Competenza civile - competenza per territorio - diritti reali Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28292 del 09/10/2023 (Rv. 669009 - 01)Azione di rivendicazione di bene mobile - Foro generale delle persone fisiche o giuridiche - Operatività - Domanda connessa di risarcimento danni - Conseguenze.
In tema di domanda di rivendica di un bene mobile (nella specie un dipinto), la competenza territoriale è regolata dai criteri del foro generale delle persone fisiche o giuridiche, che si estende anche alla domanda di risarcimento danni, in quanto domanda strettamente accessoria a quella di rivendica.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28292 del 09/10/2023 (Rv. 669009 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_018, Cod_Proc_Civ_art_019, Cod_Proc_Civ_art_031, Cod_Proc_Civ_art_032, Cod_Proc_Civ_art_036, Cod_Proc_Civ_art_040 …...
Impugnazioni civili - appello - domande Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26780 del 18/09/2023 (Rv. 668758 - 02)Effetto devolutivo - Accoglimento domanda principale - Omessa pronuncia sulla domanda di garanzia condizionata all'accoglimento della domanda principale - Devoluzione - Appello incidentale o riproposizione della domanda - Necessità - Esclusione.
In caso di accoglimento della domanda principale e omessa pronuncia sulla domanda condizionata di garanzia, la devoluzione di quest'ultima al giudice investito del gravame sulla domanda principale non richiede la proposizione di appello incidentale né la riproposizione della domanda ai sensi dell'art. 346 c.p.c..
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26780 del 18/09/2023 (Rv. 668758 - 02)Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_032, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_108, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Proc_Civ_art_332, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_343, Cod_Proc_Civ_art_346 …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26780 del 18/09/2023 (Rv. 668758 - 03)Su istanza di parte (chiamata) - chiamata in garanzia - Dell'assicuratore della responsabilità civile - Limitazione all'estensione soggettiva al garante dell'accertamento sul rapporto principale - Esclusione - Riconoscimento della prestazione di garanzia condizionatamente alla soccombenza sul rapporto principale - Estensione oggettiva del giudizio - Sussistenza.
In caso di chiamata in causa dell'assicuratore della responsabilità civile si determina non soltanto l'estensione soggettiva al garante dell'accertamento sul rapporto principale, ma anche un'estensione oggettiva del giudizio al riconoscimento della prestazione di garanzia condizionatamente alla soccombenza sul rapporto principale.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 26780 del 18/09/2023 (Rv. 668758 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_032 …...
Terzo chiamato in garanzia per evizione direttamente dall'attore in rivendica – Cass. n. 10767/2023Vendita - obbligazioni del venditore - evizione (garanzia per) - chiamata in causa del venditore - spese giudiziali civili - condanna alle spese - Spese di lite - Accoglimento della domanda di rivendica - Terzo chiamato in garanzia per evizione direttamente dall'attore in rivendica - Spese sostenute dal chiamato - A carico del chiamante - Esclusione - A carico del convenuto - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di spese di lite, in caso di accoglimento della domanda di rivendica, le spese di lite del terzo chiamato in garanzia per evizione direttamente dall'attore, pur in mancanza di un rapporto processuale e sostanziale diretto tra il convenuto ed il chiamato in causa, sono legittimamente poste a carico non dell'attore chiamante, ma del convenuto che, con le proprie infondate pretese sul bene controverso, ha determinato non solo l'azione dell'attore in rivendica, ma anche la chiamata in causa del terzo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che, dopo aver accolto la domanda di rivendica proposta dall'attore, aveva erroneamente posto a suo carico anche le spese di lite sostenute dal terzo chiamato, senza considerare che tale chiamata in causa si era resa necessaria in virtù delle contestazioni che il convento aveva mosso sulla titolarità di parte del terreno rivendicata dall'attore e per far fronte all'eventualità che quest'ultimo subisse l'evizione parziale del bene.)
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 10767 del 21/04/2023 (Rv. 667653 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1485, Cod_Proc_Civ_art_032, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_269
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Domanda di risarcimento del danno – Cass. n. 9390/2023Procedimento civile - termini processuali - riunione e separazione di causa - Domanda di risarcimento del danno - Instaurazione, da parte del convenuto, di un diverso giudizio nei confronti di altri soggetti ritenuti responsabili - Riunione - Inammissibilità della domanda introduttiva del secondo giudizio - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Nel caso in cui al processo avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno venga riunito il diverso giudizio successivamente instaurato dal convenuto nei confronti di un terzo indicato quale esclusivo responsabile, la domanda in quest'ultimo proposta non può considerarsi inammissibile in ragione della violazione delle preclusioni maturate nella prima causa anteriormente alla riunione, trattandosi di procedimenti connessi per il titolo, ma diversi sotto il profilo delle parti nonché della "causa petendi". (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto inammissibile la domanda con la quale un comune - convenuto da un automobilista per il risarcimento dei danni conseguenti a un incidente stradale asseritamente causato da una buca ricoperta da uno strato di sabbia riconducibile ad un cantiere - aveva instaurato un diverso giudizio nei confronti dell'appaltatore e del subappaltatore delle opere "ivi" eseguite, chiedendo l'accertamento della loro esclusiva o concorrente responsabilità in relazione al sinistro e del suo diritto ad essere tenuto indenne di quanto fosse stato tenuto a pagare al danneggiato).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 9390 del 05/04/2023 (Rv. 667251 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_032, Cod_Proc_Civ_art_167, Cod_Proc_Civ_art_269, Cod_Proc_Civ_art_274, Cod_Proc_Civ_art_106
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Impugnazione della sentenza di condanna proposta dal solo terzo chiamato in garanzia – Cass. n. 11724/2021Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza - parziale - Dell'assicuratore della responsabilità civile - Impugnazione della sentenza di condanna proposta dal solo terzo chiamato in garanzia - Effetti processuali nei confronti del soggetto garantito - Effetti sul rapporto sostanziale - Limiti - Acquiescenza alla sentenza da parte del garantito - Conseguenze.
In caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione - esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta - giova anche al soggetto assicurato sul piano processuale in quanto il litisconsorzio necessario che si viene ad instaurare opera pienamente sul piano processuale, ma non pienamente su quello sostanziale, nel senso che i singoli rapporti giuridici rimangono distintamente soggetti alle vicende che li riguardano; pertanto, l’atto dispositivo del rapporto principale, compiuto stragiudizialmente dal garantito nella pendenza del termine per impugnare la decisione a lui sfavorevole con atto di accettazione della stessa, è produttivo di effetti nel rapporto fra garantito e pretendente, con la conseguenza che, nel caso di impugnazione della decisione sul rapporto principale da parte del garante, ferma la legittimazione di entrambi, la manifestata acquiescenza vincola l’atteggiamento processuale del garantito nel processo di impugnazione, senza che questi possa poi giovarsi dell’eventuale decisione favorevole sul rapporto principale ottenuta dal garante.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 11724 del 05/05/2021 (Rv. 661322 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_032, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_108, Cod_Proc_Civ_art_331, Cod_Civ_art_2909 …...
Competenza civile - connessione di cause - Cass. n. 12984/2020Cause aventi ad oggetto le prestazioni professionali svolte per la conclusione di un preliminare e la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il relativo definitivo - Connessione - Esclusione - Fondamento.
Tra la causa avente ad oggetto un credito per prestazioni professionali svolte per la conclusione di un contratto preliminare e quella concernente la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il relativo contratto definitivo non sussiste alcuna delle ipotesi di connessione disciplinate dagli artt. 31 ss. c.p.c. che, sole, possono giustificare la rimessione della controversia a un diverso giudice ex art. 40 c.p.c. Non ricorrono, difatti, le fattispecie degli artt. 32 (cause di garanzia), 34 (accertamenti incidentali), 35 (eccezione di compensazione) e 36 (cause riconvenzionali) c.p.c. e non è riscontrabile un rapporto di accessorietà ai sensi dell'art. 31 c.p.c., per l’assenza di una consequenzialità storico-genetica o logico-giuridica tale per cui possa dirsi che la pretesa oggetto della causa accessoria (il credito per prestazioni professionali), pur essendo autonoma, trovi il suo titolo e la sua ragione giustificatrice in quella azionata nell'altro giudizio; inoltre, non opera connessione in base all'art. 33 c.p.c. per l'oggetto (non avendo i due diritti ad oggetto lo stesso bene o la medesima prestazione) o per il titolo (poggiando le due pretese su fatti costitutivi distinti).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12984 del 30/06/2020 (Rv. 658230 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_031, Cod_Proc_Civ_art_032, Cod_Proc_Civ_art_033, Cod_Proc_Civ_art_034, Cod_Proc_Civ_art_036, Cod_Proc_Civ_art_040, Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_2932, Cod_Civ_art_2230
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Effetti del giudicato (preclusioni) - Diritto di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c. - Attribuzione in giudizio - Domanda del coniuge del "de cuius" - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8400 del 26/03/2019 Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) - Diritto di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c. - Attribuzione in giudizio - Domanda del coniuge del "de cuius" - Necessità - Esclusione - Implicita statuizione negativa in primo grado - Impugnazione specifica - successioni "mortis causa" - successione legittima ("ab intestato") - del coniuge - In genere.
In tema di successione legittima, il diritto di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c. è devoluto al coniuge del "de cuius" in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato "ex lege", sicché la sua concreta attribuzione, nell'ambito di una controversia avente ad oggetto lo scioglimento della comunione ereditaria, non è subordinata alla formulazione di una espressa richiesta in tal senso. Tuttavia, ove il giudice di primo grado abbia disposto la divisione della comunione ereditaria senza detrarre il valore capitale del menzionato diritto spettante al coniuge superstite (in aggiunta alla quota attribuita dagli artt. 581 e 582 c.c.) e questa statuizione implicita negativa sul punto non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione, il riconoscimento del citato diritto di abitazione ad opera del giudice di appello è impedito dalle preclusioni processuali maturate e, in specie, dal giudicato interno formatosi al riguardo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 8400 del 26/03/2019
Cod_Civ_art_0540, Cod_Proc_Civ_art_0329, Cod_Proc_Civ_art_342, Cod_Civ_art_0581, Cod_Civ_art_0582 …...
Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - chiamata in garanzia - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21098 del 11/09/2017Impugnazione della sentenza proposta dal solo terzo chiamato in garanzia - Efficacia nei confronti del garantito - Fondamento - Natura della garanzia - Irrilevanza - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza – Fondamento - Fattispecie.
Nel caso di chiamata in garanzia, l’impugnazione del terzo chiamato avente per oggetto il rapporto principale giova anche al soggetto garantito, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, dovendosi ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto di estendere nei confronti del terzo chiamato l'efficacia soggettiva dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia chiesto, nell'effettuare la chiamata, l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia e l'attribuzione della relativa prestazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto coperta dal giudicato la condanna di un Comune al risarcimento del danno subìto da un motociclista per la caduta causata dal manto stradale dissestato, in quanto l'ente non aveva proposto appello incidentale a seguito dell’appello principale della ditta appaltatrice, chiamata in garanzia, osservando che la sentenza della corte di merito, che aveva accolto l’impugnazione principale della terza chiamata, avrebbe dovuto estendere i relativi effetti anche nei confronti dell’amministrazione comunale, senza necessità di impugnazione incidentale).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21098 del 11/09/2017
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Competenza civile - regolamento di competenza – Cass. n. 18618/2017Decisione del giudice d'appello sul merito e sulla competenza - Impugnazione di entrambe le statuizioni - Mezzo esperibile - Ricorso per cassazione ordinario - Impugnazione della sola decisione sulla competenza - Mezzo esperibile - Regolamento facoltativo di competenza.
Quando il giudice di appello pronunci sentenza con la quale, in via pregiudiziale, risolva questioni inerenti l'ammissibilità dell'appello e, quindi, risolvendo una questione di competenza di cui pure sia stato investito con il gravame, dichiari che la competenza spettava ad un giudice diverso da quello che ha deciso in primo grado e rimetta le parti davanti al giudice dichiarato competente, la sentenza decide sul merito e sulla competenza. Ne consegue che, se la parte soccombente sia sulla questione di merito inerente l'ammissibilità dell'appello sia su quella di competenza intende impugnare entrambe le statuizioni, il mezzo esperibile é soltanto il ricorso per cassazione ordinario, con il quale la Suprema Corte sarà investita ai sensi del n. 2 dell'art. 360 c.p.c., mentre, se la parte intende impugnare solo la decisione sulla competenza e non quella che ha ritenuto ammissibile l'appello, il mezzo di impugnazione é il regolamento facoltativo di competenza.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 18618 del 27/07/2017
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Competenza civile - competenza per valore - cumulo oggettivo - Cass. n. 14476/2017Chiamata del terzo ex art. 106 c.p.c. - Eccezione di incompetenza svolta dal terzo, ai sensi dell'art. 32 c.p.c. - Mancanza di tempestiva eccezione del convenuto in garanzia o accordo tra attore e convenuto della causa principale - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
In tema di competenza per territorio, il terzo chiamato in causa ad istanza del convenuto il quale, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., chieda di essere garantito, ma che non abbia proposto alcuna eccezione di incompetenza nei termini e nei modi di legge (come pure nel caso in cui vi sia stato un accordo tra attore e convenuto chiamante in garanzia), non può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice davanti al quale è stato chiamato, sia con riferimento alla causa principale (non eccepita dal convenuto) sia con riferimento alla sola causa di garanzia (al fine di impedire il "simultaneus processus" con la causa principale), ove si tratti di garanzia cd. propria, ossia della garanzia del godimento di diritti che si sono trasferiti (garanzia per evizione nella compravendita, nella donazione, nella permuta, nel trasferimento dei crediti) o costituiti (locazione) o di quella che derivi da vincoli di coobbligazione (fideiussione, obbligazioni solidali contratte nell'interesse esclusivo di uno solo dei debitori), che si caratterizzano tutte per una connessione tra la pretesa dell'attore (della causa principale) e la posizione del garante (chiamato in causa) particolarmente intensa.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14476 del 09/06/2017
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Procedimento civile - interruzione del processo - riassunzione - Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 9960 del 20/04/2017Cause scindibili - Domande connesse proposte nello stesso giudizio – Evento interruttivo riguardante soltanto una di esse – Sorte del giudizio non colpito da tale evento – Riassunzione – Necessità – Esclusione -Procedimento civile - Riunione e separazione di causa In genere.
Nel caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo riguardante il debitore principale non si propaga al debitore solidale in qualità di fideiussore, ed il giudice ha la facoltà, non l'obbligo, di separare le cause, sicché, ove non si avvalga di tale facoltà, una volta mancata la riassunzione nell'interesse della parte colpita dall'evento interruttivo e determinatasi l'estinzione (parziale) del giudizio nei confronti di quest'ultima, il processo deve continuare tra il fideiussore, che non ha alcun onere di provvedere alla riassunzione del giudizio, ed il creditore, non potendosi profilare l'estinzione anche di tale giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 9960 del 20/04/2017
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Procedimento civile - termini processuali - sospensione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 5038 del 28/02/2017Cumulo di cause per ragioni di connessione – Causa di opposizione all’esecuzione e causa di garanzia – Scioglimento della connessione per effetto della decisione – Impugnazione della sola decisione della causa esecutiva – Sospensione feriale dei termini – Inapplicabilità.
In materia di sospensione feriale dei termini processuali, qualora si trovino cumulate fra loro, per ragioni di connessione, due controversie, una soltanto delle quali di opposizione all’esecuzione, quindi sottratta alla sospensione feriale dei termini, e l’altra relativa a domanda di garanzia, pertanto assoggettata a questo regime, la decisione che intervenga su di esse sciogliendo la connessione (nella specie, dichiarando inammissibile la domanda di garanzia), se impugnata soltanto per il capo che ha deciso l’opposizione all’esecuzione, resta sottratta all’applicazione della detta sospensione, in quanto è da ritenersi che la parte abbia prestato acquiescenza al capo non impugnato.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 5038 del 28/02/2017
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Impugnazioni civili - appello - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13311 del 30/06/2015Cause risarcitorie conseguenti a sinistri stradali - Entrata in vigore della legge n. 102 del 2006 dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado e prima della proposizione dell'appello - Applicazione in appello del rito ordinario - Necessità - Sopravvenienza dell'art. 53 della legge n. 69 del 2009 - Irrilevanza - Condizioni. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13311 del 30/06/2015
In materia di appello, nelle cause relative al risarcimento dei danni per morte o lesioni personali conseguenti ad incidenti stradali, instaurate prima della data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 2006, n. 102 (che prevedeva l'applicabilità alle stesse del rito del lavoro, senza però dettare una disciplina transitoria), il gravame deve essere proposto con le forme e nei termini del rito ordinario allorché tali cause siano state trattate e decise in primo grado secondo tale rito, non ostando a tale esito neppure la sopravvenienza, nel corso delle stesse, dell'art. 53 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale - nel disporre l'abrogazione dell'art. 3 della legge n. 102 del 2006, ma sancendo la persistente applicabilità del rito del lavoro alle cause "de quibus", pendenti alla data della propria entrata in vigore - ha, tuttavia, sottratto al regime dell'ultrattività del rito del lavoro i giudizi introdotti con rito ordinario per i quali, a tale data, non fosse stata ancora disposta la modifica del rito ai sensi dell'art. 426 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 13311 del 30/06/2015
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giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 10300 del 03/05/2013P.A. convenuta per inadempimento di contratto d'appalto di opera pubblica - Chiamata in garanzia di soggetti pubblici sul presupposto della loro condotta inerte - Giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 10300 del 03/05/2013
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la causa avente ad oggetto la chiamata di terzi in manleva, effettuata dalla P.A. convenuta con azione di risarcimento dei danni dall'appaltatore di un'opera pubblica per inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto d'appalto, ove la pretesa dell'amministrazione committente di essere garantita dai terzi evocati (nella specie, soggetti pubblici coinvolti nell'esecuzione dei lavori) sia fondata sulla condotta inerte od omissiva degli stessi, la quale deve essere valutata dallo stesso giudice avente giurisdizione sulla domanda risarcitoria cui la chiamata in causa inerisce.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 10300 del 03/05/2013
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Competenza civile - connessione di cause - Cass. n. 18870/2014Domanda di separazione personale con addebito e domanda di risarcimento dei danni - Diversità di rito - Connessione "forte" - Insussistenza - Conseguenze.
Le domande di risarcimento dei danni e di separazione personale con addebito sono soggette a riti diversi e non sono cumulabili nel medesimo giudizio, atteso che, trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per "causa petendi", sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 33 cod. proc. civ., laddove il successivo art. 40, nel testo novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, consente il cumulo nell'unico processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione "per subordinazione" o "forte" (artt. 31, 32, 34, 35 e 36, cod. proc. civ.), stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18870 del 08/09/2014
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Competenza civile - incompetenza - per territorio – Cass. n. 12009/2014Chiamato in garanzia - Eccezione di incompetenza territoriale - Modalità di deduzione - Necessità - Omissione - Conseguenze - Irritualità dell'eccezione - Sussistenza.
In tema di chiamata in garanzia, il terzo chiamato - che assume la posizione di convenuto rispetto alla domanda proposta nei suoi riguardi ex art. 269 cod. proc. civ. - ove contesti la competenza territoriale del giudice adìto, ha l'onere di farlo, prioritariamente, secondo i criteri ordinari e solo in via gradata sotto il profilo dell'art. 32 cod. proc. civ., ovvero assumendo che non si verte in ipotesi di garanzia propria. Ne segue che, qualora la domanda oggetto della chiamata sia regolata secondo i criteri ordinari di competenza territoriale dal foro generale e dai fori concorrenti dell'art. 25 cod. proc. civ., l'eccezione deve riguardare - a seconda che il terzo sia persona fisica o soggetto collettivo - non solo il foro generale di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. (e in base a tutti i criteri da essi previsti), ma anche quelli concorrenti, pena l'irritualità dell'eccezione proposta, a prescindere dalla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 32 cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12009 del 28/05/2014
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procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8898 del 16/04/2014Procedimento di primo grado - intervento - chiamata in causa di terzo - Infortunio sul lavoro - Azione di regresso esperita dall'INAIL - Domanda di garanzia proposta dal datore di lavoro convenuto nei confronti dell'assicuratore e del committente - Natura - Garanzia propria - Conseguenze - Competenza del giudice della causa principale, in funzione di giudice del lavoro
In tema di infortuni sul lavoro, va qualificata come domanda di garanzia propria quella proposta dal datore di lavoro, convenuto in sede di regresso dall'INAIL, per essere garantito dal proprio assicuratore o dall'impresa committente i lavori, non ricorrendo fra i titoli delle domande un rapporto puramente occasionale, ma essendo anzi unico il fatto generatore della responsabilità, sia verso l'assicuratore, in ragione del suo obbligo di garanzia per l'infortunio, sia verso il committente, in relazione alla causazione dell'infortunio per effetto della prospettata concorrente violazione da parte di questo dell'obbligo di prevenzione e sicurezza. Ne consegue che il giudice della causa principale, in funzione di giudice del lavoro, è competente a conoscere anche le anzidette cause connesse per garanzia.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8898 del 16/04/2014
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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - p.a. - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 10300 del 03/05/2013Convenuta per inadempimento di contratto d'appalto di opera pubblica - Chiamata in garanzia di soggetti pubblici sul presupposto della loro condotta inerte - Giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda di manleva - Sussistenza - Fondamento.
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la causa avente ad oggetto la chiamata di terzi in manleva, effettuata dalla P.A. convenuta con azione di risarcimento dei danni dall'appaltatore di un'opera pubblica per inadempimento degli obblighi nascenti dal contratto d'appalto, ove la pretesa dell'amministrazione committente di essere garantita dai terzi evocati (nella specie, soggetti pubblici coinvolti nell'esecuzione dei lavori) sia fondata sulla condotta inerte od omissiva degli stessi, la quale deve essere valutata dallo stesso giudice avente giurisdizione sulla domanda risarcitoria cui la chiamata in causa inerisce.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 10300 del 03/05/2013
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Assicurazione della responsabilità civile Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9686 del 22/04/2013Chiamata in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile - Eventi interruttivi riguardanti uno soltanto dei giudizi riuniti - Obbligo del giudice di separazione delle cause - Esclusione - Conseguenze - Sorte del giudizio non colpito dall'evento interruttivo - Quiescenza non costituente interruzione - Necessità.
Quando vengano riunite e cumulativamente istruite la domanda di risarcimento del danno e quella di garanzia, proposta dal convenuto nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile, in presenza d'un evento interruttivo che tocchi una sola delle due cause connesse il giudice ha la facoltà e non l'obbligo di separarle, ma, ove non si avvalga di tale facoltà, l'eventuale ordinanza che dichiari interrotto il processo produce gli effetti di cui agli artt. 300 e ss. cod. proc. civ. solo con riferimento alla causa in cui si è verificato l'evento interruttivo, mentre l'altra causa non separata resta in una "fase di stallo" o "di rinvio", destinata necessariamente a cessare per effetto della riassunzione della causa interrotta o dell'estinzione di essa.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9686 del 22/04/2013
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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - chiamata in garanzia – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25581 del 30/11/2011Assicurazione (non obbligatoria) della R.C. - Natura della chiamata ex art. 1917 cod. civ. - Garanzia propria - Affermazione - Fondamento - Conseguenze processuali.
Con riferimento alla posizione dell'assicuratore della responsabilità civile (fuori dell'ambito dell'assicurazione obbligatoria), quale è configurata dall'art. 1917 cod. civ., ricorre una ipotesi di garanzia propria, atteso che il nesso tra la domanda principale del danneggiato e la domanda di garanzia dell'assicurato verso l'assicuratore è riconosciuto sia dalla previsione espressa della possibilità di chiamare in causa l'assicuratore sia dallo stesso regime dei rapporti tra i tre soggetti contenuto nell'art. 1917, secondo comma, cod. civ.. Infatti, nelle ipotesi in cui sia unico il fatto generatore della responsabilità come prospettata tanto con l'azione principale che con la domanda di garanzia, anche se le ipotizzate responsabilità traggono origine da rapporti o situazioni giuridiche diverse, si versa in un caso di garanzia propria che ricorre solo ove il collegamento tra la posizione sostanziale vantata dall'attore e quella del terzo chiamato in garanzia sia previsto dalla legge disciplinatrice del rapporto.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25581 del 30/11/2011
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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20610 del 07/10/2011Chiamata del terzo su istanza del convenuto - Rapporto contrattuale con il terzo - Insussistenza - Garanzia impropria - Esclusione - Chiamata del terzo responsabile - Fondamento - Estensione della domanda dell'attore - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni, derivanti dalla realizzazione di una nuova costruzione, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, con il quale non sussista alcun rapporto contrattuale, chiedendone, in caso di affermazione della propria responsabilità, la condanna a garantirla e manlevarla, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l'effettiva volontà della chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità della cattiva esecuzione delle opere e dei danni conseguentemente arrecati. In tal caso, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito, che aveva esteso al terzo subappaltatore, chiamato in causa dal convenuto, la domanda di risarcimento dei danni strutturali subiti dalla proprietà degli attori in seguito all'esecuzione dei lavori di costruzione).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20610 del 07/10/2011
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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20610 del 07/10/2011Chiamata del terzo su istanza del convenuto - Rapporto contrattuale con il terzo - Insussistenza - Garanzia impropria - Esclusione - Chiamata del terzo responsabile - Fondamento - Estensione della domanda dell'attore - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Nell'ipotesi in cui la parte convenuta in un giudizio di risarcimento dei danni, derivanti dalla realizzazione di una nuova costruzione, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami in causa un terzo, con il quale non sussista alcun rapporto contrattuale, chiedendone, in caso di affermazione della propria responsabilità, la condanna a garantirla e manlevarla, l'atto di chiamata, al di là della formula adottata, va inteso come chiamata del terzo responsabile e non già come chiamata in garanzia impropria, dovendosi privilegiare l'effettiva volontà della chiamante in relazione alla finalità, in concreto perseguita, di attribuire al terzo la responsabilità della cattiva esecuzione delle opere e dei danni conseguentemente arrecati. In tal caso, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo chiamato, indicato dal convenuto come il vero legittimato, onde il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna, anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di merito, che aveva esteso al terzo subappaltatore, chiamato in causa dal convenuto, la domanda di risarcimento dei danni strutturali subiti dalla proprietà degli attori in seguito all'esecuzione dei lavori di costruzione).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 20610 del 07/10/2011
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Competenza civile - regolamento di competenza - comunicazioni e notificazioni – Cass. n. 6824/2010. Litisconsorzio facoltativo (art. 103 cod. proc. civ.) - Cause connesse - Scindibilità - Conseguenze - Istanza di regolamento non notificata a tutte le parti - Integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ. - Esclusione - Notificazione del ricorso ai sensi dell'art. 332 cod. proc. civ. - Efficacia della statuizione sulla competenza - Condizioni.
Se più parti sono convenute in un unico processo, ai sensi dell'art. 103 cod. proc. civ., le cause connesse sono scindibili ed il litisconsorzio che si instaura tra di esse è facoltativo. Ne consegue che se alla parte della causa connessa non è notificata l'istanza di regolamento di competenza, come invece previsto dall'art. 47, secondo comma, cod. proc. civ., né essa vi ha aderito, nei suoi confronti non deve essere ordinata l' integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., bensì il ricorso può esserle notificato, ai sensi dell' art. 332 cod. proc. civ., e cioè soltanto se l'impugnazione non è preclusa dalla scadenza del termine (come nella specie), poiché, altrimenti, questa causa procede separatamente - con la conseguenza che la decisione della Corte di cassazione sulla competenza non esplica alcuna efficacia su di essa - perché l' inconveniente derivabile dalla separazione delle cause è compensato dall'esigenza, di rilevanza costituzionale, di assicurare la ragionevole durata del processo.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6824 del 20/03/2010
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Competenza
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Corte
Cassazione
6824
2010
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Famiglia - matrimonio - separazione personale dei coniugi - giudiziale - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2155 del 29/01/2010Giudizio di separazione - Domanda di annullamento di accordo transattivo per lo scioglimento della comunione tra i coniugi - Trattazione congiunta con il rito ordinario - Esclusione - Fondamento - Connessione - Configurabilità - Esclusione - Mancata dichiarazione di inammissibilità della domanda di annullamento - Conseguenze - Impugnazione - Rito ordinario - Applicabilità.
Nel giudizio di separazione personale dei coniugi, la proposizione della domanda di annullamento di un accordo transattivo intervenuto tra i coniugi per lo scioglimento della comunione dei beni non consente la trattazione congiunta di entrambe le cause con il rito ordinario, ammessa dall'art. 40, terzo comma, cod. proc. civ. solo nelle ipotesi di connessione qualificata di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36, e non anche nelle ipotesi di cui agli artt. 33 e 104, in cui il cumulo delle domande dipende solo dalla volontà delle parti. Peraltro, nel caso in cui il tribunale non abbia dichiarato l'inammissibilità della domanda di annullamento, decidendola nel merito con il rito speciale previsto per la causa di separazione, la sentenza contiene una statuizione (quanto meno implicita) sulla connessione comunque idonea a determinare, in sede d'impugnazione, l'applicabilità dell'art. 40, terzo comma, cit., trovando applicazione il principio dell'apparenza, in virtù del quale il mezzo d'impugnazione va individuato in base alla qualificazione della domanda compiuta dal giudice "a quo", con la conseguenza che l'appello cumulativo avverso le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado è validamente proposto nelle forme del rito ordinario, anziché in quelle del rito camerale previsto per il giudizio di separazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2155 del 29/01/2010
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21240 del 05/10/2009Domanda di manleva proposta dal convenuto in rivendica nei confronti del proprio venditore - Qualificazione - Garanzia propria - Conseguenze - Conservazione del litisconsorzio instaurato in primo grado - Sussistenza - Fondamento - Giudizio di appello - Integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado - Necessità - Difetto - Nullità del giudizio di appello e della sentenza - Rilevabilità di ufficio in sede di legittimità - Sussistenza.
La domanda di manleva proposta dal convenuto, quale acquirente dell'immobile oggetto dell'azione di rivendica, nei confronti del proprio alienante va qualificata come di garanzia propria ed il nesso che si instaura tra la stessa e la domanda principale è sufficiente a giustificare, in linea di principio, l'assoggettamento delle due cause al regime della conservazione necessaria del litisconsorzio instaurato nella precedente fase di giudizio, in virtù di quanto stabilito dall'art.331 cod. proc. civ., il cui ambito di applicazione non è circoscritto alle cause inscindibili, ma si estende anche a quelle tra loro dipendenti. Ne consegue che, in sede di gravame, il difetto di integrazione del contraddittorio nei riguardi di tutti coloro che hanno partecipato al giudizio di primo grado, comporta la nullità, rilevabile di ufficio in sede di legittimità, dell'intero procedimento di appello e della sentenza che lo ha concluso.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 21240 del 05/10/2009
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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - chiamata in garanzia – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17688 del 29/07/2009Garanzia propria e garanzia impropria - Rispettive nozioni - Fondamento - Fattispecie in tema di vendita.
In materia di procedimento civile, si ha garanzia propria quando la domanda principale e quella di garanzia hanno lo stesso titolo, o quando si verifica una connessione obiettiva tra i titoli delle due domande o quando sia unico il fatto generatore della responsabilità prospettata con l'azione principale e con quella di regresso; si ha, invece, garanzia impropria quando il convenuto tende a riversare sul terzo le conseguenze del proprio inadempimento o, comunque, della lite in cui è coinvolto, in base ad un titolo diverso da quello dedotto con la domanda principale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto sussistente un caso di garanzia propria, essendo unico il fatto generatore della responsabilità, in un giudizio nel quale il venditore di un terreno - convenuto dall'acquirente per la riduzione del prezzo, in conseguenza dell'accertata esistenza sul terreno di una rete fognaria - aveva chiamato in garanzia il Comune che tale impianto aveva installato).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 17688 del 29/07/2009
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Famiglia - matrimonio - scioglimento - divorzio - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11828 del 21/05/2009Domanda di divorzio e domanda di restituzione di beni - Diversità di rito - Connessione - Insussistenza - Conseguenze - Cumulo di domande - Inammissibilità - Fattispecie.
L'art. 40 cod. proc. civ. consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi soltanto in ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente e caratterizzate da riti diversi: conseguentemente, è esclusa la possibilità del "simultaneus processus" tra l'azione di divorzio e quella avente ad oggetto, tra l'altro, la restituzione di beni mobili, essendo quest'ultima soggetta al rito ordinario, autonoma e distinta dalla prima. (Nella specie il ricorrente chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la condanna di controparte alla restituzione dell'anello di fidanzamento).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11828 del 21/05/2009
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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25559 del 21/10/2008Chiamata su istanza del convenuto - Estensione della domanda dell'attore al terzo chiamato - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
La domanda principale dell'attore si estende automaticamente al chiamato in causa dal convenuto, quando la chiamata del terzo sia effettuata per ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione alla medesima obbligazione dedotta nel giudizio. Viceversa, l'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato dal convenuto non opera quando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso, ed in particolare, ove l'azione abbia natura risarcitoria, qualora venga dedotto un titolo di responsabilità del terzo differente ed autonomo rispetto a quello invocato dall'attore. (Nella fattispecie, relativa alla domanda del proprietario di un terreno per i danni causati dai lavori stradali eseguiti dall'impresa commissionata da un comune, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito che aveva condannato solidalmente al risarcimento anche il direttore dei lavori, invece chiamato in causa dal comune a titolo di garanzia).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25559 del 21/10/2008
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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25559 del 21/10/2008Chiamata su istanza del convenuto - Estensione della domanda dell'attore al terzo chiamato - Configurabilità - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
La domanda principale dell'attore si estende automaticamente al chiamato in causa dal convenuto, quando la chiamata del terzo sia effettuata per ottenere la liberazione dello stesso convenuto dalla pretesa attorea, individuandosi il terzo come l'unico obbligato nei confronti dell'attore, in posizione alternativa con il convenuto ed in relazione alla medesima obbligazione dedotta nel giudizio. Viceversa, l'estensione automatica della domanda dell'attore al terzo chiamato dal convenuto non opera quando il chiamante faccia valere nei confronti del chiamato un rapporto diverso, ed in particolare, ove l'azione abbia natura risarcitoria, qualora venga dedotto un titolo di responsabilità del terzo differente ed autonomo rispetto a quello invocato dall'attore. (Nella fattispecie, relativa alla domanda del proprietario di un terreno per i danni causati dai lavori stradali eseguiti dall'impresa commissionata da un comune, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di merito che aveva condannato solidalmente al risarcimento anche il direttore dei lavori, invece chiamato in causa dal comune a titolo di garanzia).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 25559 del 21/10/2008
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Giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9358 del 20/04/2007Oneri di urbanizzazione - Quantificazione - Controversia - Giurisdizione amministrativa - Sussistenza - Rivalsa del fideiussore che ha pagato il debito per oneri di urbanizzazione - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Eccezione di erronea determinazione degli oneri - Irrilevanza.
Mentre la domanda avente ad oggetto la quantificazione degli oneri di urbanizzazione proposta contro il Comune rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, appartiene alla giurisdizione ordinaria la domanda di regresso avanzata dal fideiussore dopo aver pagato il debito garantito relativo agli oneri di urbanizzazione; data la reciproca autonomia dell'obbligazione principale e di quella di garanzia, l'eccezione di erroneo pagamento superiore al dovuto opposta dal garantito non rileva ai fini dell'attrazione dell'intera questione dedotta nell'ambito della giurisdizione amministrativa, essendo la giurisdizione inderogabile per ragioni di connessione.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 9358 del 20/04/2007
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Competenza civile - continenza di cause – Cass. n. 4089/2007Nozione - Fattispecie.
Sussiste la continenza quando due cause sono caratterizzate da identità di soggetti e titolo e da una differenza soltanto quantitativa dell'oggetto, o quando le stesse sono legate da un rapporto di interdipendenza per contrapposizione o alternatività. (Nella specie, la S.C. ha escluso un nesso di continenza tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal creditore nei confronti del fideiussore e il giudizio promosso da debitore principale e fideiussore per l'accertamento negativo del credito, uniti soltanto da un rapporto di connessione per garanzia ex art. 32 cod. proc. civ.)
Corte di Cassazione Sez. 1, Ordinanza n. 4089 del 21/02/2007
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Procedimenti speciali - procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone - separazione personale dei coniugi - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5304 del 10/03/2006Domanda di divisione dei beni in comunione proposta nel giudizio di separazione - Ipotesi di connessione qualificata - Esclusione - Appello contro il solo capo della relativa sentenza concernente la domanda di divisione - Rito applicabile.
Proposta, nel giudizio di separazione personale tra coniugi, domanda di divisione dei beni in comunione, e ritenuta la stessa ammissibile in primo grado fuori dalle ipotesi di "connessione qualificata" (art.31,32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ.) - per le quali l'art. 40 cod. proc. civ., novellato dalla legge n. 353 del 1990 consente nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi - l'appello contro il solo capo della relativa sentenza concernente la domanda di divisione va proposto con il rito ordinario, cui detta domanda è soggetta, e non già con il rito camerale, previsto con riferimento alla impugnazione delle sentenze in materia di separazione personale.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 5304 del 10/03/2006
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Procedimento civile - intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) - chiamata in garanzia – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 27326 del 12/12/2005)Assicurazione (non obbligatoria) della R.C. - Natura della chiamata ex art. 1917 cod. civ. - Garanzia propria - Fondamento - Conseguenze processuali - Rimessione al giudice della causa principale - Fattispecie.
In tema di assicurazione della responsabilità civile ex art. 1917 cod. civ. (e fuori dell'ambito dell'assicurazione obbligatoria), la posizione dell'assicuratore integra gli estremi della fattispecie della garanzia propria, atteso che il nesso tra la domanda principale del danneggiato e la domanda di garanzia dell'assicurato verso l'assicuratore è riconosciuto sia dalla previsione espressa della possibilità di chiamare in causa l'assicuratore sia dallo stesso regime dei rapporti tra i tre soggetti contenuti nell'art. 1917, secondo comma, cod. civ.. Infatti, nelle ipotesi in cui sia unico il fatto generatore della responsabilità, come prospettata tanto con l'azione principale che con la domanda di garanzia, anche se le ipotizzate responsabilità traggano origine da rapporti o situazioni giuridiche diverse, si versa in un caso di garanzia propria, che ricorre solo ove il collegamento tra la posizione sostanziale vantata dall'attore e quella del terzo chiamato in garanzia sia previsto dalla legge disciplinatrice del rapporto. Ne discende che, qualora la domanda di garanzia venga fatta valere davanti a un giudice diverso da quello in cui il garantito sia stato convenuto in giudizio, la seconda causa va rimessa, per ragioni di connessione, al giudice della causa principale. (Nella specie la S.C., nel dichiarare la competenza del giudice della causa principale, ha anche caducato il provvedimento di sospensione del giudizio adottato, in luogo della invocata rimessione, dal giudice della seconda causa).
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 27326 del 12/12/2005)
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Competenza civile - connessione di cause - Cass. n. 1084/2005Domanda di separazione tra coniugi e domanda di accertamento della proprietà della casa coniugale - Diversità di rito - Connessione - Insussistenza - Conseguenze - Cumulo delle domande - Inammissibilità - Mancanza di connessione - Eccezione della parte o rilievo di ufficio - Termini - Inutile decorso - Effetti - Impugnativa di sentenza su entrambe le domande - Proposizione nelle forme ordinarie (atto di citazione) - Ammissibilità - Tempestiva introduzione - Criteri di individuazione.
La trattazione congiunta di cause soggette a riti differenti può attuarsi, secondo le regole di cui all'art. 40 cod. proc. civ., nel testo modificato dalla legge n. 353 del 1990, soltanto se tali cause siano connesse ai sensi degli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 cod. proc. civ. Pertanto, non è possibile il cumulo in un unico processo della domanda di separazione giudiziale di coniugi, soggetta al rito camerale, e di quella di accertamento della proprietà della casa coniugale, soggetta a rito ordinario, trattandosi di domande non legate da vincoli di connessione, ma autonome e distinte l'una dall'altra. Peraltro, in analogia a quanto disposto dal secondo comma dell'art. 40 cod .proc. civ. - a norma del quale la connessione non può essere eccepita dalle parti né rilevata di ufficio dopo la prima udienza, e la rimessione non può essere ordinata quando lo stato della causa principale o preventivamente proposta non consenta la esauriente trattazione e decisione delle cause connesse -, nei medesimi termini può essere eccepita dalle parti e rilevata di ufficio la mancanza di una ragione di connessione idonea, ai sensi dello stesso art. 40, terzo comma, ad attrarre nel rito ordinario domande soggette l'una al rito ordinario e l'altra ad un rito speciale, diverso da quello proprio delle controversie di lavoro. Ne consegue che, ove ciò non avvenga, non si verifica, nel caso di impugnativa di decisione relativa anche alla domanda di divisione della comunione, oltre che a quella di separazione di coniugi, un effetto espansivo del rito speciale prescritto per l'appello, con riguardo alla seconda, dall'art. 4, comma dodicesimo, della legge n. 898 del 1970, come modificato dall'art. 8 della legge n. n. 74 del 1987, poiché, in siffatta ipotesi, le regole del processo contenzioso ordinario …...