2717. Valore probatorio di altre copie.
Codice Civile Libro Sesto: DELLA TUTELA DEI DIRITTI Titolo II: DELLE PROVE Capo II: DELLA PROVA DOCUMENTALE Sezione I: DELL'ATTO PUBBLICO Sezione II: DELLA SCRITTURA PRIVATA Sezione III: DELLE SCRITTURE CONTABILI DELLE IMPRESE SOGGETTE A REGISTRAZIONE Sezione IV: DELLE RIPRODUZIONI MECCANICHE Sezione V: DELLE TAGLIE O TACCHE DI CONTRASSEGNO Sezione VI: DELLE COPIE DEGLI ATTI Art.2717. Valore probatorio di altre copie.
Art. 2717. Valore probatorio di altre copie.
1. Le copie rilasciate da pubblici ufficiali fuori dei casi contemplati dagli articoli precedenti hanno l'efficacia di un principio di prova per iscritto.
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Documenti collegati:
Attestazione di conformità di una copia all'originale – Cass. n. 41667/2021
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - sottoscrizione - autenticazione - Attestazione di conformità di una copia all'originale - Condizioni - Provenienza da soggetto autorizzato - Necessità - Ufficio amministrativo del Comune - Esclusione.
L'attestazione di conformità all'originale della copia di una scrittura privata può essere idonea ad escludere l'efficacia del disconoscimento della controparte solo se la predetta attestazione provenga da uno dei soggetti a ciò espressamente autorizzati dalla legge, fra i quali non rientra l'ufficio amministrativo del Comune.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 41667 del 27/12/2021 (Rv. 663455 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2714, Cod_Civ_art_2715, Cod_Civ_art_2717
Corte
Cassazione
41667
2021
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Prova civile - documentale (prova) - copie degli atti - di scritture private depositate presso pubblici uffici - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3694 del 13/02/2020 (Rv. 656900 - 02)
Copie rilasciate dai notai - Deposito - Obbligatorietà - Esclusione - Presupposti.
Il principio di cui all'art_ 2715 c.c., secondo il quale le copie delle scritture private hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale, a condizione che siano spedite da un pubblico ufficiale e che l'originale sia depositato presso di lui, non esclude che la suddetta efficacia probatoria possa essere determinata in modo diverso - e, specificamente, prescindendo dal requisito del deposito - da leggi speciali. Ciò si verifica in materia di copie rilasciate dai notai, poiché l'art_ 1 del r.d.l. n. 1666 del 1937 (convertito dalla l. n 2358 del 1937) concede al notaio la facolta di rilasciare copie ed estratti di documenti a lui esibiti (salvo il potere dell'autorità presso la quale se ne fa uso di chiedere l'esibizione degli originali) e non necessariamente depositati.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3694 del 13/02/2020 (Rv. 656900 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2715, Cod_Civ_art_2717
PROVA CIVILE
PROVA DOCUMENTALE
COPIE DEGLI ATTI
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