Reato - circostanze - attenuanti comuni - suggestione di folla in tumulto - Nozione - Requisiti - Nesso di causalità psichica - Necessità.
L'attenuante di avere agito per suggestione di una folla in tumulto, di cui all'art. 62, n. 3, cod. pen., si configura nel caso in cui l'agente, che non abbia avuto in precedenza l'intenzione di commettere il reato, si trovi in un determinato luogo, tra una moltitudine di persone in un diffuso stato di agitazione ed eccitazione collettiva e sussista, inoltre, un nesso di causalità psichica tra la suggestione derivante dalla folla e la condotta illecita. (Conf.: n.10234 del 1988, Rv.179472- 01)
Reato