Successione testamentaria - testamento in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 4137 del 18/02/2025 (Rv. 673616-01)Revocazione delle disposizioni testamentarie - tacita - distruzione del testamento olografo - prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificazione - onere della prova - disconoscimento - Irreperibilità del testamento olografo di cui si produca una copia informale - Equiparazione alla sua distruzione - Effetti - Presunzione di revoca tacita - Sussistenza - Conseguenze - Mancato disconoscimento della conformità della copia dell'olografo all’originale - Irrilevanza - Prova dell'esistenza del testamento - Ammissibilità - Contenuto - Fattispecie.
L'irreperibilità del testamento olografo, di cui si provi l'esistenza in un certo tempo, mediante la produzione di una copia informale, è equiparabile alla sua distruzione che ingenera una presunzione di revoca dello stesso, non scalfita dal mancato disconoscimento della conformità all'originale - rilevante solo una volta che sia superata la detta presunzione - rispetto alla quale grava su chi vi ha interesse l'onere di provare che esso "fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore" oppure che costui "non ebbe intenzione di revocarlo"; tale prova, salvo che la scomparsa sia dovuta a chi agisce per la ricostruzione del testamento medesimo, può essere data con ogni mezzo, dimostrando l'esistenza dell'olografo al momento della morte ovvero che esso, seppur scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o, comunque, senza alcun concorso della volontà del testatore ovvero, ancora, che la distruzione del testamento da parte di costui non era accompagnata dall'intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto sufficienti, al fine di superare la presunzione di revoca del testamento olografo andato smarrito del quale era stata poi pubblicata una copia, le firme apposte sulle pagine della copia dal de cuius, le dichiarazioni di natura non confessoria rese in sede di interrogatorio formale del notaio che lo aveva pubblicato unitamente alle deposizioni rese dalle sue segretarie, basate queste ultime tuttavia sulle dichiarazioni rese in proprio favore dal predetto notaio e quindi prive di valore probatorio).
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Scioglimento del contratto - rescissione - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10459 del 22/04/2025 (Rv. 674924-01)Simulazione - Contratto a forma libera - Limitazione di cui all'art. 2725 c.c. - Esclusione - Conseguenze - Rapporti tra le parti - Prova per testimoni o presunzioni - Per dimostrare l'illiceità del contratto dissimulato o nelle ipotesi di cui all'art. 2724 c.c. - Ammissibilità - Limiti.
In ipotesi di simulazione relativa concernente un contratto a forma libera non opera la limitazione di cui all'art. 2725 c.c., sicché, nel rapporto tra le parti, potrà essere invocata la prova per testimoni o per presunzioni, sia quando la prova venga richiesta per dimostrare l'illiceità del contratto dissimulato ex art. 1417 c.c., sia quando ricorra una delle condizioni prescritte dall'art. 2724 c.c., che costituiscono eccezioni al divieto di prova testimoniale del patto aggiunto o contrario al contenuto del documento simulato, per il quale si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contestuale ex art. 2722 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10459 del 22/04/2025 (Rv. 674924-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1417, Cod_Civ_art_2725, Cod_Civ_art_2724, Cod_Civ_art_2722 …...
Testimoniale - limiti e divieti - onere della prova - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12579 del 08/05/2024 (Rv. 670935-02)Fatto non contestato - Principio di prova - Superamento del divieto di presunzioni semplici - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Il fatto allegato dalla parte onerata e non contestato dalla controparte può essere legittimamente configurato, sia pur soltanto sul piano endoprocessuale, come un equivalente probatorio del "principio di prova per iscritto" valutabile ai sensi degli artt. 2724, comma 1, n. 1, e 2726 c.c., sul quale è consentita la prova testimoniale, con conseguente superamento del divieto di presunzioni semplici posto dall'art. 2729, comma 2, c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la legittimità dell'uso della prova presuntiva del pagamento dell'intero importo del canone annuo di un contratto di locazione, a fronte della non contestazione in ordine alla sussistenza sia di tale contratto sia di altri pagamenti relativi alla stessa annualità).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12579 del 08/05/2024 (Rv. 670935-02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2724, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Proc_Civ_art_115 …...
Simulazione (nozione) - prova - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3602 del 08/02/2024 (Rv. 670299-01)Simulazione - Negozio soggetto a forma scritta a pena di nullità - Prova testimoniale - Ammissibilità - Limiti - Principio di prova scritta - Provenienza - Dalla parte che chiede la prova o da un terzo - Esclusione.
In tema di simulazione assoluta di un negozio soggetto a forma scritta a pena di nullità, il documento che può costituire principio di prova per iscritto deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede la prova, né da un terzo, e non è necessario un preciso riferimento al fatto controverso, ma l'esistenza di un nesso logico tra lo scritto ed il fatto stesso, dal quale scaturisca la verosimiglianza del secondo.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3602 del 08/02/2024 (Rv. 670299-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1417, Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_2722, Cod_Civ_art_2724, Cod_Civ_art_2725 …...
Prova civile - testimoniale - limiti e divieti - eccezioni - principio di prova scritta Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24903 del 21/08/2023 (Rv. 668918 - 01)Eccezioni al divieto della prova testimoniale - Art. 2724, n.1 c.c. - Nesso logico fra lo scritto e il fatto da provare - Verosimiglianza del fatto storico - Sufficienza - Fattispecie.
In tema di eccezioni al divieto della prova testimoniale, ex art. 2724, n. 1, c.c., il documento costituente principio di prova per iscritto non deve necessariamente contenere un preciso riferimento al fatto controverso, essendo sufficiente che tra lo scritto e il fatto medesimo esista una nesso logico dal quale scaturisca la verosimiglianza del secondo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ammesso la prova testimoniale della simulazione parziale del prezzo del contratto preliminare di vendita, considerando, come principio di prova scritta, l'assegno bancario rilasciato dal promissario acquirente in favore della società promittente venditrice).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 24903 del 21/08/2023 (Rv. 668918 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1414, Cod_Civ_art_2722, Cod_Civ_art_2724 …...
Prova civile - testimoniale - limiti e divieti Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25276 del 25/08/2023 (Rv. 668926 - 01)Eccezioni - principio di prova scritta - Documento con sottoscrizione falsa - Idoneità - Condizioni - Fattispecie.
La falsità accertata della sottoscrizione in calce ad un documento non impedisce di considerarlo un principio di prova per iscritto al fine dell'ammissione, ex art. 2724, n. 1, c.c., della prova testimoniale, laddove la provenienza del documento dalla parte contro cui esso è prodotto sia desumibile in modo plausibile da altre circostanze. (Nella specie, a seguito di una perizia si era accertata la falsità delle sottoscrizioni in calce a documenti di trasporto di cui si allegava l'avvenuta firma da parte del titolare dell'impresa convenuta, ma era plausibile che le firme fossero state apposte dal magazziniere, considerato anche che il timbro sul documento apparteneva alla ditta).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 25276 del 25/08/2023 (Rv. 668926 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2724, Cod_Civ_art_2721 …...
Forma scritta a pena di nullità – Cass. n. 26532/2022Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - forma - Forma scritta a pena di nullità - Prova per testi - Esclusione - Limiti - Poteri officiosi del giudice - Incidenza - Esclusione - Fattispecie.
Il licenziamento è un atto unilaterale per il quale è richiesta la forma scritta "ad substantiam", sicché non è ammissibile la prova per testi, salvo che il relativo documento sia andato perduto senza colpa, né tale divieto può essere superato con l'esercizio officioso dei poteri istruttori da parte del giudice, che può intervenire solo sui limiti fissati alla prova testimoniale dagli artt. 2721, 2722 e 2723 c.c. e non sui requisiti di forma richiesti per l'atto. (Nella specie, la S.C. ha affermato l'inefficacia del licenziamento per difetto di forma in relazione ad una lettera di licenziamento, priva di data certa, escludendo che la forma scritta del recesso datoriale, e la modalità della sua comunicazione, potessero essere provate in via testimoniale).
Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 26532 del 08/09/2022 (Rv. 665480 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1324, Cod_Civ_art_2724, Cod_Civ_art_2725
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26532
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Prova per testimoni del contratto dissimulato – Cass. n. 18434/2022Contratti in genere - simulazione (nozione) - prova - testimoniale - Simulazione relativa - Domanda proposta dalle parti o dai loro eredi - Prova per testimoni del contratto dissimulato - Ammissibilità - Ipotesi - Fattispecie.
In tema di simulazione relativa, qualora la domanda venga proposta dalle parti o dagli eredi, la prova per testi, diretta a dimostrare l'esistenza del negozio dissimulato, è ammessa soltanto nell'ipotesi di cui al n. 3 dell'art. 2724 c.c., ovvero quando s'intenda far valere l'illiceità del negozio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto utilizzabili, ai fini della prova della simulazione di un contratto di affitto agrario, volta a far valere l'illiceità della causa del negozio dissimulato, i verbali di prove testimoniali svolte in altri giudizi fra le stesse parti).
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 18434 del 08/06/2022 (Rv. 665107 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1417, Cod_Civ_art_2724, Cod_Civ_art_2725
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18434
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Procura "ad litem" e contratto di patrocinio – Cass. n. 8863/2021Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - Procura "ad litem" e contratto di patrocinio - Differenze con riguardo alla forma - Conseguenze - Circostanza di avere dato l'incarico al professionista - Prova testimoniale - Ammissibilità.
In tema di attività professionale svolta dagli avvocati, mentre la procura "ad litem" costituisce un negozio unilaterale soggetto a forma scritta, con il quale il difensore viene investito del potere di rappresentare la parte in giudizio, il contratto di patrocinio costituisce un negozio bilaterale, non soggetto a vincoli di forma, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato e del contratto d'opera, di svolgere la sua opera professionale in favore della parte, sicché la circostanza di aver dato l'incarico al professionista può formare oggetto di prova per testimoni.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8863 del 31/03/2021 (Rv. 660993 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1703, Cod_Civ_art_2229, Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_2721, Cod_Civ_art_2724, Cod_Civ_art_2725, Cod_Civ_art_1350, Cod_Proc_Civ_art_082, Cod_Proc_Civ_art_083 …...
Accordi aziendali – Cass. n. 3542/2021Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - contratto collettivo - disciplina (efficacia) - accordi aziendali - Accordi aziendali - Forma scritta - Necessità - Esclusione - Conseguenze - Recesso unilaterale orale - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Prova per testimoni - Ammissibilità.
Il principio di libertà della forma si applica anche all'accordo o al contratto collettivo di lavoro di diritto comune, che pertanto - salvo diversa pattuizione scritta precedentemente raggiunta ai sensi dell'art. 1352 c.c. dalle medesime parti stipulanti - ben possono realizzarsi anche verbalmente o per fatti concludenti; la medesima libertà va quindi ritenuta anche rispetto ai negozi risolutori di detti accordi, come il recesso unilaterale ex art. 1373, comma 2, c.c., la cui prova può essere offerta anche per testimoni.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 3542 del 11/02/2021 (Rv. 660422 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1352, Cod_Civ_art_1373, Cod_Civ_art_2725, Cod_Civ_art_2721, Cod_Civ_art_1372, Cod_Civ_art_2724, Cod_Civ_art_2722, Cod_Civ_art_2723, Cod_Proc_Civ_art_421 …...
Prova dell'esistenza del testamento - distruzione del testamento olografo – Cass. n. 22191/2020Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - verificazione – disconoscimento - Irreperibilità del testamento olografo di cui si produca una copia informale - Equiparazione alla sua distruzione - Effetti - Presunzione di revoca tacita - Sussistenza - Conseguenze - Mancato disconoscimento della conformità della copia dell'olografo all'originale - Irrilevanza - Prova dell'esistenza del testamento - Ammissibilità - Contenuto. Successioni "mortis causa" - successione testamentaria - testamento in genere - revocazione delle disposizioni testamentarie - tacita - distruzione del testamento olografo
L'irreperibilità del testamento olografo, di cui si provi l'esistenza in un certo tempo, mediante la produzione di una copia informale, è equiparabile alla sua distruzione e, pertanto, ingenera una presunzione di revoca dello stesso, non scalfita dal mancato disconoscimento della conformità all'originale - rilevante solo una volta che sia superata la detta presunzione -, rispetto alla quale grava su chi vi ha interesse l'onere di provare che esso "fu distrutto, lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore" oppure che costui "non ebbe intenzione di revocarlo". Tale prova, salvo che la scomparsa sia dovuta a chi agisce per la ricostruzione del testamento medesimo, può essere data con ogni mezzo, dimostrando l'esistenza dell'olografo al momento della morte ovvero che esso, seppur scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o, comunque, senza alcun concorso della volontà del testatore ovvero, ancora, che la distruzione del testamento da parte di costui non era accompagnata dall'intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 22191 del 14/10/2020 (Rv. 659329 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0684, Cod_Civ_art_2727, Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2724, Cod_Civ_art_2725, Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2719
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Riserve Appalto di opere pubbliche - Cass. n. 16700/2020Opere pubbliche (appalto di) - prezzo - contabilita' dei lavori – riserve - Appalto di opere pubbliche - Rapporti di dare e avere - Prova - Onere della riserva - Eccezioni - Comportamenti dolosi o gravemente colposi della P.A. - Prova per testi - Possibilità - Sussistenza - Fattispecie.
OPERE PUBBLICHE
RISERVE
APPALTO
In tema di appalto di opere pubbliche, l'onere della riserva posto a carico dell'appaltatore si estende a tutte le pretese incidenti sul compenso complessivamente dovuto, ad eccezione dei comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione nell'esecuzione di adempimenti amministrativi, quando non incidano direttamente sull'esecuzione dell'opera e risultino quindi indifferenti rispetto alle finalità delle riserve. In tale ultimo caso, dunque, trova applicazione la specifica eccezione al divieto di prova per testimoni, prevista dall'art. 2724, n. 2, c.c., nel caso di impossibilità morale o materiale di procurarsi una prova scritta, eccezione che invece, in tema di riserve, cede, in forza del successivo art. 2725 c.c., rispetto ad ogni prescrizione di forma che la legge imponga per il documento di cui abbia a trattarsi. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che la pretesa dell'appaltatore relativa al risarcimento del danno cagionato dal comportamento illecito dell'ente committente, che avrebbe indotto l'appaltatore ad astenersi dall'iscrizione delle riserve, sia sottratta all'onere della loro preventiva formulazione).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020 (Rv. 658610 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2724, Cod_Civ_art_2725
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Prova civile - testimoniale - limiti e divieti -Cass. n. 16723/2020Prova civile - testimoniale - limiti e divieti - Contratto - Forma scritta richiesta "ad probationem" - Prova per testi - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Assunzione della prova nonostante l'eccepita inammissibilità - Rimedi. Transazione - prova
PROVA TESTIMONIALE
INAMMISSIBILITA'
L'inammissibilità della prova testimoniale di un contratto che deve essere provato per iscritto, ai sensi dell'art. 2725, comma 1, c.c., attenendo alla tutela processuale di interessi privati, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata prima dell'ammissione del mezzo istruttorio; qualora, nonostante l'eccezione di inammissibilità, la prova sia stata ugualmente assunta, è onere della parte interessata opporne la nullità secondo le modalità dettate dall'art. 157, comma 2, c.p.c., rimanendo altrimenti la stessa ritualmente acquisita, senza che detta nullità possa più essere fatta valere in sede di impugnazione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 16723 del 05/08/2020 (Rv. 658630 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2724, Cod_Civ_art_2725, Cod_Proc_Civ_art_157
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16723
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Licenziamento individuale - impugnazioneLavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) – estinzione del rapporto - licenziamento individuale - impugnazione - in genere - proposizione da terzo sprovvisto di procura - ammissibilità - condizioni - successiva ratifica del lavoratore - forma scritta - prova testimoniale - limiti. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23603 del 28/09/2018
>>> In tema di licenziamento individuale, l'impugnativa ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 costituisce un atto negoziale dispositivo e formale che può essere posto in essere unicamente dal lavoratore (oltre che dall'associazione sindacale, cui quest'ultimo aderisca, in forza del rapporto di rappresentanza "ex lege"), da un suo rappresentante munito di specifica procura scritta o da un terzo, ancorché avvocato o procuratore legale, sprovvisto di procura, il cui operato venga successivamente ratificato dal lavoratore medesimo, sempre che la ratifica rivesta la forma scritta e sia portata a conoscenza del datore di lavoro prima della scadenza del termine di sessanta giorni per impugnare; ne consegue l'inammissibilità della prova testimoniale in ordine all'esistenza dell'atto, ai sensi dell'art. 2725, comma 2, c.c., se non nel caso in cui il documento sia andato perduto senza colpa.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 23603 del 28/09/2018 …...
Proprietà - limitazioni legali della proprietà - rapporti di vicinato - distanze legali (nozione) - nelle costruzioni - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20958 del 22/08/2018Costruzione di una terrazza a distanza illegale - Consenso verbale espresso dal proprietario del fondo vicino - Inidoneità alla costituzione della servitù - Necessità della forma scritta "ad substantiam" - Prova testimoniale articolata sul punto – Inammissibilità - Fattispecie.
Il consenso espresso verbalmente dal proprietario di un fondo alla costruzione da parte del vicino di una terrazza a distanza illegale è inidoneo alla costituzione di un vincolo di natura reale, essendo prescritta per la costituzione delle servitù la forma scritta "ad substantiam" (art. 1350, n. 4, c.c.), con la conseguenza che è inammissibile la prova testimoniale articolata sul punto. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che i convenuti avrebbero potuto provare con testimoni l'esistenza di un accordo volto a consentire il posizionamento di un muro invadendo per mt. 0,75 il fondo confinante).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 20958 del 22/08/2018
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Contratti in genere - simulazione (nozione) - prova - in genere - Corte di Cassazione Sez. 2 , Sentenza n. 6262 del 10/03/2017Compravendita immobiliare - Simulazione soggettiva relativa - Onere del prova - Interrogatorio formale – Inammissibilità - Fondamento.
In tema di prova della simulazione di una compravendita immobiliare, contratto che esige la forma scritta "ad substantiam", la mancanza della controdichiarazione osta all'ammissibilità dell'interrogatorio formale, ove rivolto a dimostrare la simulazione soggettiva relativa, giacché la confessione, in cui si risolve la risposta positiva ai quesiti posti, non può supplire al difetto dell'atto scritto, necessario per il contratto diverso da quello apparentemente voluto; viceversa, ove sia diretto a dimostrare la simulazione assoluta del contratto, l'interrogatorio formale è ammissibile, anche tra i contraenti, perché, in tal caso, oggetto del mezzo di prova è l'inesistenza della compravendita.
Corte di Cassazione Sez. 2 , Sentenza n. 6262 del 10/03/2017
SIMULAZIONE
CONTRATTI
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Appalto (contratto di) - in genere (nozione, caratteri, differenze con la vendita, il contratto d'opera ed il contratto di lavoro subordinato, distinzioni) – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16530 del 05/08/2016Forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem" - Necessità - Esclusione - Stipulazione "per facta concludentia" - Ammissibilità - Domanda di ammissione al passivo fallimentare dell'appaltatore - Conseguenze sui mezzi di prova rilevanti.
La stipulazione del contratto d'appalto non richiede la forma scritta "ad substantiam", né "ad probationem", potendo lo stesso essere concluso anche "per facta concludentia", sicché, con riguardo all'effettiva esecuzione delle prestazioni per il cui corrispettivo la parte committente, che se ne assuma creditrice, chieda l'ammissione al passivo del fallimento dell'appaltatore, ben possono assumere rilevanza la prova testimoniale e il verbale "informale" di ricognizione delle opere incompiute dal fallito, se non specificamente contestato dalla curatela (che, nella specie, se ne è servita per l'autonoma quantificazione dei lavori incompiuti), neppure quanto alla sua opponibilità per carenza di data certa.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 16530 del 05/08/2016
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Prova civile - testimoniale - limiti e divieti - eccezioni - impossibilità di prova scritta - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13857 del 07/07/2016Impossibilità morale di procurarsi la prova scritta ex art. 2724, comma 1, n. 2, c.c. - Configurabilità - Condizioni - Valutazione del giudice.
L'impossibilità morale di procurarsi la prova scritta che, ai sensi dell'art. 2724, comma 1, n. 2, c.c., rende ammissibile il ricorso alla prova testimoniale, non è configurabile a fronte della mera astratta posizione di preminenza della persona dalla quale la dichiarazione scritta doveva essere pretesa, o di un vincolo affettivo con la persona stessa, ma non è comunque esigibile l'allegazione di circostanze ostative assolute, sicché tale situazione non può essere negata in presenza di circostanze, anche di dettaglio, particolari o speciali, concorrenti a specificare la situazione di oggettivo impedimento psicologico, dovendosi volgere l'operato del giudice, con specifica sensibilità, alla valutazione delle circostanze allegate, sia in relazione al tipo di rapporto dedotto "inter partes", sia alla possibile incidenza di eventi o situazioni particolari.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13857 del 07/07/2016
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Contratti in genere - simulazione - prova - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13857 del 07/07/2016Simulazione di contratto di trasferimento di quote di partecipazione sociale - Prova nei rapporti tra le parti - Limiti - Interrogatorio formale - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di prova della simulazione di un contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società, il quale non richiede la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", le limitazioni poste, nei rapporti tra le parti contraenti, dall'art. 1417, comma 2, c.c., riguardano soltanto la prova testimoniale (e, correlativamente, quella per presunzioni) ma non l'interrogatorio formale, non essendo prevista per la confessione, che ha carattere di piena prova legale, una disposizione corrispondente a quella della simulazione ed attraverso il cui espletamento può essere utilmente acquisita sia la prova piena della simulazione, in caso di confessione piena e completa, sia un principio di prova, se le risposte sono tali da rendere verosimile la simulazione, sì da rendere ammissibile la prova testimoniale, a norma dell'art. 2724, comma, 1, n. 1, c.c.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13857 del 07/07/2016
SIMULAZIONE
CONTRATTI
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Contratti in genere - simulazione - prova - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13857 del 07/07/2016Simulazione di contratto di trasferimento di quote di partecipazione sociale - Prova nei rapporti tra le parti - Limiti - Interrogatorio formale - Ammissibilità - Fondamento.
In tema di prova della simulazione di un contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società, il quale non richiede la forma scritta "ad substantiam" o "ad probationem", le limitazioni poste, nei rapporti tra le parti contraenti, dall'art. 1417, comma 2, c.c., riguardano soltanto la prova testimoniale (e, correlativamente, quella per presunzioni) ma non l'interrogatorio formale, non essendo prevista per la confessione, che ha carattere di piena prova legale, una disposizione corrispondente a quella della simulazione ed attraverso il cui espletamento può essere utilmente acquisita sia la prova piena della simulazione, in caso di confessione piena e completa, sia un principio di prova, se le risposte sono tali da rendere verosimile la simulazione, sì da rendere ammissibile la prova testimoniale, a norma dell'art. 2724, comma, 1, n. 1, c.c.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13857 del 07/07/2016
SIMULAZIONE
CONTRATTI
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contratti in genere - simulazione - prova - scritta (controdichiarazioni) – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11467 del 03/06/2016Principio di prova scritta ex art. 2724, n. 1, c.c. - Requisiti - Desunzione di un principio di prova scritta dallo stesso atto impugnato per simulazione - Inammissibilità.
In tema di simulazione del contratto, il principio di prova scritta che, ai sensi dell'art. 2724, n. 1, c.c. consente eccezionalmente la prova per testi (e, quindi, presuntiva) deve consistere in uno scritto, proveniente dalla persona contro la quale la domanda è diretta, diverso dalla scrittura le cui risultanze si intendono così sovvertire e contenente un qualche riferimento al patto che si deduce in contrasto con il documento, sicché lo stesso non può desumersi dal medesimo atto impugnato per simulazione, non ricorrendo alcun riferimento o collegamento logico, in contrasto con il documento, tra il negozio asseritamente simulato e quello sottostante.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 11467 del 03/06/2016
SIMULAZIONE
CONTRATTI
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Lavoro - lavoro subordinato - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - forma - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11479 del 03/06/2015 Forma scritta a pena di nullità - Prova per testi - Esclusione - Limiti - Poteri officiosi del giudice - Incidenza - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11479 del 03/06/2015
Il licenziamento è un atto unilaterale per il quale è richiesta la forma scritta "ad substantiam", sicché non è ammissibile la prova per testi, salvo che il relativo documento sia andato perduto senza colpa, né tale divieto può essere superato con l'esercizio officioso dei poteri istruttori da parte del giudice, che può intervenire solo sui limiti fissati alla prova testimoniale dagli artt. 2721, 2722 e 2723 cod. civ. e non sui requisiti di forma richiesti per l'atto.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 11479 del 03/06/2015
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prova civile - testimoniale - limiti e divieti - eccezioni - perdita del documento - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1944 del 29/01/2014Perdita di documento affidato a terzi - Incolpevolezza - Requisiti - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1944 del 29/01/2014
In tema di prova testimoniale, agli effetti degli artt. 2724, n. 3, e 2725 cod. civ., la perdita del documento non può ritenersi incolpevole solo perché esso è stato affidato a terzi, dovendo risultare, viceversa, in ragione dello sfavore legislativo per la testimonianza su particolari contratti, che il comportamento dell'affidante sia stato adeguato e che l'affidatario sia esente da colpa.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1944 del 29/01/2014
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Prova civile - testimoniale - limiti e divieti - contratti - forma scritta "ad probationem" – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7765 del 30/03/2010Prova testimoniale - Inammissibilità - Rilevabilità d'ufficio - Esclusione - Eccezione tempestiva ex art. 157 cod. proc. civ. - Necessità - Fondamento.
L'inammissibilità della prova per testi nei contratti, derivante dalla previsione della forma scritta "ad probationem", non attiene all'ordine pubblico ma alla tutela d'interessi privati, per cui non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata, entro il termine previsto dall'art. 157, secondo comma, cod. proc. civ., nella prima istanza o difesa successiva al suo configurarsi.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7765 del 30/03/2010
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