Condanna alle spese - pluralità di soccombenti - solidarietà - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 369 del 08/01/2025 (Rv. 673372-01)Condizioni - Comunanza di interessi - Nozione - Identità delle questioni sollevate e dibattute o convergenza di atteggiamenti difensivi - Diverso valore della domanda - Irrilevanza - Fattispecie.
In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria, con la conseguenza che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto. (Nella specie, la S.C.ha rigettato il ricorso avverso la condanna, in solido, al pagamento delle spese processuali dei creditori soccombenti in un giudizio di opposizione al piano di distribuzione dal quale erano stati esclusi per gli stessi motivi, che originariamente avevano incardinato due autonomi giudizi poi riuniti).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 369 del 08/01/2025 (Rv. 673372-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_097 …...
Condanna alle spese - pluralita' di soccombenti - solidarieta' - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16116 del 10/06/2024 (Rv. 671539-01)Comunanza di interessi - Condanna in solido - Domande di valore notevolmente diverso - Insussistenza della solidarietà - Ragioni - Fattispecie.
In tema di regolazione delle spese di lite, la condanna in solido dei soccombenti può giustificarsi anche alla luce di una mera comunanza degli interessi, che si ha anche solo in presenza di una convergenza di atteggiamenti difensivi, quando esista una sostanziale identità delle questioni dibattute tra le parti nel processo; tuttavia, la condanna solidale non è consentita quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, posto che la solidarietà cessa quando il comune interesse sussiste per una parte della domanda e non per il resto. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva condannato in solido al pagamento delle spese di lite i due soccombenti, uno dei quali aveva avanzato una richiesta di condanna alla restituzione di 900.000 euro, mentre l'altro una richiesta di soli 10.000 euro).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16116 del 10/06/2024 (Rv. 671539-01)
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Fallimento ed altre procedure concorsuali – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18591 del 30/06/2023 (Rv. 668303 - 01)Fallimento - passività' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo provvedimenti del giudice civile - decreto - provvedimenti del giudice civile - decreto - Decreto approvazione stato passivo - Giudicato endofallimentare - Regole interpretative contrattuali - Esclusione - Criteri di cui all'art. 12 prel. - Applicabilità.
Il giudicato endofallimentare discendente dal decreto di approvazione dello stato passivo, dotato di "vis" imperativa e indisponibilità per le parti, si connota, sia pure nel circoscritto ambito concorsuale, come regola del caso concreto; conseguentemente, la sua interpretazione non può avvenire ricorrendo ai criteri ermeneutici dettati per le manifestazioni di volontà negoziale, bensì, in via analogica, applicando i principi dettati dall'art. 12 e ss. disp. prel. c.c. - in ragione dell'assimilabilità del provvedimento giurisdizionale, per natura ed effetti, agli atti normativi - imponendosi pertanto la ricerca del significato oggettivo della regola o del comando di cui il provvedimento è portatore.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 18591 del 30/06/2023 (Rv. 668303 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_097, Cod_Civ_art_2909 …...
Condanna in solido – Cass. n. 1650/2022Spese giudiziali civili - condanna alle spese - pluralità' di soccombenti - solidarietà' - Processo - Pluralità di parti - Spese processuali - Condanna in solido - Condizioni - Attore ed interventori - Interventori autonomi - Coincidenza di interessi - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, ad esempio tra l'attore ed uno o più interventori, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria; ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto, ma tanto non si verifica nei confronti della parte che abbia proposto un intervento autonomo nel processo. (Nella specie la S.C. ha rilevato che non sussisteva alcuna comunanza di interessi tra l'attore e gli interventori, tutti soccombenti, che potesse giustificare una loro condanna in solido al pagamento delle spese processuali, perché erano stati proposti soltanto interventi autonomi, introdotti nei confronti di tutte le parti originarie del processo).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1650 del 19/01/2022 (Rv. 663943 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_097
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2022 …...
Difesa di più parti in identica posizione – Cass. n. 1650/2021Avvocato e procuratore - onorari - Processo - Spese processuali - Difesa di più parti in identica posizione - Compenso - Unicità - Artt. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014 - Aumento in caso di identiche posizioni processuali - Obbligo di motivazione - Sussiste.
Si palesa in violazione di legge la liquidazione di un doppio integrale compenso in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale, e costituite con lo stesso avvocato, essendo dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli artt. 4 e 8 d.m. n. 55 del 2014, salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate da detto art. 4 al comma 2, che, nella versione vigente "ratione temporis", prevedeva l'aumento del venti per cento per la seconda parte difesa, senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, prefigurandosi per il giudice l'onere di motivare, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1650 del 19/01/2022 (Rv. 663943 - 01)
normativi: Cod_Proc_Civ_art_097, Cod_Proc_Civ_art_091
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Pluralità di soccombentiSpese giudiziali civili - condanna alle spese - pluralità di soccombenti - solidarietà - condizioni - comunanza di interessi - nozione - identità delle questioni sollevate e dibattute o convergenza di atteggiamenti difensivi - diverso valore della domanda - irrilevanza - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 27476 del 30/10/2018
>>> In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria. Ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domanda di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la pronuncia con la quale la corte d'appello, in sede di rinvio, aveva posto le spese processuali, in solido, a carico della parte condannata a corrispondere una somma a titolo di illegittima occupazione di un immobile, e dell'avvocato di quest'ultima, condannato a restituire le spese di lite percepite in qualità di antistatario, in ragione della cassazione e della riforma della sentenza impugnata).
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Spese giudiziali civili - condanna alle spese - pluralità di soccombenti – Cass. n. 18256/2017Pronuncia di un'unica condanna alle spese con liquidazione cumulativa - Applicabilità a più parti vittoriose assistite da difensori diversi - Esclusione.
La pronuncia di un'unica condanna alle spese di causa, con liquidazione cumulativa delle medesime, è consentita a carico di più parti soccombenti, secondo la previsione dell'art. 97 c.p.c., ma non anche in favore di più parti vittoriose, che siano state assistite da difensori diversi. Infatti, la solidarietà attiva, non essendo espressamente prevista, non si presume, per cui la responsabilità delle parti soccombenti comporta che ciascuna delle controparti, ove abbia presentato distinte comparse e memorie, abbia diritto al proprio rimborso, tanto più se la difesa sia stata espletata da difensori diversi.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18256 del 24/07/2017
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Spese giudiziali civili - condanna alle spese - pluralità di soccombenti - solidarietà – Cass. n. 6976/2016Condizioni e limiti - Domande di valore notevolmente diverso - Esclusione.
In materia di spese del giudizio, la condanna in solido di più parti soccombenti alla rifusione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 97 c.p.c., non è consentita quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, a nulla rilevando che tutti avessero un interesse comune all'accoglimento delle rispettive domande.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6976 del 11/04/2016
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Spese giudiziali civili - condanna alle spese - pluralità di soccombenti - solidarietà – Cass. n. 6976/2016 doppiaCondizioni e limiti - Domande di valore notevolmente diverso - Esclusione.
In materia di spese del giudizio, la condanna in solido di più parti soccombenti alla rifusione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 97 c.p.c., non è consentita quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, a nulla rilevando che tutti avessero un interesse comune all'accoglimento delle rispettive domande.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 6976 del 11/04/2016
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Spese giudiziali civili - liquidazione - in genere – Cass. n. 11591/2015Difensore di una pluralità di parti - Determinazione del compenso - Criteri della valutazione di merito in ordine all'unicità dell'opera difensiva. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 11591 del 04/06/2015
Ai fini della determinazione del compenso spettante al difensore che abbia assistito una pluralità di parti, costituisce valutazione di merito, incensurabile in sede di legittimità, lo stabilire se l'opera difensiva sia stata unica, nel senso di trattazione di identiche questioni in un medesimo disegno difensionale a vantaggio di più parti, o se la stessa abbia, invece, comportato la trattazione di questioni differenti, in relazione alla tutela di posizioni giuridiche non identiche.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 11591 del 04/06/2015
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spese giudiziali civili - condanna alle spese - pluralità di soccombenti - solidarietà – Cass. n. 24680/2006Presupposti per la condanna in via solidale - Mera comunanza di interessi - Sufficienza - Valutazione rimessa esclusivamente al giudice del merito - Sussistenza - Conseguenza - Incensurabilità in sede di legittimità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24680 del 21/11/2006
La condanna in solido di più parti soccombenti al pagamento delle spese processuali non postula necessariamente una responsabilità solidale in ordine al rapporto o ai rapporti dedotti in giudizio, ma una comunanza di interessi tra le parti medesime, che può realizzarsi indipendentemente dai primi, o anche una divergenza di posizioni o strategie difensive, la cui sussistenza, ai fini della ripartizione delle spese o della condanna solidale, non può che essere apprezzata dal giudice di merito con una valutazione non censurabile, all'evidenza, in sede di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 24680 del 21/11/2006
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