Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Rimedio risarcitorio conseguente alla violazione dell'art. 3 CEDU ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. - Intervenuta espiazione della pena al momento dell'entrata in vigore del d.l. n. 92 del 2014 - Tardività della richiesta - Configurabilità - Termine semestrale di decadenza - Individuazione.
In tema di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'art. 3 CEDU nei confronti di detenuti o internati, è inammissibile per tardività la richiesta risarcitoria proposta, ex art. 35-ter ord. pen., allorquando risultino decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del d.l. 26 giugno 2014, n. 92, nel caso in cui si riferisca a periodi di pena espiati antecedentemente all'entrata in vigore del decreto stesso.
Istituti di prevenzione e di pena