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212. (Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio)

Art. 212. (esibizione di copia del documento e dei libri di commercio)

0 Codice di procedura civile

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Documenti collegati:

fallimento - passività fallimentari (accertamento del passivo) - opposizione allo stato passivo - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16101 del 14/07/2014
Prova del credito - Produzione di documenti in sede di verifica dei crediti - Istanza di acquisizione della documentazione contenuta nel ricorso in opposizione - Legittimità - Condizioni - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16101 del 14/07/2014 Il giudizio di opposizione allo stato passivo è regolato dal principio dispositivo, sicchè al creditore, la cui domanda ex art. 93 legge fall. sia stata respinta dal giudice delegato, è fatto onere di produrre nuovamente, dinanzi al tribunale, nel corrispondente procedimento ex art. 99 legge fall., la documentazione già depositata in sede di verifica del passivo, che non può essere acquisita "ex officio". Peraltro, qualora l'opponente abbia tempestivamente indicato in ricorso la documentazione di cui intende avvalersi, facendo riferimento "per relationem" a quanto già prodotto davanti al giudice delegato con formula non di stile, tale da non lasciare dubbi sull'identità degli atti su cui vuole fondare l'opposizione, e ne abbia contestualmente formulato istanza di acquisizione, non è ravvisabile alcuna sua negligente inerzia idonea a giustificare il rigetto del ricorso per inosservanza dell'onere della prova, potendo quell'istanza essere interpretata come autorizzazione al ritiro della documentazione ex art. 90 legge fall., applicabile in virtù della sua portata generale anche al procedimento di opposizione allo stato passivo. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 16101 del 14/07/2014   …...
Prova civile - falso civile - querela di falso - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19987 del 30/09/2011
Scrittura privata prodotta in copia - Contestazione dell'autenticità di tale scrittura - Conseguenze - Obbligo di deposito del documento impugnato in originale - Fondamento - Omesso deposito dell'originale - Mancata querela di falso - Irrilevanza. A fronte dalla contestazione l'autenticità di una scrittura privata esibita in fotocopia in giudizio e di cui si eccepisca la contraffazione, la parte che intenda valersene deve produrre il documento originale, o indicare la ragioni per cui non ne sia in possesso, in modo da consentire alla controparte di valutare la reale natura della contraffazione e così di proporre la querela di falso, il cui giudizio di accertamento deve necessariamente svolgersi sull'originale. (Nella specie, la S.C, in applicazione del richiamato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva tratto argomento dall'omessa produzione dell'originale da parte del possessore della scrittura per non addebitare alla controparte gli effetti della mancata proposizione della querela di falso). Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19987 del 30/09/2011   …...

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