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2726. Prova del pagamento e della remissione.

Art.2726. Prova del pagamento e della remissione.

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Documenti collegati:

Confessione giudiziale del debitore in ordine alla simulazione della quietanza – Cass. n. 19283/2022
Obbligazioni in genere - adempimento - pagamento - quietanza - in genere - Confessione giudiziale del debitore in ordine alla simulazione della quietanza - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.   La quietanza, quale dichiarazione di scienza del creditore assimilabile alla confessione stragiudiziale del ricevuto pagamento, può essere superata dall'opposta confessione giudiziale del debitore, che ammetta, nell'interrogatorio formale, di non aver corrisposto la somma quietanzata, dal momento che l'art. 2726 c.c. limita, quanto al fatto del pagamento, la prova per testimoni e per presunzioni, non anche la prova per confessione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto la quietanza di pagamento superata dalla confessione del debitore convenuto, tratta dalla mancata risposta all'interrogatorio formale, in applicazione dell'art. 232 c.p.c.). Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19283 del 15/06/2022 (Rv. 665204 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1199, Cod_Civ_art_2726, Cod_Civ_art_2733, Cod_Civ_art_2735, Cod_Proc_Civ_art_228, Cod_Proc_Civ_art_232   Corte Cassazione 19283 2022 …...
Dichiarazione concernente il pagamento del corrispettivo alla sottoscrizione del contratto - Cass. n. 25774/2020
Prova civile - alla parte - prova civile - confessione - stragiudiziale - alla parte - Dichiarazione concernente il pagamento del corrispettivo alla sottoscrizione del contratto - Efficacia probatoria di confessione stragiudiziale - Esclusione - Ragioni - Fattispecie. La clausola con cui si stabilisce che una parte del corrispettivo venga pagata alla sottoscrizione del contratto non ha natura di dichiarazione unilaterale recettizia con la quale il creditore riconosce di aver riscosso la somma, rilasciando quietanza, ma ha, piuttosto, natura negoziale, in quanto costituisce la programmazione delle modalità di pagamento dell'obbligazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in riferimento alla domanda restitutoria connessa alla risoluzione di un contratto di locazione finanziaria, aveva ritenuto non provato l'avvenuto esborso del "primo corrispettivo" da parte dell'utilizzatore, nonostante la previsione del suo pagamento al momento della sottoscrizione del documento contrattuale). Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 25774 del 13/11/2020 (Rv. 659782 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1199, Cod_Civ_art_1571, Cod_Civ_art_2726, Cod_Civ_art_2733, Cod_Civ_art_2735 corte cassazione 25774 2020 …...
Prova civile - testimoniale - limiti e divieti - pagamento e remissione del debito - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7940 del 20/04/2020 (Rv. 657591 - 01)
Prova civile - Testimoniale - Limiti e divieti - Pagamento e remissione del debito -Limiti di valore - Deroga - Condizioni. Poiché ai sensi dell'art. 2726 c.c. le norme stabilite per la prova testimoniale si applicano anche al pagamento e alla remissione del debito, è ammessa la deroga al divieto della prova testimoniale in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite previsto dall'art. 2721 c.c., ma la deroga è subordinata ad una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta. Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 7940 del 20/04/2020 (Rv. 657591 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2721, Cod_Civ_art_2726 …...
Contratti in genere - simulazione (nozione) - prova – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29540 del 14/11/2019 (Rv. 656242 - 01)
Azione di simulazione di un contratto esperita dal creditore di una delle parti - Dichiarazione di pagamento del prezzo contenuta nel rogito notarile - Inopponibilità al creditore - Fondamento - Valutazione globale e sintetica degli indizi - Censurabilità in sede di legittimità - Limiti. In tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, seppur contenuta nel rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del creditore di una delle parti - ovvero del legittimario, come nel caso di specie - che abbia proposto azione diretta a far valere la simulazione dell'alienazione, poiché questi è terzo rispetto ai soggetti contraenti. Spetta in questo caso al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi a consentire deduzioni che ne discendano secondo l'"id quod plerumque accidit", restando il relativo apprezzamento incensurabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico. Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29540 del 14/11/2019 (Rv. 656242 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1416, Cod_Civ_art_1417, Cod_Civ_art_2726, Cod_Civ_art_2729 SIMULAZIONE CONTRATTI …...
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - Cass. n. 13234/2017
Oneri condominiali - Pagamento - Quietanza rilasciata dall'ex amministratore in favore di un condomino - Simulazione - Posizione del condominio - Prova per testi e per presunzioni della simulazione - Ammissibilità - Soggezione ai limiti di impugnativa ex art. 2732 c.c. - Esclusione - Fondamento. Il condominio, non partecipe ed ignaro dell'accordo simulatorio intervenuto tra un condomino e l’ex amministratore, ove deduca la simulazione delle quietanze relative all'avvenuto pagamento degli oneri condominiali è da considerarsi "terzo" rispetto a quell’accordo, con la conseguenza che può fornire la prova della simulazione "senza limiti", ai sensi del'art. 1417 c.c., e, quindi, sia a mezzo di testimoni, sia tramite presunzioni, dovendosi inoltre escludere che, in dipendenza della natura di confessione stragiudiziale della quietanza, possano valere, riguardo alla sua posizione, i limiti di impugnativa della confessione stabiliti dall'art. 2732 c.c., che trovano applicazione esclusivamente nei rapporti fra il mandatario ed il preteso simulato acquirente. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 13234 del 25/05/2017 _____________________________________ Spese condominiali Corte Cassazione 13234 2017   …...
Contratti in genere - simulazione (nozione) - prova - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 5326 del 02/03/2017
Compravendita - Azione di simulazione proposta dal creditore di uno dei contraenti Effettivo pagamento del prezzo - Onere della prova a carico dell'acquirente - Condizioni - Dichiarazione di pagamento del prezzo contenuta nel rogito notarile - Inopponibilità al creditore - Fondamento. Qualora l’azione di simulazione proposta dal creditore di una delle parti di un contratto di compravendita immobiliare fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione, l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto; tale onere probatorio non può, tuttavia, ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile, in quanto il creditore che agisce per far valere la simulazione è terzo rispetto ai soggetti contraenti. Corte di Cassazione, Sez. 2 , Sentenza n. 5326 del 02/03/2017 SIMULAZIONE CONTRATTI   …...
Prova civile - testimoniale - limiti e divieti - pagamento e remissione del debito - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7090 del 09/04/2015
Limiti legali alla prova testimoniale del pagamento - Operatività per l'"aliunde perceptum" - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7090 del 09/04/2015 L'art. 2726 cod. civ., estendendo al "pagamento" i limiti legali della prova testimoniale dei contratti, si riferisce al pagamento del debito contrattuale oggetto di giudizio, sicché detti limiti non operano per la prova dell'"aliunde perceptum", quale fatto storico esterno a quel debito. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7090 del 09/04/2015     …...
contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente - in genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17732 del 06/08/2014
Contratto bancario regolato in conto corrente - Accreditamenti e prelevamenti - Natura - Conseguenze - Annotazione eseguita per errore - Prova - Limiti - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17732 del 06/08/2014 Nel contratto bancario regolato in conto corrente, gli atti di accreditamento e di prelevamento non sono qualificabili alla stregua di autonomi negozi giuridici o di pagamenti, vale a dire come atti estintivi di obbligazioni, ma si presumono, fino a prova contraria, atti di utilizzazione dell'unico contratto ad esecuzione ripetuta. Ne consegue che i relativi documenti non costituiscono prova di debito o di credito, ma solo della correttezza della posta contabile che concorre al saldo esigibile dall'una o dall'altra parte, onde può esserne dimostrata l'erroneità senza i limiti previsti, per la prova per testi, per presunzioni ed in tema di confessione, rispettivamente, dagli artt. 2725, 2726, 2729, comma secondo, e 2732 cod. civ. (Nella specie, in una controversia per l'accertamento dell'errore commesso da un cassiere, che aveva accreditato al correntista una somma maggiore di quella effettivamente versata, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto provato dalla banca, in via presuntiva, l'errore di scritturazione).   …...

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