art. 68. (altri ausiliari)
0 Codice di procedura civile
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Giudice - ricusazione e astensione - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9360 del 09/04/2025 (Rv. 674610-01)Ausiliari del giudice - consulente tecnico - Imparzialità del consulente tecnico d’ufficio - Collaborazione scientifica all’interno di un manuale scritto da diversi autori - Causa di astensione - Condizioni - Fattispecie.
In tema di imparzialità del consulente tecnico d'ufficio, non rappresentano, di per sé, cause di astensione o ricusazione del consulente la mera collaborazione scientifica all'interno di un manuale scritto da più autori o la semplice collaborazione didattica all'interno di un medesimo istituto universitario, attività che non determinano una comunione di interessi da cui l'ausiliario del giudice possa essere condizionato nella stesura della relazione, occorrendo invece la prova di una situazione tale da rendere il c.t.u. interessato a non contraddire il consulente tecnico di parte o ad aderire alle sue tesi. (Nella specie, la S.C. ha escluso la violazione del dovere d'imparzialità del consulente tecnico d'ufficio, incaricato di valutare la capacità di intendere e volere di un soggetto al momento della stipula di un contratto di mandato a gestire investimenti finanziari e pervenuto ad un giudizio concordante col consulente di una delle parti, col quale aveva condiviso un manuale di psichiatria redatto da più autori ed un'esperienza didattica nel medesimo corso universitario).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9360 del 09/04/2025 (Rv. 674610-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_192, Cod_Proc_Civ_art_196, Cod_Proc_Civ_art_201, Cod_Proc_Civ_art_068, Cod_Proc_Civ_art_051 …...
Giudizi disciplinari - azione disciplinare - prescrizione - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 24285 del 10/09/2024 (Rv. 672189-01)Accompagnamento coattivo dei testimoni - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Deve escludersi l'ammissibilità dell'accompagnamento coattivo dei testimoni nel procedimento disciplinare dinanzi al consiglio distrettuale forense, in quanto tale organo, avente natura amministrativa, non gode delle speciali prerogative di tipo coercitivo che sono generalmente riconosciute alle autorità giurisdizionali per fini di giustizia.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 24285 del 10/09/2024 (Rv. 672189-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_068 …...
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7032 del 29/05/2000Decreto del Pretore di chiusura dell'eredità giacente e di liquidazione del compenso al curatore - Impugnazione - Mezzi - Ricorribilità in cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione - Esclusione.
Il decreto del Pretore di chiusura dell'eredità giacente e di liquidazione del compenso al curatore, con indicazione del soggetto tenuto a corrisponderlo, non è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., ma, quanto alla disposta chiusura dell'eredità, reclamabile al Tribunale in applicazione coordinata degli artt. 739 e 742 bis cod. proc. civ.; e, quanto alla effettuata liquidazione delle spettanze del curatore consente, per la eventualità di rigetto, anche parziale, della istanza di liquidazione, che il curatore, quale ausiliare del giudice, possa sperimentare la via del giudizio di cognizione ordinaria ex art. 640, terzo comma, cod. proc. civ.; e che, in caso di accoglimento dell'istanza dell'ausiliare, la parte onerata del pagamento proponga opposizione ex art. 645 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 7032 del 29/05/2000
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Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12949 del 22/11/1999Legge n. 319 del 1980 - Carattere di specialità - Estensione al notaio delegato a operazioni divisionali - Esclusione.
Il compenso spettante al notaio, a cui sia stata delegata la direzione delle operazioni divisionali a norma dell'articolo 786 cod.proc.civ., ben può essere determinato in base alla tariffa professionale, trattandosi di ausiliario del giudice per il quale non può applicarsi per analogia la disciplina dettata per i consulenti tecnici, le cui disposizioni, di carattere speciale, non possono estendersi ad ausiliari diversi da quelli ivi espressamente indicati.
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 12949 del 22/11/1999
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Procedimenti speciali - apertura delle successioni - curatore dell'eredità giacente - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10776 del 29/10/1998Compenso - Liquidazione - Organo competente - Pretore in sede camerale - Provvedimento di liquidazione privo dei requisiti minimi che consentano il ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso per inesistenza giuridica del provvedimento - Altri rimedi esperibili - Opposizione all'esecuzione conseguente alla (eventuale) richiesta di attuazione del provvedimento in sede esecutiva.
Competente a liquidare il compenso al curatore dell'eredità giacente è il Pretore che lo ha nominato (art. 52 disp. att. cod. proc. civ.), senza che risulti, a ciò, di ostacolo la circostanza che il relativo provvedimento (contenente, tra l'altro, l'indicazione del soggetto tenuto a corrispondere il compenso) attenga a diritti soggettivi, la cui tutela è del tutto garantita, nell'ambito del procedimento, sia in prime cure, mediante la partecipazione di ogni controinteressato, sia in sede di gravame, attraverso la (ammissibile) proposizione del ricorso straordinario per cassazione. Qualora non sia, peraltro, ravvisabile, in seno al provvedimento impugnato, neanche quel "minimum" di requisiti che ne consentano la qualificazione in termini di "sentenza" contro cui proporre il gravame ex art. 111 Cost. (come nel caso in cui esso risulti del tutto privo di ogni garanzia di contraddittorio, sia pur sommario, nei confronti dei potenziali controinteressati, nella specie, nemmeno individuati), il ricorso per cassazione non può che risultare inammissibile, con conseguente facoltà, per i ricorrenti, di far valere l'inesistenza giuridica del provvedimento di liquidazione (avente pur sempre natura di titolo esecutivo) in sede di opposizione all'(eventuale) esecuzione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10776 del 29/10/1998
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Procedimenti speciali - apertura delle successioni - curatore dell'eredità giacente - in genere – Corte Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 11619 del 21/11/1997Compenso - Liquidazione - Competenza del Pretore in sede camerale - Sussistenza.
Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - eredità giacente - curatore - in genere - Compenso - Liquidazione - Competenza del Pretore in sede camerale - Sussistenza.
Il curatore dell'eredità giacente, nominato dal Pretore a norma dell'art. 528 cod. civ., va annoverato fra gli ausiliari del giudice,dovendo intendersi per tale secondo la definizione datane dall'art. 68 cod. proc. civ. (che, nel prevedere, oltre il custode e il consulente tecnico, gli altri ausiliari, nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga la necessità, ha creato al riguardo una categoria aperta,) il privato esperto in una determinata arte o professione ed in generale idoneo al compimento di atti che il giudice non può compiere da solo, temporaneamente incaricato di una pubblica funzione, il quale sulla base della nomina effettuata da un organo giurisdizionale secondo le norme del codice o di leggi speciali presti la sua attività in occasione di un processo in guisa da renderne possibile lo svolgimento o consentire la realizzazione delle particolari finalità (caratteristiche tutte riunite nella figura del curatore dell'eredità, ove si considerino l'impossibilità del Pretore di provvedere da solo ai compiti di conservazione del patrimonio ereditario affidatigli dalla legge; la conseguente strumentalità delle funzioni del curatore, tenuto sotto giuramento, ex art. 193 disp. att. cod. proc. civ., a custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità, sotto l'attività di direzione e sorveglianza del giudice, da esplicarsi mediante appositi provvedimenti giudiziari; il provvedimento finale di chiusura della procedura, cui conseguono l'approvazione del rendiconto e la consegna all'erede del patrimonio convenientemente gestito). Pertanto, conformemente alla regola fissata dall'art. 52 disp. att. cod. proc. civ., il compito di liquidare il compenso al curatore dell'eredità giacente spetta, in sede camerale, al Pretore che lo ha nominato, senza che a ciò sia d'ostacolo la circostanza che la suddetta liquidazione, con l'indicazione del soggetto tenuto a corrispondere il compenso, attenga a diritti soggettivi, posto che questi ultimi , nell'ambito di quel procedimento ricevono tutela, sia in prime …...
Procedimenti speciali - apertura delle successioni - curatore dell'eredità giacente - in genere – Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 11619 del 21/11/1997Compenso - Liquidazione - Competenza del Pretore in sede camerale - Sussistenza.
Il curatore dell'eredità giacente, nominato dal Pretore a norma dell'art. 528 cod. civ., va annoverato fra gli ausiliari del giudice,dovendo intendersi per tale secondo la definizione datane dall'art. 68 cod. proc. civ. (che, nel prevedere, oltre il custode e il consulente tecnico, gli altri ausiliari, nei casi previsti dalla legge o quando ne sorga la necessità, ha creato al riguardo una categoria aperta,) il privato esperto in una determinata arte o professione ed in generale idoneo al compimento di atti che il giudice non può compiere da solo, temporaneamente incaricato di una pubblica funzione, il quale sulla base della nomina effettuata da un organo giurisdizionale secondo le norme del codice o di leggi speciali presti la sua attività in occasione di un processo in guisa da renderne possibile lo svolgimento o consentire la realizzazione delle particolari finalità (caratteristiche tutte riunite nella figura del curatore dell'eredità, ove si considerino l'impossibilità del Pretore di provvedere da solo ai compiti di conservazione del patrimonio errio affidatigli dalla legge; la conseguente strumentalità delle funzioni del curatore, tenuto sotto giuramento, ex art. 193 disp. att. cod. proc. civ., a custodire e amministrare fedelmente i beni dell'eredità, sotto l'attività di direzione e sorveglianza del giudice, da esplicarsi mediante appositi provvedimenti giudiziari; il provvedimento finale di chiusura della procedura, cui conseguono l'approvazione del rendiconto e la consegna all'erede del patrimonio convenientemente gestito). Pertanto, conformemente alla regola fissata dall'art. 52 disp. att. cod. proc. civ., il compito di liquidare il compenso al curatore dell'eredità giacente spetta, in sede camerale, al Pretore che lo ha nominato, senza che a ciò sia d'ostacolo la circostanza che la suddetta liquidazione, con l'indicazione del soggetto tenuto a corrispondere il compenso, attenga a diritti soggettivi, posto che questi ultimi , nell'ambito di quel procedimento ricevono tutela, sia in prime cure con la partecipazione allo stesso di ogni controinteressato sia in sede di gravame con il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., (con correlativa inammissibilità di censure di …...
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