Skip to main content

642 (Esecuzione provvisoria)

Art. 642 (esecuzione provvisoria)

0 Codice di procedura civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice di procedura aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33174 del 29/11/2023 (Rv. 669607 - 01)
Istanza di ripetizione delle somme corrisposte in forza dell'esecutività del decreto - Domanda nuova - Esclusione - Implicita inclusione nella domanda di revoca del decreto - Sussistenza - Fondamento. Nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell'opponente di ripetizione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non è qualificabile come domanda nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell'atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'eliminazione dalla realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 33174 del 29/11/2023 (Rv. 669607 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_183, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_642, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_648 …...
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo – Cass. n. 4277/2023
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - esecuzione forzata - titolo esecutivo - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Sentenza di rigetto dell'opposizione - Cassazione con rinvio - Natura di titolo esecutivo del decreto ingiuntivo - Permanenza - Fattispecie.   La natura di titolo esecutivo del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo permane anche in caso di cassazione con rinvio della sentenza di rigetto dell'opposizione, fino all'eventuale revoca dello stesso da parte del giudice del rinvio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva statuito che l'azione esecutiva era stata legittimamente condotta dal creditore procedente, dapprima in forza di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e, dopo la cassazione della pronuncia di rigetto della relativa opposizione, dalla statuizione condannatoria sostitutiva conseguente alla revoca del decreto ingiuntivo stesso da parte del giudice del rinvio). Corte di Cassazione, Sez. 4 - , Sentenza n. 4277 del 10/02/2023 (Rv. 666807 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_393, Cod_Proc_Civ_art_642, Cod_Proc_Civ_art_653, Cod_Proc_Civ_art_648, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_392   Corte Cassazione 4277 2023 …...
Consacrazione del credito in sentenza di condanna o altro titolo esecutivo – Cass. n. 34940/2022
Responsabilità patrimoniale - conservazione della garanzia patrimoniale - surrogatoria, differenze e rapporti con la azione revocatoria - litisconsorzio - Azione surrogatoria - Legittimazione ad agire del creditore - Consacrazione del credito in sentenza di condanna o altro titolo esecutivo - Sussistenza - Specificazione dell'ammontare del credito - Rilevanza - Esclusione.  ingiuntivo munito di clausola di provvisoria esecuzione ai sensi dell'articolo 642 c.p.c. benché detto titolo non sia definitivo. Nondimeno, ai fini del legittimo esercizio dell'azione surrogatoria è sufficiente anche un credito non determinato nel suo ammontare, oppure sottoposto a condizione o a termine.   Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 34940 del 28/11/2022 (Rv. 666418 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2900, Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_642   Corte Cassazione 34940 2022 …...
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo – Cass. n. 8870/2022
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - esecuzione provvisoria - in genere - Esecuzione forzata - Titolo esecutivo - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Configurabilità - Apposizione della formula esecutiva - Necessità - Esclusione - Fondamento.   Il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c. costituisce titolo perfettamente valido per l'esecuzione forzata, essendo sufficiente che l'atto di precetto, successivamente notificato al debitore, contenga gli estremi della notificazione del decreto ingiuntivo stesso. Non è, invece, applicabile, in tal caso, la disposizione di cui all'art. 654, comma 2, c.p.c., secondo cui è necessario che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva, trattandosi di norma dettata per l'ipotesi in cui il decreto ingiuntivo diventi esecutivo dopo la sua emanazione, per essere stata rigettata l'opposizione all'ingiunzione o per essersi estinto il relativo giudizio. Corte Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8870 del 18/03/2022 (Rv. 664466 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_642, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_654, Cod_Proc_Civ_art_480   Corte Cassazione 8870 2022 …...
Liquidazione delle spese sostenute per l'attuazione coattiva – Cass. n. 269/2021
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - Decreto ex art. 614 c.p.c. - Emissione con riferimento ai compensi del difensore e del CTU ed agli obblighi di fare e di non fare - Ammissibilità - Giudizio di opposizione - Sopravvenuta caducazione del titolo presupposto - Rilevabilità d'ufficio - Conseguenze. Spese giudiziali civili - "ius superveniens" - processo di esecuzione In genere. In tema di liquidazione delle spese sostenute per l'attuazione coattiva, il decreto ingiuntivo ex art. 614 c.p.c. può essere ottenuto, durante o dopo l’esecuzione, anche per i compensi del difensore del creditore procedente e del CTU e con riferimento sia agli obblighi di fare sia a quelli di non fare, a nulla rilevando, al riguardo, il disposto dell'attuale art. 611 c.p.c. Nell'ipotesi di opposizione avverso il menzionato decreto, il giudice è tenuto a rilevare d'ufficio l'intervenuta caducazione del titolo presupposto azionato e, quindi, della stessa legittima ragione creditoria, producendosi l'effetto espansivo enunciato dall'art. 336, comma 2, c.p.c., con la conseguenza che le spese di cui sopra resteranno a carico del medesimo creditore procedente. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 269 del 12/01/2021 Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_611, Cod_Proc_Civ_art_614_1, Cod_Proc_Civ_art_642, Cod_Proc_Civ_art_645 corte cassazione 269 2021 …...
Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Dichiarazione di fallimento – Cass. n. 23474/2020
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - Dichiarazione di fallimento dell'ingiunto in pendenza del giudizio di opposizione - Opponibilità alla curatela del decreto - Esclusione - Fondamento. Nel caso in cui la dichiarazione di fallimento del debitore sopravvenga nelle more dell’opposizione da lui proposta contro il decreto ingiuntivo, il curatore non è tenuto a riassumere il giudizio, poiché il provvedimento monitorio, quand'anche provvisoriamente esecutivo, non è equiparabile ad una sentenza non ancora passata in giudicato, che viene emessa nel contraddittorio delle parti, ed è, come tale, totalmente privo di efficacia nei confronti del fallimento, al pari dell’ipoteca giudiziaria iscritta a ragione della sua provvisoria esecutività. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23474 del 27/10/2020 (Rv. 659536 - 01) Riferimenti normativi: Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_151, Dlgs_14_2019_art_204, Cod_Proc_Civ_art_641, Cod_Proc_Civ_art_642, Cod_Proc_Civ_art_645, Cod_Proc_Civ_art_653, Cod_Proc_Civ_art_655 corte cassazione 23474 2020 …...
Decreto ingiuntivo – Opposizione – Cass. n. 21530/2020
Competenza civile - regolamento di competenza - Decreto ingiuntivo - Opposizione - Sentenza dichiarativa della nullità del decreto per incompetenza del giudice - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento. È ammissibile il regolamento di competenza avverso la sentenza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiari la nullità del decreto opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso, atteso che essa integra una statuizione sulla competenza, e non una pronuncia sul merito, essendo la dichiarazione di nullità non solo conseguente, ma anche necessaria rispetto alla declaratoria di incompetenza; e ciò anche nel caso in cui la sentenza contenga condanna alla restituzione di quanto percepito dal ricorrente in forza del decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo, essendo anche tale statuizione conseguenza necessitata della dichiarazione di nullità del decreto opposto e, quindi, della statuizione di incompetenza. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 21530 del 07/10/2020 (Rv. 659374 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0042_1, Cod_Civ_art_0043, Cod_Proc_Civ_art_642, Cod_Proc_Civ_art_645 corte cassazione 21530 2020 …...
Obblighi di fare e di non fare - procedimento esecutivo - Cass. n. 14604/2020
Esecuzione forzata - obblighi di fare e di non fare - procedimento esecutivo - Estinzione atipica - Provvedimento di liquidazione delle spese a carico dell'esecutato - Impugnazione del creditore procedente - Opposizione a decreto ingiuntivo - Inammissibilità - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Necessità – Fondamento - spese giudiziali civili - "ius superveniens" - processo di esecuzione . In tema di esecuzione di obblighi di fare e di non fare, l'impugnazione, da parte del creditore procedente, dell'ordinanza di liquidazione delle spese a carico del debitore esecutato, pronunciata in caso di estinzione atipica del procedimento esecutivo, va proposta non già nelle forme dell'opposizione al decreto ingiuntivo, bensì con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., che costituisce il rimedio tipico per contestare i provvedimenti del giudice dell'esecuzione regolanti l'andamento del relativo processo. Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 14604 del 09/07/2020 (Rv. 658325 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_612, Cod_Proc_Civ_art_614_1, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Proc_Civ_art_640, Cod_Proc_Civ_art_642, Cod_Proc_Civ_art_644, Cod_Proc_Civ_art_645 corte cassazione 14604 2020 …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - esecuzione provvisoria - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 31702 del 04/12/2019 (Rv. 655999 - 01)
Decreto ingiuntivo - Provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c. - Opposizione - Sentenza di rigetto - Provvedimento che dichiara l'esecutorietà - Necessità - Esclusione. In caso di sentenza di rigetto dell'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo dichiarato provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., al fine di procedere all'esecuzione non è necessario che al decreto sia conferita anche l'esecutorietà ai sensi dell'art. 654 c.p.c., non potendo equipararsi l'opposizione proposta dalla parte destinataria dell'ingiunzione al provvedimento giudiziale di revoca della provvisoria esecuzione già concessa. Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 31702 del 04/12/2019 (Rv. 655999 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_642, Cod_Proc_Civ_art_654 …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - esecuzione provvisoria in pendenza dell'opposizione - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30389 del 21/11/2019 (Rv. 656254 - 01)
Revoca del decreto ingiuntivo all'esito del giudizio di opposizione - Applicazione analogica dell'art. 336 c.p.c. - Conseguenze - Domanda di restituzione formulata in separato giudizio - Passaggio in giudicato della decisione sull'opposizione - Necessità - Esclusione. Il principio secondo cui il diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione di una sentenza provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, sorge, ai sensi dell'art. 336 c.p.c., per il solo fatto della riforma della sentenza e può essere fatto valere immediatamente, se del caso anche con procedimento monitorio, trova applicazione analogica nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, che si concludono con la revoca del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo. In tali ipotesi, la domanda di restituzione può essere formulata davanti al giudice dell'opposizione anche separatamente e il relativo giudizio non deve essere sospeso in attesa della definizione di quello di opposizione, perché la restituzione non è subordinata al passaggio in giudicato della revoca del decreto. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 30389 del 21/11/2019 (Rv. 656254 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_282, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_633, Cod_Proc_Civ_art_642, Cod_Proc_Civ_art_648, Cod_Proc_Civ_art_653, Cod_Proc_Civ_art_295 …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21583 del 03/09/2018 (Rv. 650469 - 01)
Opposizione allo stato passivo - Decreto ingiuntivo non munito di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. prima del fallimento - Opponibilità alla procedura - Esclusione - Violazione dell'art. 1, protocollo n. 1, CEDU - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. Non è opponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, solo in virtù della dichiarazione giudiziale di esecutorietà il decreto passa in giudicato, non rilevando l'avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. o la mancata tempestiva opposizione alla data della dichiarazione di fallimento; né ciò viola l'art. 1, protocollo n. 1, della CEDU (che tutela sia i "beni" che i valori patrimoniali, compresi i crediti) poiché l'aspettativa dell'ingiungente di tutela del diritto di credito in via privilegiata non ha base legale di diritto interno alla luce della suddetta consolidata giurisprudenza. (Nella specie, l'ingiungente aveva proposto opposizione all'ammissione del proprio credito in chirografo allegando l'aspettativa di tutela indotta dall'opponibilità al debitore del decreto ingiuntivo e dal riconoscimento della prelazione ipotecaria). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21583 del 03/09/2018 (Rv. 650469 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_642, Cod_Proc_Civ_art_647, Dlgs_14_2019_art_049, Dlgs_14_2019_art_150, Dlgs_14_2019_art_201, Dlgs_14_2019_art_203, Dlgs_14_2019_art_204, Dlgs_14_2019_art_206 …...
Opponibilità alla procedura - fallimento
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - in genere - Opposizione allo stato passivo - Decreto ingiuntivo non munito di esecutorietà ex art. 647 c.p.c. prima del fallimento - Opponibilità alla procedura - Esclusione - Violazione dell'art. 1, protocollo n. 1, CEDU - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. 6 - 1, ORDINANZA N. 21583 DEL 03/09/2018 Non è opponibile alla procedura fallimentare il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, di esecutorietà ex art. 647 c.p.c., poiché, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, solo in virtù della dichiarazione giudiziale di esecutorietà il decreto passa in giudicato, non rilevando l'avvenuta concessione della provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. o la mancata tempestiva opposizione alla data della dichiarazione di fallimento; né ciò viola l'art. 1, protocollo n. 1, della CEDU (che tutela sia i "beni" che i valori patrimoniali, compresi i crediti) poiché l'aspettativa dell'ingiungente di tutela del diritto di credito in via privilegiata non ha base legale di diritto interno alla luce della suddetta consolidata giurisprudenza. (Nella specie, l'ingiungente aveva proposto opposizione all'ammissione del proprio credito in chirografo allegando l'aspettativa di tutela indotta dall'opponibilità al debitore del decreto ingiuntivo e dal riconoscimento della prelazione ipotecaria).   …...
Fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6918 del 08/04/2016
Decreto ingiuntivo non ancora definitivo al momento del fallimento dell'ingiunto - Inopponibilità nei confronti della procedura - Pagamento eseguito dal debitore poi fallito in forza del decreto provvisoriamente esecutivo prima del fallimento - Ripetibilità a titolo di indebito oggettivo - Esclusione - Azione revocatoria - Ammissibilità. Ancorché la dichiarazione di fallimento (o del provvedimento di messa in l.c.a.), intervenuta nelle more del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a carico del debitore fallito, determini l'inopponibilità alla massa dell'ingiunzione e l'improcedibilità del giudizio di opposizione, il curatore fallimentare (o il commissario della l.c.a.) non ha diritto di ripetere dal creditore la somma da questo incassata a seguito del pagamento eseguito dal debitore ingiunto, prima del fallimento, per effetto del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, potendo solo, eventualmente, proporre azione revocatoria dell'atto solutorio. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6918 del 08/04/2016   …...
Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - formazione dello stato passivo - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6918 del 08/04/2016
Decreto ingiuntivo non ancora definitivo al momento del fallimento dell'ingiunto - Inopponibilità nei confronti della procedura - Pagamento eseguito dal debitore poi fallito in forza del decreto provvisoriamente esecutivo prima del fallimento - Ripetibilità a titolo di indebito oggettivo - Esclusione - Azione revocatoria - Ammissibilità. Ancorché la dichiarazione di fallimento (o del provvedimento di messa in l.c.a.), intervenuta nelle more del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a carico del debitore fallito, determini l'inopponibilità alla massa dell'ingiunzione e l'improcedibilità del giudizio di opposizione, il curatore fallimentare (o il commissario della l.c.a.) non ha diritto di ripetere dal creditore la somma da questo incassata a seguito del pagamento eseguito dal debitore ingiunto, prima del fallimento, per effetto del titolo giudiziale provvisoriamente esecutivo, potendo solo, eventualmente, proporre azione revocatoria dell'atto solutorio. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6918 del 08/04/2016   …...
esecuzione forzata - opposizioni - all'esecuzione - in genere (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1984 del 29/01/2014 (doppia)
Titolo esecutivo giudiziale non definitivo - Contestazione dei caratteri propri di titolo esecutivo - Natura dell'opposizione - Opposizione all'esecuzione - Sussistenza - Possibilità di conseguire, nel giudizio cognitivo, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo - Irrilevanza - Fattispecie in tema di decreto ingiuntivo. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1984 del 29/01/2014 Qualora il soggetto nei cui confronti sia minacciata o esercitata la pretesa esecutiva, in forza di un titolo giudiziale privo di definitività in quanto ancora "sub iudice" nel processo di cognizione, ponga in dubbio la ricorrenza dei caratteri propri del titolo esecutivo, la relativa contestazione - inerendo l'esistenza del diritto ad agire "in executivis" - può assumere legittimamente la forma dell'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., ancorché il giudizio cognitivo nel quale detto titolo sia ancora in discussione contempli strumenti (artt. 283, 373, 649 cod. proc. civ. ed altri consimili) per sollecitare la sospensione dell'esecutività del titolo stesso. (Nella specie, la S.C., annullando la decisione di rigetto dell'opposizione adottata dal giudice dell'esecuzione, ha ritenuto che la simultanea presenza nel provvedimento monitorio - invocato come titolo esecutivo giudiziale, sebbene non ancora definitivo poiché oggetto di opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. - dell'ingiunzione di "pagare senza dilazione" e dell'avvertimento del diritto del debitore "di proporre opposizione", in mancanza della quale il decreto "diverrà esecutivo", avrebbe dovuto portare il giudice di merito a disconoscere al provvedimento monitorio efficacia esecutiva, in base al rilievo che nella disciplina del decreto ingiuntivo la regola è nel senso che la sua emissione avviene in via non esecutiva, essendo le ipotesi contrarie tutte tipizzate e operando, dunque, in via di eccezione). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 1984 del 29/01/2014   …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto – opposizione - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 814 del 20/01/2015
Somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto - Domanda di restituzione delle somme nel corso del giudizio di opposizione - Domanda nuova - Esclusione - Fondamento. La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto, essendo conseguente alla richiesta di revoca del provvedimento monitorio, non altera i termini della controversia e, perciò, non costituendo domanda nuova, è ammissibile fino all'udienza di precisazione delle conclusioni innanzi al giudice dell'opposizione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 814 del 20/01/2015   …...
Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12622 del 24/05/2010
Somme corrisposte in virtù di sentenza di primo grado appellata o di provvisoria esecuzione di decreto ingiuntivo opposto - Domanda di restituzione in appello - Domanda nuova - Configurabilità - Esclusione - Fondamento. La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto ovvero in esecuzione della sentenza di primo grado fatta oggetto di appello (e provvisoriamente esecutiva "ex lege"), essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, oltre che conforme al principio di economia dei giudizi, non altera i termini della controversia e, perciò, è ammissibile in appello, non costituendo domanda nuova. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12622 del 24/05/2010   …...

___________________________________________________________


Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Codice procedura civile

cpc

c.p.c.

642

provvisoria

esecuzione