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Periodi di detenzione o condanne - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 16560 del 23/02/2023 Ud. (dep. 18/04/2023) Rv. 284525 - 01

Reato continuato - Reato continuato e reato permanente - Periodi di detenzione o condanne - Interruzione della permanenza - Continuazione tra condotte precedenti e successive alla condanna o alla detenzione - Associazione di tipo mafioso -Possibilità.

 

In tema di associazione di tipo mafioso, il principio secondo cui l'identità del disegno criminoso del reato continuato viene meno per fatti imprevedibili, quali la detenzione o la condanna, non trova applicazione automatica, essendo tali eventi accettati come eventualità prevedibili in contesti criminosi del genere, sicché, in tal caso, il vincolo della continuazione può essere egualmente riconosciuto se vi è prova che il segmento della condotta associativa successiva ad un evento interruttivo, costituito da fasi di detenzione o da condanne, trovi la sua spinta psicologica nel pregresso accordo in favore del sodalizio criminoso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che nella decisione gravata non fosse stata adeguatamente valutata, onde escludere la continuazione, la circostanza che l'imputato era stato detenuto per circa sei anni ed aveva osservato un positivo percorso rieducativo, senza segnali di collaborazione con il sodalizio di riferimento).

 

Reato