata dal cancelliere e risultante sulla copia notificata, della indicazione della data di esecuzione dell'autenticazione stessa, si traduce in una semplice irregolarità, inidonea a rendere nullo detto atto e gli atti successivi (ivi compresa la notificazione) ed in particolare a rendere privo di effetti ai sensi dell'art. 644 il decreto ingiuntivo, poiché elemento essenziale dell'autenticazione è l'attestazione della sua conformità all'originale e la mancata indicazione della data non incide su di essa, con la conseguenza che, in difetto di previsione espressa della nullità per tale omissione (non stabilita neppure dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, che nel secondo comma, disciplinando l'autenticazione di copie, prescrive, fra l'altro, l'indicazione della data del rilascio dell'autenticazione stessa, senza comminare alcuna sanzione di nullità per il mancato rispetto di tale prescrizione), deve escludersi che la nullità, non pronunciabile ai sensi del primo comma dell'art. 156 cod. proc. civ. appunto perché non comminata dalla legge, possa dichiararsi ai sensi del secondo comma di tale norma, cioè per la mancanza nell'atto dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5628 del 08/06/1999
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