Skip to main content

118. (Ordine d'ispezione di persone e di cose)

Art. 118. (Ordine d'ispezione di persone e di cose) 

0 Codice di procedura civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice di procedura aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

"Actio ad exibendum" - ordine di esibizione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19760 del 17/07/2025 (Rv. 675314 - 01)
Esercizio di potere officioso ex artt. 210 e 421 c.p.c. - Motivazione idonea - Necessità - Fondamento - Fattispecie. In tema di poteri istruttori d'ufficio, la valutazione discrezionale del giudice di ordinare alla parte o a un terzo, ex artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c. e deve essere supportata da un'idonea motivazione - anche in considerazione del più generale dovere di cui all'art. 111, comma 6, Cost. - saldandosi tale discrezionalità con il giudizio di necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d'appello che, con motivazione contraddittoria, aveva riconosciuto l'inadempimento di una società inglese all'obbligo contrattuale di trasferire ai ricorrenti il 60% delle attività di liquidazione dei sinistri sul territorio italiano, ritenendo, al contempo, assorbita ogni questione afferente al mancato accoglimento dell'istanza di esibizione dei documenti contabili, necessaria alla quantificazione degli asseriti danni). Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19760 del 17/07/2025 (Rv. 675314 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_210, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_118, Cod_Proc_Civ_art_094 …...
Estinzione del processo - provvedimento del giudice - impugnazione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16446 del 13/06/2024 (Rv. 671544-02)
Giudizio di cassazione - Interesse a ricorrere - Per far valere la nullità dell’ordinanza di estinzione recante la sola firma del presidente non relatore ed estensore - Sussistenza - Possibilità di esperire altri rimedi endoprocessuali - Rilevanza preclusiva - Esclusione - Ragioni. Sussiste l'interesse a ricorrere per cassazione al fine di sentire dichiarare la nullità dell'ordinanza di estinzione del giudizio pronunciata nel giudizio di appello, per il fatto di recare solo la firma del presidente che non è anche relatore della causa ed estensore del provvedimento, in quanto essa va comunque considerata sentenza, a nulla rilevando che possano essere contestualmente esperiti altri rimedi, ivi compresa l'opposizione all'esecuzione laddove la sentenza di primo grado sia stata fatta valere come titolo esecutivo, in quanto coperto da un inesistente giudicato. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16446 del 13/06/2024 (Rv. 671544-02) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_276. Cod_Proc_Civ_art_118, Cod_Proc_Civ_art_119, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617 …...
Giudizio di appello - Provvedimento di estinzione - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16446 del 13/06/2024 (Rv. 671544-01)
Natura sostanziale di sentenza - Sottoscrizione del presidente e del relatore - Necessità. Il provvedimento, emesso in forma di ordinanza, con il quale il giudice collegiale di appello dichiari l'estinzione del processo, ha natura sostanziale di sentenza ed è pertanto necessario, ai fini della sua validità, che esso sia sottoscritto dal presidente e dal giudice relatore, salvo che il presidente sia anche il relatore e l'estensore del provvedimento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16446 del 13/06/2024 (Rv. 671544-01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_276, Cod_Proc_Civ_art_118, Cod_Proc_Civ_art_119 …...
Spese giudiziali civili - "ius superveniens" Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023 (Rv. 668570 - 01)
Nota delle spese - Nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa - Liquidazione da parte del giudice - Motivazione della riduzione o eliminazione di voci - Necessità - Contenuto. In presenza di nota spese specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice non può limitarsi ad una globale determinazione dei compensi, in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l'onere di dare adeguata motivazione della riduzione o eliminazione delle voci da lui operata; onere che si traduce nell'esporre le ragioni di fatto e diritto della pronuncia in modo conciso, ovvero, succinto ma non nel dovere di rispondere esplicitamente e pedissequamente ad ogni singola indicazione. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22762 del 27/07/2023 (Rv. 668570 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_118, Cod_Proc_Civ_art_091 …...
Violazione del "minimo costituzionale" – Cass. n. 471/2022
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - Violazione del "minimo costituzionale" - Protezione umanitaria - Provvedimento del giudice del merito - Mera attestazione di produzioni documentali e di loro inidoneità ai fini dell'integrazione sociale - Mera attestazione dell'insussistenza di motivi di particolare vulnerabilità in caso di rimpatrio - Sussistenza.   Viola il "minimo costituzionale" richiesto per la motivazione, in quanto incapace di rendere percepibili le ragioni su cui la statuizione assunta si fonda, la decisione che esclude la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione umanitaria dando solo atto che la documentazione prodotta attesta l'esistenza di una condizione di occupazione e di un rapporto di locazione e limitandosi a ritenere le dette circostanze inidonee a dimostrare una concreta integrazione sociale ed economica del richiedente e che quand'anche si fosse voluta ritenere una concreta integrazione la stessa non sarebbe stata sufficiente al riconoscimento della protezione umanitaria, ritenendo non ricorrenti i motivi di particolare vulnerabilità in caso di rimpatrio ma senza specificarne il perché. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 471 del 10/01/2022 (Rv. 663486 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_013, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_118   Corte Cassazione 471 2022 …...
Disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento – Cass. n. 38062/2021
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - disposizioni comuni ai vari gradi del procedimento - Prova civile - "actio ad exibendum" - ordine di esibizione - in genere - Accertamento tributario - Contestazione del contribuente - Esibizione di documenti ex art. 210 c.p.c. - Potere officioso del giudice tributario - Limiti e condizioni - Fattispecie.   La discrezionalità del potere officioso del giudice di ordinare alla parte o ad un terzo, ai sensi degli artt. 210 e 421 c.p.c., l'esibizione di un documento sufficientemente individuato, non potendo egli sopperire all'inerzia delle parti nel dedurre i mezzi istruttori, rimane subordinata alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118 e 210 c.p.c., nonché all'art. 94 disp. att. c.p.c., ed è ricollegata alla necessità dell'acquisizione del documento ai fini della prova di un fatto, senza che possa ordinarsi d'ufficio l'esibizione di documenti, di una parte o di un terzo, di cui l'interessato è in grado, di propria iniziativa, di acquisire una copia e di produrla in causa. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso con cui il contribuente lamentava la mancata adozione dell'ordine di esibizione della documentazione bancaria e fiscale detenuta dall'Agenzia delle Entrate, benché la relativa acquisizione in sede stragiudiziale, ai fini della successiva produzione in giudizio, gli fosse estremamente agevole, sia mediante richiesta nei confronti delle banche interessate, sia mediante l'esercizio del diritto di accesso agli atti di cui all'art. 24, comma 7, della l. n. 241 del 1990). Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 38062 del 02/12/2021 (Rv. 663524 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_210, Cod_Proc_Civ_art_421, Cod_Proc_Civ_art_094, Cod_Proc_Civ_art_118   Corte Cassazione 38062 2021 …...
Acquisizione di prove non altrimenti acquisibili – Cass. n. 31251/2021
Prova civile - esibizione delle prove - in genere - Ordine di esibizione - Natura - Rimedio istruttorio residuale - Funzione - Acquisizione di prove non altrimenti acquisibili - Discrezionalità del giudice - Censurabilità dell'ordinanza con ricorso per cassazione - Esclusione - Fondamento.   L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce uno strumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso di impossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplire al mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che è espressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare oggetto di ricorso per cassazione, per violazione di norma di diritto. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 31251 del 03/11/2021 (Rv. 662746 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_210, Cod_Proc_Civ_art_360, Cod_Proc_Civ_art_118, Cod_Proc_Civ_art_119   Corte Cassazione 31251 2021 …...
Somme dovute in base a sentenza del giudice tributario- Cass. n.15306/2021
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento  Giudizio di ottemperanza - Somme dovute in base a sentenza del giudice tributario   L'avvenuta accettazione da parte del contribuente di un rimborso parziale delle somme al medesimo dovute sulla base della sentenza del giudice tributario con riguardo alla quale viene avviato il giudizio di ottemperanza non preclude il rimborso dell'importo rimanente, non equivalendo l'accettazione a rinuncia o transazione sul residuo. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15306 del 03/06/2021 (Rv. 661611 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_118   corte cassazione 15306 2021 …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2334 del 03/02/2020 (Rv. 656762 - 01)
Assorbimento di una domanda in senso improprio - Conseguenze - Omessa pronuncia - Insussistenza - Fattispecie. In tema di provvedimenti del giudice, l'assorbimento in senso improprio - configurabile quando la decisione di una questione esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre - impedisce di ritenere sussistente il vizio di omessa pronuncia, il quale è ravvisabile solo quando una questione non sia stata, espressamente o implicitamente, ritenuta assorbita da altre statuizioni della sentenza. (Nella specie la S.C. ha escluso il vizio di omessa pronuncia nella sentenza del giudice di appello che confermando la statuizione di primo grado di inammissibilità dell'atto di intervento, ha ritenuto assorbite le questioni sulla legittimazione passiva e sulla integrità del contraddittorio sollevate dallo stesso interveniente appellante). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2334 del 03/02/2020 (Rv. 656762 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_112, Cod_Proc_Civ_art_132, Cod_Proc_Civ_art_118, Cod_Proc_Civ_art_360_1 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE SENTENZA CONTENUTO MOTIVAZIONE   …...
Famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità' e maternita' - prova - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28886 del 08/11/2019 (Rv. 656093 - 01)
Filiazione - Rifiuto di sottoporsi ad esami ematologici - Valenza probatoria indiziaria - Prova della fondatezza della domanda - Sufficienza. Nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto del preteso padre di sottoporsi ad indagini ematologiche costituisce un comportamento valutabile dal giudice, ex art. 116, comma 2, c. p.c., di così elevato valore indiziario da consentire, esso solo, di ritenere fondata la domanda. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28886 del 08/11/2019 (Rv. 656093 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_116, Cod_Proc_Civ_art_118, Cod_Civ_art_0269 …...
Sentenza - contenuto - motivazione in genere
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - in genere - assorbimento di una domanda - in senso proprio e improprio - nozione - conseguenza - omessa pronuncia - insussistenza - limiti - assorbimento erroneamente dichiarato – configurabilità - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28995 del 12/11/2018 La figura dell'assorbimento in senso proprio ricorre quando la decisione sulla domanda assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, la quale con la pronuncia sulla domanda assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, mentre è in senso improprio quando la decisione assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande. Ne consegue che l'assorbimento non comporta un'omissione di pronuncia (se non in senso formale) in quanto, in realtà, la decisione assorbente permette di ravvisare la decisione implicita (di rigetto oppure di accoglimento) anche sulle questioni assorbite, la cui motivazione è proprio quella dell'assorbimento, per cui, ove si escluda, rispetto ad una certa questione proposta, la correttezza della valutazione di assorbimento, avendo questa costituito l'unica motivazione della decisione assunta, ne risulta il vizio di motivazione del tutto omessa. Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 28995 del 12/11/2018 …...
Omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - motivi del ricorso - vizi di motivazione - omessa ammissione di prova testimoniale o di altra prova - vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia - configurabilità - condizioni - denuncia in sede di legittimità - requisiti - pronuncia di rigetto per difetto di prova - richiamo in motivazione ad ordinanza non ammissiva di prova - sufficienza - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018 >>> L'omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l'assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito. Pertanto, in base al principio desumibile dagli artt. 132, n. 4, c.p.c. e 118, comma 1, disp. att. c.p.c. (nella formulazione applicabile "ratione temporis"), la sentenza di rigetto della domanda per difetto di prova è congruamente motivata anche mediante richiamo all'ordinanza istruttoria che abbia respinto una richiesta inammissibile di prova, trattandosi di pronuncia comunque espressiva del giudizio che la parte avrebbe dovuto dare impulso alla detta prova con la richiesta di mezzi ammissibili e concludenti. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21037 del 23/08/2018
Motivazione "per relationem" - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie. La sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata "per relationem" ove contenga espliciti riferimenti alla pronuncia di primo grado, facendone proprie le argomentazioni in punto di diritto, e fornisca, pur sinteticamente, una risposta alle censure formulate, nell'atto di appello e nelle conclusioni, dalla parte soccombente, risultando così appagante e corretto il percorso argomentativo desumibile attraverso l'integrazione della parte motiva delle due sentenze. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. - in fattispecie concernente licenziamento disciplinare - ha ritenuto legittima la motivazione che in sede di reclamo, riprodotto sinteticamente il contenuto della sentenza impugnata e delle ragioni che la sorreggevano, aveva riportato le censure mosse avverso la predetta sentenza e dato implicitamente contezza dell'attribuibilità al lavoratore dei fatti contestati). Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 21037 del 23/08/2018   …...
Provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - motivazione - in genere - Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22022 del 21/09/2017
Sentenza di appello - Motivazione "per relationem" alla sentenza di primo grado - Nullità - Sussistenza. Deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d'appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello. Corte di Cassazione Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22022 del 21/09/2017   …...
famiglia - filiazione - filiazione naturale - dichiarazione giudiziale di paternità e maternità - prova – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6025 del 25/03/2015
Rifiuto di sottoporsi ad esami ematologici - Valenza probatoria ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ. - Elevato valore indiziario - Prova della fondatezza della domanda - Sufficienza. Nel giudizio promosso per l'accertamento della paternità naturale, il rifiuto di sottoporsi ad indagini ematologiche - nella specie opposto da tutti gli eredi legittimi del preteso padre - costituisce un comportamento valutabile da parte del giudice, ex art. 116, secondo comma, cod. proc. civ., di così elevato valore indiziario da poter da solo consentire la dimostrazione della fondatezza della domanda. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 6025 del 25/03/2015   …...
prova civile - ispezione giudiziale - di luoghi – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13431 del 08/06/2007
Potere discrezionale del giudice - Istanza di ispezione giudiziale - Omessa pronuncia - Rigetto implicito - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Deducibilità in cassazione - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13431 del 08/06/2007 Non è censurabile in sede di legittimità la sentenza che non abbia indicato le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza di ispezione giudiziale, giacché dal fatto che il giudice non si sia avvalso del potere discrezionale di disporla si deduce per implicito che egli ha escluso la sussistenza del presupposto dell'indispensabilità per conoscere i fatti di causa. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13431 del 08/06/2007   …...
prova civile - ispezione giudiziale - di luoghi – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15430 del 07/07/2006
Poteri discrezionali del giudice - Istanza di ispezione giudiziale - Omessa pronuncia - Rigetto implicito - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Deducibilità in cassazione - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15430 del 07/07/2006 In tema di prova, non è censurabile in sede di legittimità l'omessa statuizione in ordine all'istanza di ispezione giudiziale, giacché dal mancato esercizio, da parte del giudice, del potere discrezionale di disporla si deduce per implicito che egli, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite, non ne ha ravvisato la necessità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15430 del 07/07/2006   …...
Prova civile - ispezione giudiziale - di luoghi - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15430 del 07/07/2006
Poteri discrezionali del giudice - Istanza di ispezione giudiziale - Omessa pronuncia - Rigetto implicito - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Deducibilità in cassazione - Esclusione. In tema di prova, non è censurabile in sede di legittimità l'omessa statuizione in ordine all'istanza di ispezione giudiziale, giacché dal mancato esercizio, da parte del giudice, del potere discrezionale di disporla si deduce per implicito che egli, alla stregua delle risultanze istruttorie acquisite, non ne ha ravvisato la necessità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 15430 del 07/07/2006   …...
provvedimenti del giudice civile - sentenza - contenuto - conclusioni del p.m. e delle parti – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006
Omessa trascrizione delle conclusioni delle parti - Conseguenze sulla validità della sentenza - Limiti. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006 L'omessa, inesatta o incompleta trascrizione delle conclusioni delle parti nell'epigrafe della sentenza importa nullità della sentenza stessa soltanto quando le suddette conclusioni non siano state esaminate, di guisa che sia mancata in concreto una decisione sulle domande ed eccezioni ritualmente proposte, mentre quando dalla motivazione risulta che le conclusioni sono state effettivamente esaminate, il vizio si risolve in una semplice imperfezione formale, irrilevante ai fini della validità della sentenza. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006   …...

___________________________________________________________

 


Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice di procedura civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

Codice procedura civile

cpc

c.p.c.

118

ispezione

persone

cose