Art.2714. Copie di atti pubblici.
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Attestazione di conformità di una copia all'originale – Cass. n. 41667/2021Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - sottoscrizione - autenticazione - Attestazione di conformità di una copia all'originale - Condizioni - Provenienza da soggetto autorizzato - Necessità - Ufficio amministrativo del Comune - Esclusione.
L'attestazione di conformità all'originale della copia di una scrittura privata può essere idonea ad escludere l'efficacia del disconoscimento della controparte solo se la predetta attestazione provenga da uno dei soggetti a ciò espressamente autorizzati dalla legge, fra i quali non rientra l'ufficio amministrativo del Comune.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 41667 del 27/12/2021 (Rv. 663455 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2714, Cod_Civ_art_2715, Cod_Civ_art_2717
Corte
Cassazione
41667
2021
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Copie autentiche tra loro difformiNotariato - atto pubblico notarile - in genere - atto pubblico - copie autentiche tra loro difformi - proposizione della querela contro quelle ritenute contraffatte - necessità - limiti - fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27000 del 24/10/2018
>>> Il principio per cui l'esistenza di copie autentiche di un atto pubblico tra loro difformi impone la proposizione della querela di falso contro quelle ritenute contraffatte, quale strumento imprescindibile per neutralizzarne il valore probatorio, trova applicazione quando le parti eseguano produzioni tra loro contrapposte, e non quando si tratti di copie prodotte dalla stessa parte processuale proprio al fine di sopperire a carenze del documento depositato in precedenza. In tale evenienza, il giudice è tenuto a procedere al raffronto comparativo tra esse e, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici, ad accedere, ove possibile e sempre che non sia proposta querela di falso, all'interpretazione che renda logicamente compatibili i rilevati profili di difformità. (Fattispecie in cui, con riferimento alle due copie autentiche di un decreto ingiuntivo per credito contributivo prodotte dalla difesa dell'INPS, la prima recante solo il timbro con il nome del giudice, ma priva di sottoscrizione, l'altra contenente la sigla autografa del magistrato, la S.C. ha censurato l'omessa valutazione della copia siglata, dalla quale avrebbe potuto desumersi che la mancanza della dicitura "firmato", al di sotto del timbro, era dipesa da dimenticanza del cancelliere, tale da determinare una mera irregolarità).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 27000 del 24/10/2018 …...
Notariato - atto pubblico notarile - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 22469 del 27/09/2017 Copia autentica di atto notarile rilasciata dallo stesso notaio - Proposizione di querela di falso - Esame dell'originale a fini probatori - Necessità - Esclusione - Oneri probatori delle parti - Fattispecie.
In un giudizio di querela di falso proposto contro una copia autentica di un atto pubblico rilasciata dallo stesso notaio che ha redatto l'originale, non è necessaria e funzionale per l'assolvimento dell'onere della prova della falsità, l'istanza di ordine di esibizione dell'originale, se il querelante abbia prodotto precedenti copie autentiche del medesimo atto, incombendo piuttosto sulla controparte l'onere di eccepire e dimostrare, producendo l'originale, che la copia impugnata di falso non è difforme da esso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello, la quale aveva dichiarato l'avvenuta falsificazione della copia autentica di un atto pubblico senza effettuare la comparazione con l'originale, mai esibito nel processo e di cui l'attore non aveva richiesto l'esibizione, sulla base di un raffronto con pregresse copie prospettate conformi all'originale).
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 22469 del 27/09/2017
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Notariato - atto pubblico notarile - in genere - Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 22469 del 27/09/2017 Atto pubblico - Copie autentiche tra loro difformi - Proposizione della querela contro quelle ritenute contraffatte - Necessità – Fondamento - Prova civile - falso civile - querela di falso - in genere.
L'esistenza di copie autentiche di un atto pubblico tra loro difformi impone la proposizione della querela di falso contro quelle ritenute contraffatte, essendo questo lo strumento imprescindibile per neutralizzare il valore probatorio di tali documenti.
Corte di Cassazione Sez. 3 - , Ordinanza n. 22469 del 27/09/2017
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.10224 del 12/05/2014Irregolarità nel rilascio di copia della sentenza da parte del cancelliere - Nullità della notificazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
L'esistenza di irregolarità nel rilascio di copia di atti da parte del cancelliere non determina la nullità della notificazione della sentenza di primo grado, stante il "numerus clausus" delle relative ipotesi e considerato che anche la notifica della sentenza fatta in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve dell'impugnazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione dedotti dal ricorrente riguardanti il fatto che la copia conforme della sentenza rilasciata al suo procuratore non recasse annotazioni circa il pregresso rilascio di copie autentiche, né la certificazione dell'avvenuto passaggio in giudicato).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.10224 del 12/05/2014
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10224 del 12/05/2014Irregolarità nel rilascio di copia della sentenza da parte del cancelliere - Nullità della notificazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10224 del 12/05/2014
L'esistenza di irregolarità nel rilascio di copia di atti da parte del cancelliere non determina la nullità della notificazione della sentenza di primo grado, stante il "numerus clausus" delle relative ipotesi e considerato che anche la notifica della sentenza fatta in copia non autenticata è idonea a far decorrere il termine breve dell'impugnazione. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto infondati i motivi di impugnazione dedotti dal ricorrente riguardanti il fatto che la copia conforme della sentenza rilasciata al suo procuratore non recasse annotazioni circa il pregresso rilascio di copie autentiche, né la certificazione dell'avvenuto passaggio in giudicato).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 10224 del 12/05/2014
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4553 del 22/03/2012Attestazione di conformità della copia all'originale della sentenza notificata - Mancanza del sigillo di cancelleria - Conseguenze - Inidoneità a far decorrere il termine breve per impugnare - Esclusione - Mera irregolarità - Fondamento.
La mancanza del sigillo della cancelleria sull'attestazione di conformità della copia all'originale della sentenza notificata non incide sulla validità della notificazione e non impedisce il decorso del termine breve di impugnazione, trattandosi di mera irregolarità.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4553 del 22/03/2012
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impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4553 del 22/03/2012Attestazione di conformità della copia all'originale della sentenza notificata - Mancanza del sigillo di cancelleria - Conseguenze - Inidoneità a far decorrere il termine breve per impugnare - Esclusione - Mera irregolarità - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4553 del 22/03/2012
La mancanza del sigillo della cancelleria sull'attestazione di conformità della copia all'originale della sentenza notificata non incide sulla validità della notificazione e non impedisce il decorso del termine breve di impugnazione, trattandosi di mera irregolarità.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4553 del 22/03/2012
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - notificazione - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4553 del 22/03/2012Attestazione di conformità della copia all'originale della sentenza notificata - Mancanza del sigillo di cancelleria - Conseguenze - Inidoneità a far decorrere il termine breve per impugnare - Esclusione - Mera irregolarità - Fondamento.
La mancanza del sigillo della cancelleria sull'attestazione di conformità della copia all'originale della sentenza notificata non incide sulla validità della notificazione e non impedisce il decorso del termine breve di impugnazione, trattandosi di mera irregolarità.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 4553 del 22/03/2012
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impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - della copia autentica della sentenza impugnata o della richiesta di trasmissione del fascicolo di ufficio – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1914 del 27/01/2009Attestazione di conformità della sentenza impugnata all'originale - Pubblico ufficiale autorizzato - Cancelliere del giudice " a quo" - Validità dell'autenticazione da parte di altri pubblici ufficiali - Esclusione - Fondamento - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1914 del 27/01/2009
Nel giudizio di cassazione, la copia della sentenza impugnata, che deve accompagnare a pena di improcedibilità il ricorso "ex" art. 369 cod. proc. civ., può essere dichiarata conforme all'originale solo dal cancelliere presso il giudice "a quo", in quanto unico depositario dell'originale, autorizzato a spedirne copia autentica secondo il disposto degli artt. 2714, comma primo, cod. civ. e 743 cod. proc. civ. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso in cassazione proposto dal Ministro delle finanze, per essere stata la copia della sentenza depositata autenticata da un funzionario ministeriale, non soccorrendo nel caso di specie il disposto del secondo comma dell'art. 2714 cod. civ., non avendo , infatti, il ricorrente la qualità di depositario di una copia, autorizzato a sua volta a rilasciarne altre).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1914 del 27/01/2009
Cod_Civ_art_2714, Cod_Proc_Civ_art_369, Cod_Proc_Civ_art_743 …...
Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - notificazione – Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5628 del 08/06/1999Copia autentica del ricorso e del decreto - Autenticazione del cancelliere - Mancanza della data - Nullità - Esclusione - Irregolarità - Sussistenza - Conseguenze sugli atti successivi ed in particolare sulla notificazione anche agli effetti di cui all'art. 644 cod. proc. civ. - Esclusione.
Prova civile - documentale (prova) - copie degli atti - di atti pubblici - Autenticazione - Previsione della indicazione della data ex art. 14 della legge n. 15 del 1968 - Mancanza - Nullità - Esclusione.
In relazione alla previsione del secondo comma dell'art. 643 cod. proc. civ., in base alla quale il ricorso ed il decreto ingiuntivo sono notificati per copia autentica al debitore ingiunto, l'assenza nell'autenticazione, effettuata dal cancelliere e risultante sulla copia notificata, della indicazione della data di esecuzione dell'autenticazione stessa, si traduce in una semplice irregolarità, inidonea a rendere nullo detto atto e gli atti successivi (ivi compresa la notificazione) ed in particolare a rendere privo di effetti ai sensi dell'art. 644 il decreto ingiuntivo, poiché elemento essenziale dell'autenticazione è l'attestazione della sua conformità all'originale e la mancata indicazione della data non incide su di essa, con la conseguenza che, in difetto di previsione espressa della nullità per tale omissione (non stabilita neppure dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, che nel secondo comma, disciplinando l'autenticazione di copie, prescrive, fra l'altro, l'indicazione della data del rilascio dell'autenticazione stessa, senza comminare alcuna sanzione di nullità per il mancato rispetto di tale prescrizione), deve escludersi che la nullità, non pronunciabile ai sensi del primo comma dell'art. 156 cod. proc. civ. appunto perché non comminata dalla legge, possa dichiararsi ai sensi del secondo comma di tale norma, cioè per la mancanza nell'atto dei requisiti indispensabili al raggiungimento dello scopo.
Corte Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5628 del 08/06/1999
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