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Avvocato - albo - cancellazione - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 7402 del 20/03/2025

Cancellazione d’ufficio dall’albo degli avvocati - Ricorso al C.N.F. - Natura giurisdizionale - Applicabilità dell'art. 59 r.d. n. 37 del 1934 - Deposito presso gli uffici o notifica al COA o notifica al medesimo Consiglio - Necessità - Deposito presso il C.N.F. - Irritualità - Conseguenze.

Il ricorso al Consiglio Nazionale Forense avverso il provvedimento di cancellazione d'ufficio dall'albo professionale ha natura giurisdizionale e - in applicazione dell'art. 59 r.d. n. 37 del 1934, richiamato dall'art. 36, comma 1, della l. n. 247 del 2012 - si propone mediante deposito presso i locali del Consiglio dell'Ordine ovvero notifica al medesimo Consiglio, mentre deve ritenersi irrituale il suo deposito presso il C.N.F., il quale, peraltro, non ne determina l'intempestività se seguito da rituale deposito (o notifica) al Consiglio dell'Ordine entro il termine per la proposizione del gravame.