Art. 108. (Estromissione del garantito)
0 Codice di procedura civile
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Impugnazioni civili - appello - domande Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26780 del 18/09/2023 (Rv. 668758 - 02)Effetto devolutivo - Accoglimento domanda principale - Omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all'accoglimento della domanda principale - Devoluzione - Appello incidentale o riproposizione della domanda - Necessità - Esclusione.
In caso di accoglimento della domanda principale e omessa pronuncia sulla domanda condizionata di garanzia, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito del gravame sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale né la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26780 del 18/09/2023 (Rv. 668758 - 02)Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_032, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_108, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_346 …...
Estromissione di una parte per difetto legittimazione passiva – Cass. n. 7612/2022Procedimento civile - intervento in causa di terzi - estromissione dal giudizio - in genere - Sentenza di primo grado - Estromissione di una parte per difetto legittimazione passiva - Portata - Statuizione di rigetto - Mancata censura in appello sul punto - Conseguente formazione del giudicato.
La decisione con cui il giudice di primo grado estrometta dal processo uno dei convenuti o chiamati in causa, ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura una statuizione di rigetto della domanda nei suoi confronti, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata, con la conseguenza che, ove l'attore non abbia proposto appello sul punto, non può dolersi in sede di giudizio di cassazione della mancata integrazione del contraddittorio da parte del giudice di appello, il quale non poteva rilevare la questione d'ufficio, atteso il giudicato formatosi al riguardo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 7612 del 09/03/2022 (Rv. 664210 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_108, Cod_Proc_Civ_art_324, Cod_Proc_Civ_art_346
Corte
Cassazione
7612
2022 …...
Impugnazione della sentenza di condanna proposta dal solo terzo chiamato in garanzia – Cass. n. 11724/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza - parziale - Dell'assicuratore della responsabilità civile - Impugnazione della sentenza di condanna proposta dal solo terzo chiamato in garanzia - Effetti processuali nei confronti del soggetto garantito - Effetti sul rapporto sostanziale - Limiti - Acquiescenza alla sentenza da parte del garantito - Conseguenze.
In caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato sul piano processuale in quanto il litisconsorzio necessario che si viene ad instaurare opera pienamente sul piano processuale, ma non pienamente su quello sostanziale, nel senso che i singoli rapporti giuridici rimangono distintamente soggetti alle vicende che li riguardano; pertanto, l’atto dispositivo del rapporto principale, compiuto stragiudizialmente dal garantito nella pendenza del termine per impugnare la decisione a lui sfavorevole con atto di accettazione della stessa, è produttivo di effetti nel rapporto fra garantito e pretendente, con la conseguenza che, nel caso di impugnazione della decisione sul rapporto principale da parte del garante, ferma la legittimazione di entrambi, la manifestata acquiescenza vincola l’atteggiamento processuale del garantito nel processo di impugnazione, senza che questi possa poi giovarsi dell’eventuale decisione favorevole sul rapporto principale ottenuta dal garante.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 11724 del 05/05/2021 (Rv. 661322 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_032, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_108, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Civ_art_2909 …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - chiamata in garanzia - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21098 del 11/09/2017Impugnazione della sentenza proposta dal solo terzo chiamato in garanzia - Efficacia nei confronti del garantito - Fondamento - Natura della garanzia - Irrilevanza - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza – Fondamento - Fattispecie.
Nel caso di chiamata in garanzia, l’impugnazione del terzo chiamato avente per oggetto il rapporto principale giova anche al soggetto garantito, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, dovendosi ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto di estendere nei confronti del terzo chiamato l'efficacia soggettiva dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia chiesto, nell'effettuare la chiamata, l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia e l'attribuzione della relativa prestazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto coperta dal giudicato la condanna di un Comune al risarcimento del danno subìto da un motociclista per la caduta causata dal manto stradale dissestato, in quanto l'ente non aveva proposto appello incidentale a seguito dell’appello principale della ditta appaltatrice, chiamata in garanzia, osservando che la sentenza della corte di merito, che aveva accolto l’impugnazione principale della terza chiamata, avrebbe dovuto estendere i relativi effetti anche nei confronti dell’amministrazione comunale, senza necessità di impugnazione incidentale).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21098 del 11/09/2017
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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - estromissione dal giudizio - in genere - Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8693 del 29/04/2015Sentenza di primo grado - Estromissione di uno dei convenuti per difetto legittimazione passiva - Portata - Statuizione di rigetto - Mancata impugnazione della pronuncia di estromissione - Conseguenze - Notifica del gravame alla parte estromessa solo ex art. 332 cod. proc. civ. - Costituzione in appello di quest'ultima - Inammissibilità - Fondamento.
La decisione con cui il giudice di primo grado estrometta dal processo uno dei convenuti, ritenendolo privo di legittimazione passiva, configura, malgrado l'improprietà della formula adottata, una statuizione di rigetto della domanda nei suoi confronti, suscettibile di passare in giudicato se non tempestivamente impugnata. Ne consegue che la parte rimasta soccombente, ove appelli la sentenza solo nei riguardi delle altre parti, accettando, invece, la disposta estromissione, è tenuta ad effettuare solo la mera notifica del gravame, ex art. 332 cod. proc. civ., alla parte estromessa, la cui costituzione in appello - mancando un'impugnazione sulla pronuncia di estromissione - è inammissibile, né può essere qualificata come intervento "ad adiuvandum", non ricorrendo i presupposti di cui all'art. 344 cod. proc. civ.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 8693 del 29/04/2015
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Prova civile - poteri (o obblighi) del giudice - fatti notori – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6023 del 12/03/2009Nozione - Utilizzazione ai fini della decisione - Discrezionalità del giudice di merito - Sussistenza - Sindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie in tema di compenso per lavoro straordinario.
Il ricorso alle nozioni di comune esperienza (fatto notorio) ex art. 115, secondo comma, cod. proc. civ., attiene all'esercizio di un potere discrezionale riservato al giudice di merito; pertanto, l'esercizio, sia positivo che negativo, del potere di fare ricorso al notorio non è sindacabile in sede di legittimità ed egli non è tenuto ad indicare gli elementi sui quali la determinazione si fonda, essendo, invece, censurabile l'assunzione, a base della decisione, di una inesatta nozione del notorio, che va inteso quale fatto generalmente conosciuto, almeno in una determinata zona (cd. notorietà locale) o in un particolare settore di attività o di affari da una collettività di persone di media cultura. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio su enunciato, ha ritenuto che, correttamente, il giudice di merito non avesse fatto ricorso alla nozione di notorio per la determinazione della prestazione di lavoro straordinaria, restando onere del lavoratore dimostrarne l'effettivo svolgimento).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 6023 del 12/03/2009
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Impugnazioni civili - appello - in genere – Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 745 del 24/01/2000Estromissione dell'obbligato solidale a titolo autonomo nel giudizio di primo grado - Mancata impugnazione nei suoi confronti - Conseguente formazione del giudicato.
In caso di estromissione da parte del giudice di primo grado dell'obbligato solidale a titolo autonomo, l'attore che non abbia proposto appello nei suoi confronti non può dolersi in sede di giudizio di cassazione della mancata pronuncia sul punto da parte del giudice di appello essendo la questione anzidetta coperta da giudicato.
Corte Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 745 del 24/01/2000
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