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2728. Prova contro le presunzioni legali.

Art.2728. Prova contro le presunzioni legali.

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Documenti collegati:

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - malattie professionali - rapporto con le lavorazioni - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12595 del 08/05/2024 (Rv. 670906-01)
Riconoscimento benefici vittime del dovere ex art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005 - Rischio tipizzato - Esposizione ad uranio impoverito - Correlazione concausale con la patologia - Oneri probatori. In tema di riconoscimento dei benefici per le vittime del dovere ex art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, in presenza di rischio tipizzato - nella specie da esposizione ad uranio impoverito - e di correlazione concausale con la patologia sofferta dal lavoratore, è onere del datore dimostrare l'efficacia causale esclusiva di fattori patogeni extralavorativi idonei a superare la presunzione legale di eziologia professionale. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 12595 del 08/05/2024 (Rv. 670906-01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2728 …...
Pagamenti con mezzi anormali – Cass. n. 14390/2023
Prova civile - prove indiziarie - presunzioni (nozione) – legali - fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Revocatoria fallimentare - Pagamenti con mezzi anormali ex art. 67, comma 1, n. 2 l.fall. - Mancata prova della cd. "inscientia decoctionis" - Conoscenza dello stato di insolvenza anche con riferimento ai coevi pagamenti riconducibili all'art. 67, comma 2, l.fall. - Sussistenza - Fattispecie.  In materia di revocatoria fallimentare, una volta accertata l'effettuazione dei pagamenti con mezzi anormali, ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 2 l.fall., senza che il creditore abbia fornito la prova della "inscientia decoctionis", la sua conoscenza dello stato di insolvenza deve essere considerata accertata in concreto anche in riferimento alla domanda di revoca di pagamenti riconducibili al secondo comma della medesima disposizione, collocati nello stesso arco temporale. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva sostenuto l'esistenza di un diverso valore probatorio della presunzione legale "iuris tantum" di cui all'art. 2728 c.c., collegata all'anormalità del pagamento, rispetto alla presunzione semplice di cui all'art. 2727 c.c.). Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 14390 del 24/05/2023 (Rv. 667925 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2728   Corte Cassazione 14390 2023 …...
Ampia facoltà di prova anche a mezzo di presunzioni semplici – Cass. n. 24931/2022
Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - in genere - Accertamento fondato su parametri e studi di settore - Natura - Sistema di presunzioni semplici - Formazione - Scostamento dagli "standards" in sé considerati - Sufficienza - Esclusione - Contraddittorio con il contribuente - Necessità - Accertamento in sede amministrativa - Oneri del contribuente e dell'Ufficio - Riparto - Giudizio tributario - Contribuente - Eccezioni formulate in sede amministrativa - Natura vincolante - Esclusione - Ampia facoltà di prova anche a mezzo di presunzioni semplici - Disponibilità - Mancata risposta all'invito al contraddittorio - Conseguenze.   La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è "ex lege" determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in sé considerati - meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività - ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento, con il contribuente. In tale sede, quest'ultimo ha l'onere di provare, senza limitazione alcuna di mezzi e di contenuto, la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in esame, mentre la motivazione dell'atto di accertamento non può esaurirsi nel rilievo dello scostamento, ma deve essere integrata con la dimostrazione dell'applicabilità in concreto dello "standard" prescelto e con le ragioni per le quali sono state disattese le contestazioni sollevate dal contribuente. L'esito del contraddittorio, tuttavia, non condiziona l'impugnabilità dell'accertamento, potendo il giudice tributario liberamente valutare tanto l'applicabilità degli "standards" al caso concreto, da dimostrarsi dall'ente impositore, quanto la controprova offerta dal contribuente che, al riguardo, non è vincolato alle eccezioni sollevate nella fase del procedimento amministrativo e dispone della più ampia facoltà, incluso il ricorso a presunzioni semplici, anche se non abbia …...
Locazione immobiliare – Cass. n. 12384/2022
Locazione - obbligazioni del locatore - mantenimento della cosa in buono stato locativo - Locazione immobiliare - Presunzione ex art. 1590, comma 2, c.c. - Prova contraria - Carattere rigoroso della stessa - Necessità - Fattispecie.   La presunzione di cui all'art. 1590, comma 2, c.c., secondo la quale, in mancanza di descrizione delle condizioni dell'immobile alla data della consegna, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato locativo, può essere vinta solo attraverso una prova rigorosa. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento di un contratto di affitto di fondo rustico, sul presupposto che non potesse essere attribuita con certezza all'affittuario la responsabilità per il danneggiamento dei muretti e per la sottrazione del pietrisco e degli alberelli, non essendo dato conoscere lo stato dei luoghi al momento della stipula del contratto). Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 12384 del 15/04/2022 (Rv. 664810 - 02) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1590, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2728   Corte Cassazione 12384 2022 …...
Nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio – Cass. n. 33596/2021
Contratti di borsa - in genere - Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi - Finalità - Nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio - Presunzione legale - Sussistenza - Prova contraria - Contenuto - Fattispecie.   In tema di intermediazione finanziaria, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario finanziario sono preordinati al fine di favorire scelte realmente consapevoli da parte dell'investitore, sussistendo pertanto una presunzione legale in ordine alla esistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio all'investitore, in relazione alla quale l'intermediario può offrire prova contraria che, però, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio del cliente, desunta da scelte pregresse intrinsecamente rischiose, poiché anche l'investitore speculativamente orientato, e disponibile ad assumere rischi elevati, deve poter valutare la sua scelta nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che l'intermediario gli deve segnalare. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto esistente la menzionata prova contraria, avendo gli investitori acquistato, in un momento successivo e presso un altro intermediario, gli stessi titoli rispetto ai quali avevano lamentato il danno da inadempimento degli obblighi informativi). Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Ordinanza n. 33596 del 11/11/2021 (Rv. 663105 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2728   Corte Cassazione 33596 2021 …...
Diritto alla maggiorazione contributiva da esposizione all'amianto – Cass. n. 27761/2020
Previdenza (assicurazioni sociali) - contributi assicurativi - Diritto alla maggiorazione contributiva da esposizione all'amianto - Prescrizione - Decorrenza - Atti ministeriali di indirizzo e coordinamento - Presunzione legale di conoscenza - Esclusione - Fattispecie. Ai fini della decorrenza della prescrizione del diritto al riconoscimento dei benefici previdenziali previsti dall'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992 per l'esposizione ad amianto, non sussiste la presunzione assoluta di conoscenza dell'atto ministeriale di indirizzo e coordinamento, con il quale il Ministero del lavoro riconosce l'esposizione qualificata di tutti gli addetti operanti in determinati reparti, né può presumersi la conoscenza da parte del lavoratore di avere svolto la sua attività in stabilimento o in reparto con nota esposizione quotidiana alle emissioni di amianto, rientrante tra quelli indicati nell'atto di indirizzo, non esistendo alcun riferimento normativo che confermi la ricorrenza di una presunzione legale, assoluta o relativa, in ordine a tali due circostanze.(In attuazione del predetto principio, la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva dichiarato la prescrizione decennale del diritto del lavoratore ad ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali da amianto con decorrenza dalla data dell'atto ministeriale che riconosceva l'esposizione qualificata di tutti gli addetti operanti nel reparto oligofrene dello stabilimento, in cui prestava le sue funzioni il lavoratore, ritenendo presunta la conoscenza dell'atto di indirizzo e notoria l'appartenenza del reparto tra quelli indicati nell'atto di indirizzo). Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 27761 del 03/12/2020 Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2728 corte cassazione 27761 2020 …...
Limitazioni legali della proprietà' - rapporti di vicinato - Cass. n. 25082/2020
Proprietà' - limitazioni legali della proprietà' - rapporti di vicinato - norme di edilizia - violazione - effetti - sospensione dei lavori - risarcimento del danno - Distanze legali tra costruzioni - Violazione - Risarcimento del danno - Pregiudizio al diritto di proprietà - Presunzione "iuris tantum". La violazione della prescrizione sulle distanze tra le costruzioni, attesa la natura del bene giuridico leso, determina un danno in "re ipsa”, con la conseguenza che non incombe sul danneggiato l'onere di provare la sussistenza e l’entità concreta del pregiudizio patrimoniale subito al diritto di proprietà, dovendosi, di norma, presumere, sia pure "iuris tantum", tale pregiudizio, fatta salva la possibilità per il preteso danneggiante di dimostrare che, per la peculiarità dei luoghi o dei modi della lesione, il danno debba, invece, essere escluso. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25082 del 09/11/2020 (Rv. 659708 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0872, Cod_Civ_art_0873, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2728 rapporti di vicinato norme di edilizia corte cassazione 25082 2020 …...
Validità della presunzione - Requisiti - Dati meramente ipotetici – Cass. n. 20342/2020
Prova civile - prove indiziarie - presunzioni (nozione) -Validità della presunzione - Requisiti - Dati meramente ipotetici - Insufficienza. Una presunzione giuridicamente valida non può fondarsi su dati meramente ipotetici, ma, trattandosi di una deduzione logica, deve essere desunta da fatti certi sulla base di massime di esperienza o dell'"id quod plerumque accidit"; al contrario, la congettura è una mera supposizione che si ricava da fatti incerti in via di semplice ipotesi. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20342 del 28/09/2020 (Rv. 659250 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2728, Cod_Civ_art_2729 CORTE CASSAZIONE 20342 2020 …...
Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi - Cass. n. 16126/2020
Contratti di borsa - Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi - Inottemperanza - Conseguenze - Nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio - Sussistenza - Presunzione legale relativa - Prova contraria - Limiti - Fattispecie. Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati(In attuazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato una banca al risarcimento dei danni subiti da un cliente per l'acquisto di bond Cirio, avendo ritenuto determinante per la formazione del consenso di quest'ultimo l'inadempimento ai propri obblighi informativi da parte dell'istituto di credito, che non aveva dedotto l'intervento di fattori causali esterni, autonomamente idonei a determinare l'evento dannoso). Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16126 del 28/07/2020 (Rv. 658562 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2056, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2728 corte cassazione 16126 2020 …...
Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - Cass. n. 14020/2020
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - indennita' - di fine rapporto di lavoro - Insolvenza del datore di lavoro - Intervento del Fondo di garanzia presso l'INPS - Datore di lavoro non soggetto a fallimento - Onere di diligenza del lavoratore - Oggetto - Limiti temporali - Esclusione - Estensione oggettiva e soggettiva - Modalità - Onere di escussione dei soci di società di capitali cancellata dal registro delle imprese - Sussistenza - Condizioni. L'intervento del Fondo di garanzia istituito presso l'INPS per la realizzazione dei crediti di lavoro nei confronti del datore di lavoro inadempiente che non sia assoggettabile alle procedure concorsuali - previsto dall'art. 2, comma 5, della l. n. 297 del 1982 e dall'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 80 del 1992 - rispondendo ad un'esigenza di socializzazione del rischio da inadempimento e da insolvenza che pone a carico dell'ente previdenziale, cui spetta il diritto di surroga, i rischi connessi alla procedura di recupero del credito, è subordinato all'assolvimento, da parte del lavoratore, dell'onere di agire "in executivis" nei confronti del datore di lavoro secondo un criterio che va conformato, sia nei tempi che nei modi, alla misura dell'ordinaria diligenza nell'esercizio dell'azione esecutiva individuale; ne consegue che il lavoratore non è tenuto ad esperire l'esecuzione in tempi prestabiliti, ma solo al rispetto di quelli relativi al procedimento previdenziale, e può limitarsi ad intraprendere una delle possibili forme di esecuzione, con l'onere, in caso di esito infruttuoso di quella prescelta, di compiere ulteriori attività di ricerca dei beni solo allorché si prospetti la possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa e ragionevole. Tale ultima ipotesi, escluso un onere indistinto di ricerca di beni e/o condebitori, si verifica, dal punto di vista oggettivo, in presenza di beni che risultano dagli atti agevolmente aggredibili, senza un particolare dispendio economico e temporale, e dal punto di vista soggettivo, in presenza di altri condebitori solidalmente e illimitatamente responsabili oppure, in caso di soci limitatamente responsabili di una società di capitali cancellata ed estinta, allorché risulti positivamente dimostrato che …...
Accertamenti bancari - Dati emergenti dai conti correnti bancari -Cass. n. 13112/2020
Tributi (in generale) - accertamento tributario (nozione) - in genere - Accertamenti bancari - Dati emergenti dai conti correnti bancari - Presunzione legale in favore dell'erario - Natura - Onere della prova contraria - A carico del contribuente - Contenuto - Doveri del giudice. In tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art. 2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze. Corte di Cassazione Sez. 5 - , Sentenza n. 13112 del 30/06/2020 (Rv. 658392 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2728, Cod_Civ_art_2727 corte cassazione 13112 2020 …...
Contratti di borsa - Intermediazione finanziaria - Obblighi informativi – Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 7905 del 17/04/2020 (Rv. 657681 - 01)
Inottemperanza - Conseguenze - Nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio -Sussistenza - Presunzione legale relativa - Prova contraria - Limiti. Dalla funzione sistematica assegnata all'obbligo informativo gravante sull'intermediario finanziario, preordinato al riequilibrio dell'asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell'investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell'intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati. Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 7905 del 17/04/2020 (Rv. 657681 - 01) Riferimenti normativi Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2728 …...
Accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - poteri degli uffici delle imposte
Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - poteri degli uffici delle imposte - in genere - indagini bancarie - reddito degli agenti e rappresentanti di commercio - qualificazione - reddito d'impresa - fondamento e conseguenze - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30211 del 22/11/2018 In tema di indagini bancarie, ai fini dell'operatività della presunzione di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973, i redditi degli agenti e dei rappresentanti di commercio devono essere considerati redditi d'impresa, perché riguardano l'esercizio di attività commerciale, in conformità a quanto disposto dall'art. 2195 c.c., sicché, nei confronti di tali contribuenti detta presunzione opera sia con riferimento ai versamenti che ai prelevamenti risultanti dalle verifiche effettuate sulle movimentazioni del conto corrente. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30211 del 22/11/2018   …...
Mandato - "post mortem" - presunzione di onerosità - Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17384 del 03/07/2018
Natura relativa - Prova contraria - Inferenza dalle circostanze del rapporto - Ammissibilità - Fattispecie. La presunzione di onerosità del mandato, stabilita dall'art. 1709 c.c., ha carattere relativo e può essere superata dalla prova della sua gratuità, desumibile dalle circostanze del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata, che aveva ritenuto superata la detta presunzione alla luce delle relazioni di parentela intercorrenti fra le parti). Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 17384 del 03/07/2018 …...
Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - risarcimento del danno - azione per il risarcimento dei danni – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22415 del 26/09/2017
Richiesta di risarcimento all'assicuratore (o impresa designata o ina) – modalità - Denuncia di sinistro stradale (art. 5 legge 26 febbraio 1977 n. 39, ratione temporis applicabile) - Trasmissione all'assicuratore prima dell'instaurazione del giudizio nei suoi confronti - Necessità - Denuncia congiunta - Presunzione di veridicità - Sussistenza - Valore indiziario - Condizioni. La denuncia di sinistro stradale (cui sia applicabile "ratione temporis" l'art. 5 della l. n. 39 del 1977 n. 39), deve esser trasmessa, pur senza la prefissione di un termine, all'assicuratore prima di citarlo in giudizio, non solo per informarlo (artt. 1334 e 1913 c.c.) delle circostanze, modalità e conseguenze del sinistro, onde consentirgli la liquidazione stragiudiziale del danno derivatone, ma anche, nel caso di denuncia congiunta, ai fini della presunzione, fino a prova contraria a carico di esso assicuratore, della veridicità delle dichiarazioni ivi contenute; se invece il modulo di constatazione amichevole è portato per la prima volta a conoscenza dell'assicuratore nel corso del giudizio nei suoi confronti, le predette dichiarazioni hanno valore soltanto indiziario. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22415 del 26/09/2017   …...
Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - malattie professionali - rapporto con le lavorazioni - Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 13024 del 24/05/2017
Malattie professionali tabellate - Onere della prova a carico del lavoratore - Contenuto - Prova del nesso di causalità - Esclusione - Malattie correlate all’asbesto - Natura monofattoriale - Contenuto della previsione tabellare - Onere della prova contraria a carico dell’INAIL - Contenuto. In tema di assicurazione contro le malattie professionali, quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch’essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge ove la malattia stessa si sia manifestata entro il periodo anch'esso indicato in tabella. Per le malattie correlate all’asbesto, definite monofattoriali, il fattore di rischio è previsto nella tabella in termini ampi, senza indicazioni di soglie quantitative, qualitative e temporali, sicché è da ritenere che l’ordinamento abbia compreso nel giudizio di correlazione causale tra i due termini sopra indicati anche l’apporto concausale. Ne consegue che l’INAIL può fornire la prova contraria, dimostrando l'intervento causale di fattori patogeni extralavorativi, dotati di efficacia esclusiva, idonei a superare la predetta presunzione legale di eziologia professionale. Corte di Cassazione Sez. L - , Ordinanza n. 13024 del 24/05/2017   …...
Tributi erariali diretti - accertamento delle imposte sui redditi (tributi posteriori alla riforma del 1972) - accertamenti e controlli - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10242 del 26/04/2017
Accertamento con metodo induttivo - Periodo anteriore all'approvazione degli studi di settore - Parametri presuntivi ex art. 3, comma 181, della l. n. 549 del 1995 - Applicazione ai dati esposti dal singolo contribuente - Sufficienza - Necessità di ulteriori elementi di prova - Esclusione - Prova contraria da parte del contribuente - Possibilità. L'ufficio che procede ad accertamento dell'imposta sui redditi ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 600 del 1973, avvalendosi, ai sensi dell'art. 3, comma 181, della l. n. 549 del 1995, dei parametri per la determinazione presuntiva dei ricavi, dei compensi e del volume d'affari previsti dal successivo comma 184, e poi specificati dal D.P.C.M. 29 gennaio 1996, non deve apportare alcun elemento atto a confortare il proprio diverso accertamento, perché quelli considerati nell'elaborazione dei parametri stessi e l'applicazione di questi ai dati esposti dal singolo contribuente hanno già i caratteri della presunzione legale, quali richiesti dal comma 1 dell'art. 2728 c.c., e sono, di per sé, idonei a fondare un corrispondente accertamento, restando comunque consentito al contribuente di provare, anche con presunzioni, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, l'inapplicabilità dei parametri alla sua posizione reddituale. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10242 del 26/04/2017   …...
Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - malattie professionali - rapporto con le lavorazioni – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23653 del 21/11/2016
Lavorazione tabellata - Presunzione legale di eziologia professionale - Sussistenza - Malattia ad eziologia multifattoriale - Limiti e modalità applicative della presunzione - Neoplasia ritenuta dalla scienza medica di possibile origine professionale - Prova contraria a carico dell'I.N.A.I.L. - Contenuto - Fattispecie. Dall'inclusione nelle apposite tabelle sia della lavorazione che della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) deriva l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale della patologia sofferta dall'assicurato, con il conseguente onere di prova contraria a carico dell'I.N.A.I.L., quale è, in particolare, la dipendenza dell'infermità da una causa extralavorativa oppure il fatto che la lavorazione non abbia avuto idoneità sufficiente a cagionare la malattia, di modo che, per escludere la tutela assicurativa è necessario accertare, rigorosamente ed inequivocabilmente, che vi sia stato l'intervento di un diverso fattore patogeno, che da solo o in misura prevalente, abbia cagionato o concorso a cagionare la tecnopatia. Tale regola deve essere, tuttavia, temperata in caso di malattia, come quella tumorale, ad eziologia multifattoriale, nel senso che la prova del nesso causale non può consistere in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma deve consistere nella concreta e specifica dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso, con la precisazione che in presenza di forme tumorali che hanno o possono avere, secondo la scienza medica, un'origine professionale, la presunzione legale quanto a tale origine torna ad operare, sicché l'I.N.A.I.L. può solo dimostrare che la patologia tumorale, per la sua rapida evolutività, non è ricollegabile all'esposizione a rischio, in quanto quest'ultima sia cessata da lungo tempo. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, sulla base di nuova ctu in detta fase, aveva escluso che la patologia tumorale fosse ricollegabile all'espletamento di attività lavorativa svolta in cantiere edile). Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23653 del 21/11/2016   …...
Tributi (in generale) - accertamento tributario - in genere (nozione) - certalex – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 14288 del 13/07/2016
Parametri o studi di settore - Efficacia - Presupposto per l'accertamento analitico induttivo - Contraddittorio con il contribuente - Onere probatorio del contribuente e dell'ente impositore - Ripartizione. I parametri o studi di settore previsti dall'art. 3, commi 181 e 187, della l. n. 549 del 1995, rappresentando la risultante dell'estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rilevano valori che, quanto eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico-induttivo, ex art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, contenziosa, incombe l'onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all'ente impositore fa carico la dimostrazione dell'applicabilità dello "standard" prescelto al caso concreto oggetto di accertamento. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.). Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 14288 del 13/07/2016   …...
Tributi (in generale) - accertamento tributario - in genere (nozione) - certalex – Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 14288 del 13/07/2016
Parametri o studi di settore - Efficacia - Presupposto per l'accertamento analitico induttivo - Contraddittorio con il contribuente - Onere probatorio del contribuente e dell'ente impositore - Ripartizione. I parametri o studi di settore previsti dall'art. 3, commi 181 e 187, della l. n. 549 del 1995, rappresentando la risultante dell'estrapolazione statistica di una pluralità di dati settoriali acquisiti su campioni di contribuenti e dalle relative dichiarazioni, rilevano valori che, quanto eccedono il dichiarato, integrano il presupposto per il legittimo esercizio da parte dell'Ufficio dell'accertamento analitico-induttivo, ex art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, che deve essere necessariamente svolto in contraddittorio con il contribuente, sul quale, nella fase amministrativa e, soprattutto, contenziosa, incombe l'onere di allegare e provare, senza limitazioni di mezzi e di contenuto, la sussistenza di circostanze di fatto tali da allontanare la sua attività dal modello normale al quale i parametri fanno riferimento, sì da giustificare un reddito inferiore a quello che sarebbe stato normale secondo la procedura di accertamento tributario standardizzato, mentre all'ente impositore fa carico la dimostrazione dell'applicabilità dello "standard" prescelto al caso concreto oggetto di accertamento. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.). Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 14288 del 13/07/2016   …...
tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) - accertamento e riscossione - accertamento induttivo - Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17298 del 30/07/2014
Presupposti - Presunzione di cessione di beni senza fattura, ex art. 53 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Ricorso all'accertamento induttivo ai sensi dell'art. 55 dello stesso d.P.R. - Legittimità. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17298 del 30/07/2014 In tema di IVA, il mancato rinvenimento, nei locali in cui il contribuente esercita la sua attività, di beni, risultanti in carico all'azienda in forza di acquisto, importazione o produzione, pone, ai sensi dell'art. 53 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e dell'art. 2728 cod. civ., una presunzione legale di cessione senza fattura dei beni medesimi, che può essere vinta solo se il contribuente fornisca la prova di una diversa destinazione, e che legittima il ricorso, da parte dell'ufficio, al metodo di accertamento induttivo ex art. 55, secondo comma, n. 2, del citato d.P.R. n. 633 del 1972. Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 17298 del 30/07/2014   …...
mandato - presunzione di onerosità - Cass. n. 14682/2014
Natura relativa - Prova contraria - Inferenza dalle circostanze del rapporto - Ammissibilità. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14682 del 27/06/2014 La presunzione di onerosità del mandato, stabilita "iuris tantum" dall'art. 1709 cod. civ., può essere superata dalla prova della sua gratuità, desumibile anche dalle circostanze del rapporto, come la qualità del mandatario, le relazioni che intercedono fra questi e il mandante, il contegno delle parti, anteriore e successivo allo svolgimento delle prestazioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14682 del 27/06/2014 Riferimenti normativi:Cod. Civ. art. 1709Cod. Civ. art. 2697Cod. Civ. art. 2728   _____________________________________ Procura Mandato Corte Cassazione 14682 2014 …...
Area condominiale - Spazio esterno al fabbricato -Cortile -Criteri individuazione - Cassazione , sez. II civile, sentenza 29.10.2003 n. 16241
Condominio -  Area condominiale - Spazio esterno al fabbricato - Cortile -Criteri individuazione - Cassazione , sez. II civile, sentenza 29.10.2003 n. 16241 Civile e procedura - Condominio -   Area condominiale - Spazio esterno al fabbricato -Cortile - Criteri individuazione (Cassazione , sez. II civile, sentenza 29.10.2003 n. 16241)SENTENZASVOLGIMENTO DEL PROCESSOCon la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma ha rigettato la domanda (che in prime cure, era stata invece accolta) con cui il condominio del fabbricato sito in tale città, al civico 4 di via Cxxxxxx, aveva rivendicato, nei confronti dell'IACP, successore dell'INCIS (che a suo tempo aveva costruito l'edificio poi diventato condominiale), la proprietà di un'area di circa 1.500 metri quadrati ad esso adiacente, della quale aveva conservato la esclusiva disponibilità e che aveva affittato ad un commerciante.La Corte territoriale ha escluso che tale area possa essere qualificata condominiale, ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, in particolare che possa essere qualificata come cortile, dal momento che non era stata destinata all'uso comune, e per la stessa ragione che possa considerarsi pertinenza dell'edificio.Il condominio ha chiesto la cassazione di tale sentenza, per quattro motivi, che ha poi illustrato con memoria.L’IACP ha resistito con controricorso.Gli eredi di xxxxxx (xxxxxx, xxxxxx, xxxxxx e xxxxxx), xxxxxx e xxxxxx, che hanno partecipato al giudizio di primo grado facendo proprie le tesi e la domanda del condominio, e sono rimasti contumaci in appello, non hanno svolto attività difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONEIl controricorrente ha eccepito preliminarmente “il difetto di legittimazione attiva del condominio in relazione alla domanda ed al ricorso".L'eccezione è inammissibile perché generica, non avendo l’IACP esposto le ragioni per cui il condominio non è legittimato a rivendicare, nei confronti di terzi, la proprietà di un bene che sostiene essere condominiale. Non è neppure chiaro se tale tesi il controricorrente ha formulato in via di principio, o con riguardo soltanto al caso di specie, e a cosa abbia voluto far riferimento nel negare la detta legittimazione, se in relazione alla domanda, o al ricorso.Con il primo ed il secondo motivo del suo …...

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