Violazione delle norme sulla composizione del tribunale – Cass. n. 9224/2023Procedimento civile - giudice - Violazione delle norme sulla composizione del tribunale - Nullità della decisione - Applicabilità del regime ex art. 161, comma 1, c.p.c. - Conseguenze - Decisione del giudice d'appello quale giudice di primo grado - Necessità - Rispetto dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. - Necessità - Esclusione.
All’inosservanza delle disposizioni sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale è applicabile, in forza del rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c., il regime della nullità di cui all'art. 161, comma 1, c.p.c., con la conseguenza che il relativo vizio (che non comporta la nullità degli atti precedenti) si converte in motivo di impugnazione, senza che quest'ultima produca l'effetto della rimessione degli atti al primo giudice, ove il giudice dell'impugnazione sia anche giudice del merito, essendo egli chiamato a rinnovare la decisione come se fosse nella posizione del giudice di primo grado, e non potendo, pertanto, sindacare il mancato rispetto, nell'atto di appello, dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 342 c.p.c.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 9224 del 03/04/2023 (Rv. 667246 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050_2, Cod_Proc_Civ_art_050_3, Cod_Proc_Civ_art_500_4, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_339, Cod_Proc_Civ_art_342
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Competenza civile - competenza per territorio – Cass. n. 10361/2020Proposizione nel giudizio d'appello - Competenza per territorio - Foro generale delle persone fisiche - Fondamento.
Prova civile - falso civile - querela di falso.
Al di fuori del caso di sua proposizione in via incidentale innanzi al tribunale e, quindi, anche nel corso del giudizio di appello, la competenza territoriale sulla querela di falso va individuata in base ai criteri di collegamento di cui agli artt. 18 e 19 c.p.c., in considerazione del fatto che nel relativo processo è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero e che, pertanto, la competenza per territorio ha carattere inderogabile, senza che possa aversi riguardo agli effetti della pronuncia sui rapporti sui rapporti giuridici della cui prova si tratta e dovendosi altresì escludere che la stessa - in mancanza di una specifica disposizione normativa - sia modificabile per effetto di attrazione da parte della causa di merito.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 10361 del 01/06/2020 (Rv. 657820 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_028, Cod_Proc_Civ_art_221, Cod_Proc_Civ_art_355, Cod_Proc_Civ_art_050_2
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Procedimento civile - giudice - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26729 del 21/10/2019 (Rv. 655560 - 01)Violazione delle norme sulla composizione del Tribunale - Nullità della decisione - Sussistenza - Motivo di appello - Esame nel merito - Necessità - Conseguenze - Termine di impugnazione secondo il rito applicabile - Fattispecie.
In tema di giudizio di impugnazione, qualora il Tribunale pronunci sentenza affetta da nullità per inosservanza delle disposizioni sulla sua composizione, monocratica o collegiale, in relazione alla specifica domanda azionata, la Corte d'appello, investita della questione relativa all'inquadramento giuridico della domanda fatto proprio dal Tribunale, deve rilevare la nullità, per il rinvio operato dall'art. 50-quater c.p.c. all'art. 161, comma 1, c.p.c., ed esaminare la fondatezza del motivo di appello, essendo anche giudice del merito, senza che l'errata qualificazione ritenuta dal Tribunale possa riflettersi sul termine di impugnazione. (Nella specie, la Corte d'appello aveva erroneamente dichiarato inammissibile il gravame avverso la sentenza pronunciata in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana dal Tribunale in composizione monocratica ex art. 702-bis c.p.c., anziché collegiale, poiché tardivamente proposto oltre il termine di cui all'art. 702-quater c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 26729 del 21/10/2019 (Rv. 655560 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050_2, Cod_Proc_Civ_art_050_3, Cod_Proc_Civ_art_050_4, Cod_Proc_Civ_art_070, Cod_Proc_Civ_art_161, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_702_2, Cod_Proc_Civ_art_702_4 …...
Avvocato e procuratore - onorari - procedimento di liquidazione - sommario - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26347 del 17/10/2019 (Rv. 655750 - 01)Onorari per prestazioni giudiziali civili - Provvedimento che ne contiene la liquidazione - Regime di impugnazione - Criteri - Fattispecie.
Anche in seguito all'entrata in vigore dell'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011, al fine di stabilire il regime di impugnazione del provvedimento con cui si liquidano gli onorari e le altre spettanze dovuti dal cliente al proprio difensore per prestazioni giudiziali civili, assume rilevanza la forma adottata dal giudice in base alla qualificazione che egli abbia dato, implicitamente o esplicitamente, all'azione esercitata in giudizio. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio il provvedimento della corte d'appello, che aveva dichiarato inammissibile il gravame avverso l'ordinanza monocratica resa secondo le norme sul procedimento sommario di cognizione di cui agli artt. 702 bis e ss. c.p.c. e senza disporre alcun mutamento del rito).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26347 del 17/10/2019 (Rv. 655750 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_050_2, Cod_Proc_Civ_art_050_3, Cod_Proc_Civ_art_702_2 …...
Competenza civile - regolamento di competenza - Cass. n. 11716/2018Art. 50 bis c.p.c. - Attinenza alla competenza - Esclusione - Fondamento - Conseguenza - Inammissibilità regolamento di competenza.
E' inammissibile il regolamento di competenza proposto per violazione dell'art. 50 bis c.p.c., in quanto norma che, nello stabilire quando il tribunale debba decidere in composizione collegiale, non attiene alla competenza, ma alla ripartizione degli affari all'interno del tribunale medesimo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11716 del 14/05/2018
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Procedimento civile - ausiliari del giudice - liquidazione del compenso - Cass. n. 18343/2017Liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice - Opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella formulazione novellata dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Competenza funzionale del presidente dell'ufficio – Conseguenze - Nullità della decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale - Fondamento.
Anche in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, la pronuncia sull'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, spetta alla competenza funzionale del capo dell'ufficio giudiziario in composizione monocratica cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, inteso non solo con riferimento all'ufficio ma anche alla persona del titolare, sicché la decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18343 del 25/07/2017
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Prova civile - falso civile - querela di falso - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8705 del 03/05/2016Proposizione innanzi al giudice monocratico in sezione distaccata - Attività ordinatoria od istruttoria di questi anteriormente alla rimessione alla sezione centrale del tribunale - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di querela di falso, l'art. 225, comma 1, c.p.c., nell'imporre la pronuncia del collegio, non detta una regola di trattazione collegiale del procedimento ma esprime solo una riserva al tribunale in composizione collegiale limitatamente ai poteri decisori, sicché, ove la querela venga proposta davanti a sezione distaccata di tribunale, in composizione monocratica, non si verifica alcuna nullità o vizio di costituzione del giudice se l'attività in concreto svolta dal giudice monocratico, prima di rimettere l'affare alla sezione centrale del tribunale per la decisione sul falso, abbia rilievo meramente ordinatorio, oppure sostanzialmente istruttorio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8705 del 03/05/2016
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Prova civile - falso civile - querela di falso - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8705 del 03/05/2016Proposizione innanzi al giudice monocratico in sezione distaccata - Attività ordinatoria od istruttoria di questi anteriormente alla rimessione alla sezione centrale del tribunale - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di querela di falso, l'art. 225, comma 1, c.p.c., nell'imporre la pronuncia del collegio, non detta una regola di trattazione collegiale del procedimento ma esprime solo una riserva al tribunale in composizione collegiale limitatamente ai poteri decisori, sicché, ove la querela venga proposta davanti a sezione distaccata di tribunale, in composizione monocratica, non si verifica alcuna nullità o vizio di costituzione del giudice se l'attività in concreto svolta dal giudice monocratico, prima di rimettere l'affare alla sezione centrale del tribunale per la decisione sul falso, abbia rilievo meramente ordinatorio, oppure sostanzialmente istruttorio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 8705 del 03/05/2016
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - provvedimenti dei giudici ordinari (impugnabilità) - ordinanze – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17522 del 03/09/2015Ordinanza del giudice istruttore di estinzione del processo - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Ragioni - Cause decise in composizione collegiale o monocratica - Irrilevanza. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17522 del 03/09/2015
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del giudice di primo grado di estinzione del processo atteso che il provvedimento, ove adottato dal tribunale in composizione monocratica, è assimilabile alla sentenza del tribunale che, in composizione collegiale e ai sensi dell'art. 308, comma 2, c.p.c., respinge il reclamo contro l'ordinanza di estinzione del giudice istruttore, sicché ha natura sostanziale di sentenza e deve essere impugnato con l'appello, mentre, ove sia stata emesso dal giudice istruttore nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, conserva natura di ordinanza reclamabile avanti al collegio.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17522 del 03/09/2015
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Procedimento civile - capacità processuale - curatore speciale – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7362 del 13/04/2015Esigenza ex 78 cod. proc. civ. manifestatasi "pendente iudicio" - Nomina curatore speciale - Spettanza - Al giudice della causa. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7362 del 13/04/2015
Allorquando l'esigenza della nomina di un curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ. si manifesti nel corso del giudizio ed in relazione ad esso, la corrispondente istanza deve essere proposta al giudice (monocratico o collegiale nelle ipotesi di cui all'art. 50 bis cod. proc. civ.) della causa, a tanto non ostando la riconducibilità alla giurisdizione volontaria del provvedimento di cui all'art. 80 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7362 del 13/04/2015
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Ausiliari del giudice - liquidazione del compenso – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4362 del 04/03/2015Liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice - Opposizione ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella formulazione anteriore all'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Competenza funzionale del presidente dell'ufficio - Conseguente nullità della decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4362 del 04/03/2015
La pronuncia sull'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 15 del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150), spetta alla competenza funzionale del presidente dell'ufficio giudiziario in composizione monocratica, con riferimento non solo all'ufficio ma anche alla persona del titolare di questo, sicché la decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4362 del 04/03/2015
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Competenza civile - Cass. n. 24684/2013Società di persone - Azione di risarcimento del danno promossa da un socio nei confronti dell'altro socio - Riconducibilità all'art. 50 bis, n. 5, cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
La controversia avente ad oggetto l'azione di risarcimento del danno, promossa dal socio di una società personale nei confronti di un altro socio per comportamenti asseritamente illeciti di quest'ultimo, non integra la fattispecie dell'art. 50 bis, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., laddove tale disposizione contempla le azioni di responsabilità contro gli organi e i dirigenti societari e, pertanto, non deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24684 del 04/11/2013
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Procedimento civile - giudice - vizio di costituzione (nullità per) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24684 del 04/11/2013Art. 50 bis cod. proc. civ. - Violazione - Vizio di costituzione del giudice - Insussistenza - Nullità soggetta al principio generale di conversione in motivo di impugnazione - Configurabilità - Rimessione al primo giudice da parte del giudice d'appello - Esclusione.
Il mancato rispetto dell'art. 50 bis cod. proc. civ., che stabilisce quando il tribunale debba decidere in composizione collegiale, non integra il vizio di costituzione del giudice, onde la trattazione, da parte del giudice monocratico, di una causa che avrebbe dovuto essere trattata dal collegio determina, ai sensi dell'art. 50 quater cod. proc. civ., una nullità da far valere ai sensi dell'art. 161, primo comma, cod. proc. civ. unitamente ai motivi di gravame, che non rientra tra le ipotesi tassative di rimessione degli atti al primo giudice, previste dall'art. 354 del codice di rito.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24684 del 04/11/2013
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competenza civile - Cass. n. 24684/2013Società di persone - Azione di risarcimento del danno promossa da un socio nei confronti dell'altro socio - Riconducibilità all'art. 50 bis, n. 5, cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24684 del 04/11/2013
La controversia avente ad oggetto l'azione di risarcimento del danno, promossa dal socio di una società personale nei confronti di un altro socio per comportamenti asseritamente illeciti di quest'ultimo, non integra la fattispecie dell'art. 50 bis, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., laddove tale disposizione contempla le azioni di responsabilità contro gli organi e i dirigenti societari e, pertanto, non deve essere decisa dal tribunale in composizione collegiale.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 24684 del 04/11/2013
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divisione - divisione giudiziale - operazioni - progetto di divisione del giudice istruttore - contestazioni - pronuncia –Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 16727 del 02/10/2012Dichiarazione di esecutività del progetto ad opera del giudice istruttore - Impugnazione esperibile - Appello - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 16727 del 02/10/2012
Mutamento di orientamento giurisprudenziale consolidato - Effetti - Tutela della parte processuale confidante nell'esperibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Necessità - Fondamento - Conseguenze - Ammissibilità del ricorso proposto prima del mutamento di giurisprudenza. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 16727 del 02/10/2012
In tema di scioglimento di comunioni, l'ordinanza con cui il giudice istruttore, ai sensi dell'art. 789, comma terzo, cod. proc. civ., dichiara esecutivo il progetto di divisione, pur in presenza di contestazioni, ha natura di sentenza ed è quindi impugnabile con l'appello. È tuttavia, ammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., avverso detto provvedimento, in quanto proposto dalla parte facendo ragionevole affidamento sul consolidato orientamento del giudice della nomofilachia all'epoca della sua formulazione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 16727 del 02/10/2012
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Procedimento civile - giudice - vizio di costituzione (nullità per) – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12504 del 29/05/2007Istanza di verificazione dell'autenticità di scrittura privata - Art. 220 cod. proc. civ. - Previsione della rimessione della relativa pronuncia al collegio - Coordinamento con il nuovo art. 281 quater cod. proc. civ. - Necessità - Conseguenze.
La previsione contenuta nell'art. 220 cod. proc. civ. con riferimento alla rimessione al collegio della pronuncia sull'istanza di verificazione dell'autenticità di scrittura privata deve essere coordinata con le disposizioni del d. lgs. n. 51 del 1998 che ha istituito il tribunale in composizione monocratica, con la conseguenza che, nelle controversie attribuite a detto giudice (e sottratte alla c.d. riserva di collegialità, di cui all'art. 50 bis cod. proc. civ.), esso è legittimato, ai sensi del nuovo art. 281 quater cod. proc. civ., a decidere le cause, in persona del giudice designato in virtù dell'art. 168 bis cod. proc. civ., con tutti i poteri del collegio.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 12504 del 29/05/2007
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