Procedimento civile Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2028 del 19/01/2024 (Rv. 669980-01)Riassunzione, in genere - corte costituzionale - sindacato di legittimita' costituzionale - giudizio incidentale - questione incidentale di legittimita' costituzionale - in genere - Incidente di costituzionalità - Conclusione - Riassunzione del giudizio a quo - Individuazione del dies a quo - Differenza tra sospensione necessaria e sospensione anomala.
In tema di sospensione del processo a seguito di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, il dies a quo del termine per la riassunzione del giudizio deve essere diversamente individuato nelle ipotesi di sospensione necessaria e di sospensione anomala del giudizio: nel primo caso - relativo al giudizio da cui è promanato l'incidente di costituzionalità -, esso è rappresentato dal giorno in cui avviene la comunicazione alla parte, ad opera della cancelleria del giudice che ha disposto la sospensione, della pronuncia della Corte costituzionale che ha definito la questione di legittimità costituzionalità ad essa rimessa, mentre, nel secondo caso - di pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile nella causa a seguito di questione sollevata da altro giudice -, esso è rappresentato dal giorno di pubblicazione della predetta pronuncia nella Gazzetta Ufficiale.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2028 del 19/01/2024 (Rv. 669980-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_296, Cod_Proc_Civ_art_297 …...
Riassunzione del giudizio sospeso – Cass. n. 26800/2022Procedimento civile - contumacia - notificazione e comunicazione di atti al contumace - Riassunzione del giudizio sospeso - Da parte degli eredi dell'attore - Necessità di notifica al convenuto contumace - Insussistenza.
La riassunzione del giudizio sospeso ad opera degli eredi dell’attore non richiede la notifica al convenuto contumace, in quanto non rientra nell'elenco degli atti tassativamente indicati dall'art. 292 c.p.c., né comporta un radicale mutamento della preesistente situazione processuale, sotto il profilo oggettivo o soggettivo, posto che gli eredi subentrano al loro dante causa nella medesima posizione processuale in cui quest'ultimo si trovava, senza poter operare alcuna sostanziale modificazione delle domande e delle eccezioni già precedentemente proposte in giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 26800 del 12/09/2022 (Rv. 665632 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_125, Cod_Proc_Civ_art_292, Cod_Proc_Civ_art_297
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Decisione non definitiva sul giudizio pregiudicante – Cass. n. 9470/2022Procedimento civile - sospensione del processo – necessaria - Rapporto di pregiudizialità tra cause - Sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. - Decisione non definitiva sul giudizio pregiudicante - Conseguenze - Poteri del giudice della causa pregiudicata ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., ivi compresa la sospensione facoltativa - Fattispecie.
Qualora tra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, la sospensione ex art. 295 c.p.c. della causa dipendente permane fintanto che la causa pregiudicante penda in primo grado, mentre, una volta che questa sia definita con sentenza non passata in giudicato, spetta al giudice della causa dipendente scegliere se conformarsi alla predetta decisione, sciogliendo il vincolo necessario della sospensione, ove una parte del giudizio pregiudicato si attivi per riassumerlo, ovvero attendere la sua stabilizzazione con il passaggio in giudicato, mantenendo lo stato di sospensione (ovvero di quiescenza) attraverso però il ricorso all'esercizio del potere facoltativo di sospensione previsto dall'art. 337, comma 2, c.p.c., ovvero decidere in senso difforme quando, sulla base di una ragionevole valutazione prognostica, ritenga che tale sentenza possa essere riformata o cassata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia di merito che aveva escluso la ricorrenza di una ipotesi di sospensione obbligatoria ex art. 295 c.p.c. tra un giudizio di divisione ereditaria ed un giudizio pendente in Cassazione diretto ad escludere dalla divisione un bene mantenuto in comunione).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 9470 del 23/03/2022 (Rv. 664320 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_297, Cod_Proc_Civ_art_336, Cod_Proc_Civ_art_337
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Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata – Cass. n. 21763/2021Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - Sospensione per pregiudizialità - Giudizio pregiudicante deciso con sentenza impugnata - Istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c. - Condizioni - Sospensione facoltativa ex art. 337, secondo comma, c.p.c. - Ammissibilità.
In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex art. 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'art. 336, secondo comma, c.p.c.. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, terzo comma, c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 21763 del 29/07/2021 (Rv. 662227 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_34, Cod_Proc_Civ_art_42, Cod_Proc_Civ_art_282, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_297, Cod_Proc_Civ_art_336 com. 2, Cod_Proc_Civ_art_337 com. 2
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Istanza di riassunzione del processo sospeso – Cass. n. 21763/2021Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - Istanza di riassunzione disattesa - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento.
È ammissibile il regolamento necessario di competenza nei confronti del provvedimento che abbia respinto l'istanza di riassunzione del processo sospeso, proposta ai sensi dell'art. 297 c.p.c., in quanto l'art. 42 c.p.c., pur essendo norma speciale, è suscettibile d'interpretazione estensiva a tale ipotesi, parimenti connotata dal vincolo di necessità della tempestiva riassunzione al fine di reagire contro un'abnorme quiescenza (al limite, sine die) del processo, non più giustificata dall'esigenza di un accertamento pregiudiziale, e che si porrebbe in contrasto con il principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 21763 del 29/07/2021 (Rv. 662227 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_42, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_297
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Reiterazione del provvedimento di diniego su istanza fondata sui medesimi presupposti – Cass. n. 21763/2021Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - Istanza di riassunzione disattesa - Reiterazione del provvedimento di diniego su istanza fondata sui medesimi presupposti - Regolamento di competenza avverso il secondo provvedimento - Inammissibilità - Fondamento.
In tema di sospensione per pregiudizialità, qualora ad un primo provvedimento di diniego dell'istanza di prosecuzione del processo sospeso ex art. 297 c.p.c., ne faccia seguito un altro, egualmente reiettivo, reso su successiva istanza di riassunzione fondata sui medesimi presupposti, la mancata proposizione del regolamento di competenza avverso la prima ordinanza nel termine previsto dall'art. 47, secondo comma, c.p.c., rende inammissibile, per consumazione del potere di impugnazione, la formulazione del regolamento avverso il secondo provvedimento di diniego della riassunzione.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 21763 del 29/07/2021 (Rv. 662227 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_42, Cod_Proc_Civ_art_47, Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_297
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Errore nel modello di atto per la riassunzione – Cass. n. 16166/2021Procedimento civile - riassunzione, in genere - Errore nel modello di atto per la riassunzione - Conseguenze - Mera Irregolarità - Configurabilità - Condizioni - Termine di decadenza - Osservanza - Criteri.
L'errore della parte nella scelta del modello di atto per la riassunzione davanti al medesimo giudice, nella medesima fase e grado, del giudizio quiescente produce una mera irregolarità allorché l’atto contenga tutti i requisiti della comparsa di cui all'art. 125 disp. att. c.p.c.; il rispetto del termine di decadenza è assicurato dalla riattivazione del rapporto processuale con il compimento della prima formalità relativa al modello prescelto, sicché ove la riassunzione avvenga con ricorso, invece che con citazione o comparsa notificata, rileva a tal fine il deposito dell'atto in cancelleria.
Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 16166 del 09/06/2021 (Rv. 661461 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_367, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_297, Cod_Proc_Civ_art_50, Cod_Proc_Civ_art_156, Cod_Proc_Civ_art_121, Cod_Proc_Civ_art_125
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Procedimento civile – riassunzione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1580 del 24/01/2020 (Rv. 656649 - 01)Istanza di riassunzione proposta prima della cessazione della causa di sospensione - Inefficacia - Fondamento - Conseguenze -Nullità degli atti successivi del procedimento impropriamente riassunto - Sussistenza -Sopravvenuto venire meno della causa di sospensione - Irrilevanza.
Durante la sospensione del processo non possono essere compiuti, ai sensi dell'art. 298, comma 1, c.p.c., atti del procedimento, con la conseguenza che è inefficace, poiché funzionalmente inidonea a provocare la riattivazione del giudizio e motivo di nullità per derivazione di tutti gli eventuali atti successivi, l'istanza di riassunzione proposta prima della cessazione della causa di sospensione, ovvero anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito la controversia pregiudiziale, senza che rilevi, al fine del superamento di detta sanzione, il sopravvenuto venire meno della medesima causa.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 1580 del 24/01/2020 (Rv. 656649 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295, Cod_Proc_Civ_art_297, Cod_Proc_Civ_art_298
PROCEDIMENTO CIVILE
RIASSUNZIONE
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Procedimento civile - giudice - ricusazione e astensione - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24007 del 12/10/2017Istanza di ricusazione - Sospensione del processo - Rigetto dell'istanza - Riassunzione del giudizio - Modalità - Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto - Equipollenza - Esclusione - Fondamento.
L'ordinanza di rigetto dell'istanza di ricusazione dello “iudex suspectus” segna automaticamente il "dies ad quem" dell'effetto sospensivo, ricollegato alla proposizione di quell'istanza dall'ultimo comma dell'art. 52 c.p.c., sicché, entro sei mesi dalla conoscenza di tale evento, la parte interessata, per evitare l’estinzione dello stesso, è tenuta a riassumere il processo sospeso, senza che la proposizione di un ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso detta ordinanza possa essere ritenuta equipollente alla riassunzione, in ragione della diversa finalità di tale strumento impugnatorio rispetto a quella di riattivare il giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 24007 del 12/10/2017
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procedimento civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 25/03/2016Sospensione del processo per il terremoto de L'Aquila - Riassunzione - Tempestivo deposito del ricorso in cancelleria - Sufficienza - Omessa notifica dell'istanza di riassunzione e del decreto - Estinzione del giudizio - Esclusione - Rinnovazione della notificazione ex art. 291 c.p.c. -
La riassunzione di un processo sospeso, nella specie a seguito del terremoto che ha colpito la città de L'Aquila il 6 aprile 2009, è tempestiva quando il corrispondente ricorso sia stato depositato in cancelleria nel termine perentorio previsto dall'art. 297, comma 1, c.p.c, sicché la mancata successiva notifica del detto ricorso, unitamente al pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, non determina l'estinzione del giudizio, dovendo invece il giudice fissare un nuovo termine per la notifica a norma dell'art. 291 c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 5955 del 25/03/2016
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Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 17129/2015Regolamento di competenza avverso provvedimento di diniego della revoca dell'ordinanza di sospensione del processo - Inammissibilità - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17129 del 25/08/2015
Il provvedimento di sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ., pur avendo la forma dell'ordinanza, non è revocabile dal giudice che lo ha pronunciato, poiché tale revocabilità confliggerebbe con la previsione della sua impugnabilità mediante regolamento necessario di competenza. Ne consegue che, ove la parte, anziché proporre il regolamento nel termine previsto dall'art. 47, comma 2, cod. proc. civ., abbia presentato istanza di revoca dell'ordinanza di sospensione al giudice che l'aveva emanata e questi abbia emesso un provvedimento meramente confermativo di quello precedente, la mancata impugnazione della prima ordinanza determina l'inammissibilità del regolamento proposto avverso il secondo provvedimento, risultando altrimenti eluso - mediante l'inammissibile proposizione di un'istanza di revoca - il termine perentorio previsto dalla norma.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17129 del 25/08/2015
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Competenza
Incompetenza
Valore
Territorio
Funzionale
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Civile - sospensione del processo - prosecuzione del processo – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.24946 del 24/11/2014Sospensione del processo per ricorso in cassazione ex art. 420 bis cod. proc. civ. - Decisione della Corte di cassazione - Riassunzione - Termine - Decorrenza - Data pubblicazione sentenza - Contumace - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.
In caso di sospensione del processo a seguito di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. civ., il termine per la riassunzione del giudizio, a norma dell'art. 297 cod. proc. civ., decorre dalla data di pubblicazione della decisione della Corte di cassazione anche rispetto alla parte contumace, senza che possa dubitarsi della legittimità costituzionale degli articoli 292, terzo comma, e 133, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono l'obbligo della comunicazione del deposito della sentenza anche al contumace, stante la funzione di garanzia di conoscibilità legale assolta dalla pubblicazione della sentenza e l'incompatibilità di un meccanismo di riassunzione rimesso alla mera volontà delle parti con il principio di ragionevole durata ex art. 111 Cost.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.24946 del 24/11/2014
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sospensione del processo - prosecuzione del processo – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24946 del 24/11/2014Sospensione del processo per ricorso in cassazione ex art. 420 bis cod. proc. civ. - Decisione della Corte di cassazione - Riassunzione - Termine - Decorrenza - Data pubblicazione sentenza - Contumace - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24946 del 24/11/2014
In caso di sospensione del processo a seguito di ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. civ., il termine per la riassunzione del giudizio, a norma dell'art. 297 cod. proc. civ., decorre dalla data di pubblicazione della decisione della Corte di cassazione anche rispetto alla parte contumace, senza che possa dubitarsi della legittimità costituzionale degli articoli 292, terzo comma, e 133, secondo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevedono l'obbligo della comunicazione del deposito della sentenza anche al contumace, stante la funzione di garanzia di conoscibilità legale assolta dalla pubblicazione della sentenza e l'incompatibilità di un meccanismo di riassunzione rimesso alla mera volontà delle parti con il principio di ragionevole durata ex art. 111 Cost.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 24946 del 24/11/2014
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Avvocato e procuratore - giudizi disciplinari - procedimento – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.11908 del 28/05/2014Procedimento sospeso per pregiudizialità penale - Riassunzione - Termine semestrale di cui all'art. 297 cod. proc. civ. - Decorrenza - Dalla conoscenza effettiva della definizione del processo penale - Individuazione.
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, il termine semestrale per la riassunzione del procedimento sospeso per pregiudizialità penale, previsto dall'art. 297, primo comma, cod. proc. civ., decorre dalla conoscenza effettiva da parte del Consiglio locale dell'Ordine della definizione del processo penale, al quale l'organo titolare dell'azione disciplinare è estraneo e dunque dall'acquisizione da parte del Consiglio della copia integrale della sentenza, recante l'attestazione della relativa irrevocabilità.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.11908 del 28/05/2014
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Civile - sospensione del processo - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7580 del 26/03/2013Questione di legittimità sollevata da altro giudice - Sospensione del processo - Natura - Decisione della Corte costituzionale - Riassunzione - Termine - Decorrenza - Fondamento.
Ai fini della tempestiva prosecuzione del processo, sospeso per la pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale sulla disciplina applicabile nella causa a seguito di questione sollevata da altro giudice, il termine per la riassunzione decorre dalla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale sulla Gazzetta ufficiale - che integra un idoneo sistema di pubblicità legale per la conoscenza delle sorti del processo costituzionale - e non dalla notificazione operata dalla parte interessata alle controparti a fini sollecitatori, dovendosi ritenere, da un lato, che la sospensione così effettuata vada ricondotta all'art. 296 cod. proc. civ., con necessità di provvedere agli adempimenti per la prosecuzione del processo nei modi e termini previsti dall'art. 297 cod. proc. civ., e, dall'altro, che un meccanismo di riassunzione rimesso alla mera volontà delle parti non sia compatibile con il principio di ragionevole durata ex art. 111 Cost., in quanto suscettibile di provocare una quiescenza "sine die" del processo.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7580 del 26/03/2013
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Civile - sospensione del processo - effetti – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3718 del 14/02/2013Istanza di riassunzione proposta prima della cessazione della causa di sospensione - Inefficacia - Fondamento - Conseguenze - Nullità degli atti successivi del procedimento impropriamente riassunto - Sussistenza - Sopravvenuto venir meno della causa di sospensione - Irrilevanza.
Durante la sospensione del processo, secondo l'art. 298, primo comma, cod. proc. civ., non possono essere compiuti atti del procedimento, con la conseguenza che è inefficace, in quanto funzionalmente inidonea a provocare la riattivazione del processo, nonché causa di nullità per derivazione di tutti gli eventuali atti successivi, l'istanza di riassunzione proposta prima della cessazione della causa di sospensione, ovvero prima del passaggio in giudicato della sentenza che abbia definito la controversia pregiudiziale, senza che rilevi, al fine del superamento di detta sanzione, il sopravvenuto venir meno della medesima causa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3718 del 14/02/2013
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Civile - sospensione del processo - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12790 del 23/07/2012Prosecuzione del giudizio - Mancata comparizione delle parti già costituite - Dichiarazione di contumacia - Esclusione.
Quando il processo sospeso viene proseguito, le parti già costituite prima della sospensione conservano tale qualità, quand'anche non dovessero comparire in udienza, e non possono perciò essere dichiarate contumaci.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12790 del 23/07/2012
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Civile - sospensione del processo - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12790 del 23/07/2012Sospensione per pregiudizialità - Termine per la prosecuzione di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza pregiudicante - Decorrenza - Individuazione - Criteri.
Nel caso di sospensione del processo per pregiudizialità, la parte del processo pregiudicato, quando non sia parte anche di quello pregiudicante, non ha alcun onere di attivarsi per accertarsi se quest'ultimo si sia concluso. Pertanto, incombe su chi intende eccepire la tardiva riassunzione del processo, per inutile decorso del termine di sei mesi dal passaggio in giudicato della sentenza pregiudicante (oggi ridotto a tre mesi dall'art. 46, comma 12, della legge 18 giugno 2009 n. 69), l'onere di provare che la parte, la quale ha proceduto alla riassunzione, avesse avuto in qualunque modo notizia del passaggio in giudicato della sentenza pregiudicante più di sei mesi prima del deposito dell'istanza di prosecuzione.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12790 del 23/07/2012
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Fonti del diritto - decreto legge - legge di conversione - mancata conversione - in genere - Sospensione cd. - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 30520 del 30/12/2011Anomala disposta da decreto-legge non convertito - Istanza di fissazione della nuova udienza ex art. 297 cod. proc. civ. - Tempestività - Calcolo del termine - "Dies a quo" - Individuazione - Avviso di mancata conversione - Affermazione - Fondamento.
In tema di sospensione cd. anomala del processo civile, ove la causa di sospensione sia stata stabilita da un decreto legge - nella specie, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 1° ottobre 1996, n. 513 - che non venga poi convertito in legge, al fine di stabilire la tempestività dell'istanza di fissazione della nuova udienza dopo la cessazione della causa di sospensione (per l'avvenuta decadenza del decreto legge che l'aveva disposta), trovando applicazione l'art. 297 cod. proc. civ., l'eventuale avvenuto decorso del termine perentorio previsto a pena di estinzione del giudizio va calcolato assumendo come "dies a quo", a partire dal quale va computato tale termine, la data in cui sia stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, l'apposito avviso di mancata conversione del decreto legge (nella circostanza, la Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1996, n.282).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 30520 del 30/12/2011
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Fonti del diritto - decreto legge - legge di conversione - mancata conversione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 30520 del 30/12/2011Sospensione cd. anomala disposta da decreto-legge non convertito - Istanza di fissazione della nuova udienza ex art. 297 cod. proc. civ. - Tempestività - Calcolo del termine - "Dies a quo" - Individuazione - Avviso di mancata conversione - Affermazione - Fondamento.
In tema di sospensione cd. anomala del processo civile, ove la causa di sospensione sia stata stabilita da un decreto legge - nella specie, ai sensi dell'art. 6 del d.l. 1° ottobre 1996, n. 513 - che non venga poi convertito in legge, al fine di stabilire la tempestività dell'istanza di fissazione della nuova udienza dopo la cessazione della causa di sospensione (per l'avvenuta decadenza del decreto legge che l'aveva disposta), trovando applicazione l'art. 297 cod. proc. civ., l'eventuale avvenuto decorso del termine perentorio previsto a pena di estinzione del giudizio va calcolato assumendo come "dies a quo", a partire dal quale va computato tale termine, la data in cui sia stato pubblicato, in Gazzetta Ufficiale, l'apposito avviso di mancata conversione del decreto legge (nella circostanza, la Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1996, n.282).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 30520 del 30/12/2011
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Esecuzione forzata - mobiliare - presso terzi - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.23325 del 18/11/2010Accertamento dell'obbligo del terzo nell'alveo di una procedura esecutiva presso terzi - Definizione con sentenza di primo grado - Termine perentorio per la prosecuzione del giudizio esecutivo - Fissazione - Necessità - Prosecuzione del processo esecutivo - Passaggio in giudicato della sentenza - Necessità - Esclusione - Limiti - Fondamento.
La sentenza di primo grado che - definendo il giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo e di cui all'art. 548 cod. proc. civ., nell'alveo di una procedura esecutiva presso terzi - accerti l'esistenza del diritto del debitore esecutato nei confronti del terzo deve contenere la fissazione del termine perentorio per la prosecuzione del giudizio esecutivo sospeso, il quale, a seguito della riassunzione tempestiva, prosegue, a prescindere dal passaggio in giudicato della detta sentenza, riferendosi l'art. 549 cod. proc. civ. alla "sentenza che definisce il giudizio" ed essendo tale il provvedimento di merito che decide su tutte le domande proposte e le relative eccezioni anche se non passata in giudicato, restando rilevante tale profilo solo ove la sentenza non abbia fissato il termine per la riassunzione.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.23325 del 18/11/2010
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