Documentale (prova) - riproduzioni meccaniche - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30977 del 03/12/2024 (Rv. 673195-01)Magnetofono (registrazioni) - Registrazione su di un nastro magnetico di una conversazione telefonica - Efficacia probatoria - Condizioni - Necessità che la conversazione coinvolga almeno una delle parti in causa - Sussistenza.
In tema di prove civili, la registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesta né che la conversazione è realmente avvenuta, né il suo tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti in essa coinvolti sia parte in causa.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 30977 del 03/12/2024 (Rv. 673195-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2712, Cod_Civ_art_2712 …...
Documentale (prova) - riproduzioni meccaniche - valore probatorio - Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8175 del 26/03/2024 (Rv. 670565-01)Procedimento civile - notificazione - Notificazione a mezzo pec - Momento di trasmissione e ricezione di documento informatico - Estensione agli allegati all'atto principale - Sussistenza - Assenza di contestazioni - Necessità.
In tema di notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, l'opponibilità ai terzi della data e dell'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico opera anche con riferimento agli allegati trasmessi contestualmente all'atto principale, ove non sia in contestazione il loro invio e il loro contenuto.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 8175 del 26/03/2024 (Rv. 670565-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2702, Cod_Civ_art_2712 …...
Prove indiziarie - presunzioni (nozione) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 315 del 05/01/2024 (Rv. 669963-01)Procedimento di verificazione - Contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substatiam o per volontà delle parti - Necessità - Forma libera - Esclusione - Prova mediante presunzioni - Ammissibilità - Fattispecie.
Solo per i contratti per i quali sia richiesta, per legge o per volontà delle parti, la forma scritta ad probationem ovvero ad substantiam, colui che intenda avvalersi del documento in giudizio ha, ove la sottoscrizione non sia stata autenticata al momento dell'apposizione né riconosciuta, ancorché tacitamente, dalla controparte, l'onere di avviare, pur senza formule sacramentali, il procedimento di verificazione, salvo che ne abbia previamente dedotto e dimostrato la perdita incolpevole dell'originale. Sicché ove le parti concludano un contratto a forma libera, incombe su chi ne invoca l'esistenza, validità ed efficacia, l'onere di dimostrare l'avvenuto perfezionamento del negozio, anche mediante presunzioni semplici, purché aventi i caratteri della gravità e precisione, nonché, qualora siano più d'una, della concordanza ex art. 2729 cod. civ., la cui valenza probatoria deve essere valutata e adeguatamente motivata dal giudice del merito.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva accertato la conclusione di un contratto di noleggio di materiali facendo ricorso ad elementi presuntivi, quali la mancata contestazione della fattura, l'intervenuto pagamento di un acconto e l'avvenuta messa a disposizione dei materiali, senza attribuire portata dirimente ad un fax posto a fondamento della pretesa creditoria la cui sottoscrizione era stata tempestivamente disconosciuta).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 315 del 05/01/2024 (Rv. 669963-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2729, Cod_Civ_art_2712, Cod_Civ_art_2727, Cod_Proc_Civ_art_214 …...
Copia fotografica di scrittura – Cass. n. 5755/2023Prova civile - documentale (prova) - copie degli atti - fotografiche - Copia fotografica di scrittura - Riproduzione meccanica di un fatto - Onere di disconoscimento – Termine - Prima udienza o prima difesa utile - Fondamento.
In caso di produzione in giudizio di una copia fotografica di scrittura, così come più in generale, di una riproduzione meccanica, il disconoscimento di conformità previsto rispettivamente dagli artt. 2719 e 2712 c.c. deve aver luogo nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione, valendo il medesimo onere di tempestività previsto dall'art. 157, comma 2, c.p.c. con riferimento al rilievo del difetto di un requisito di forma-contenuto dell'atto processuale stabilito nell'interesse della parte.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5755 del 24/02/2023 (Rv. 667153 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2712, Cod_Civ_art_2719, Cod_Proc_Civ_art_157
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Riproduzioni fotografiche – Cass. n. 13519/2022Prova civile - documentale (prova) - riproduzioni meccaniche – fotografie - Disconoscimento - Riproduzioni fotografiche - Effetti ex art. 215, comma 2, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni fotografiche, il disconoscimento delle fotografie non produce gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, secondo comma, c.p.c., perché mentre questo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 13519 del 29/04/2022 (Rv. 664559 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697, Cod_Civ_art_2712, Cod_Proc_Civ_art_215
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Prova civile - Riproduzione informatica - Disconoscimento – Cass. n. 12794/2021Prova civile - documentale (prova) - riproduzioni meccaniche - valore probatorio - Prova civile - Riproduzione informatica - Disconoscimento - Modalità - Requisiti di contenuto e forma - Effetti.
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 12794 del 13/05/2021 (Rv. 661434 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2712, Cod_Proc_Civ_art_214, Cod_Proc_Civ_art_215, Cod_Proc_Civ_art_216 …...
Riproduzione cartacea delle risultanze di un sito internet - Efficacia probatoria - Cass. n. 17810/2020 Prova civile - documentale (prova) - riproduzioni meccaniche - valore probatorio -Riproduzione cartacea delle risultanze di un sito internet - Efficacia probatoria - Contestazione ai sensi dell'art. 2712 c.c. - Effetti - Poteri del giudice - Verifica diretta del sito - Ammissibilità - Fattispecie.
PROVA DOCUMENTALE
RIPRODUZIONI MECCANICHE
In tema di prova civile, la conformità della riproduzione cartacea delle risultanze di un sito internet può essere oggetto di contestazione ai sensi dell'art. 2712 c.c. e delle norme del codice dell'amministrazione digitale, ma al giudice è sempre consentito - anche d'ufficio ai sensi dell'art. 447 bis, comma 3, c.p.c., se applicabile - l'accertamento della contestata conformità con qualunque mezzo di prova, inclusa la richiesta di informazioni al gestore del servizio ai sensi dell'art. 213 c.p.c. ovvero, come nella specie, mediante verifica diretta del sito. (Nella specie, la S.C. ha confermato la correttezza della verifica, svolta d'ufficio dal giudice ed eseguita mediante l'accesso diretto al sito internet del servizio postale degli Emirati Arabi Uniti, dell'esito dell'invio di una raccomandata semplice, trasmessa per la disdetta di un contratto di comodato).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 17810 del 26/08/2020 (Rv. 658689 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2712, Cod_Civ_art_2702, Cod_Civ_art_2697, Cod_Proc_Civ_art_213, Cod_Proc_Civ_art_447_2
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Unilaterali - recettizi – Cass. 14251/2019Telefax - Prova deN'invio - Presunzione di avvenuta ricezione - Sussistenza - Condizioni - Prova civile - documentale (prova) - riproduzioni meccaniche - valore probatorio In genere.
Una volta dimostrato l'avvenuto corretto inoltro del documento a mezzo telefax al numero corrispondente a quello del destinatario, deve presumersene il conseguente ricevimento e la piena conoscenza da parte di costui, restando, pertanto, a suo carico l'onere di dedurre e dimostrare eventuali elementi idonei a confutare l'avvenuta ricezione.
(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso l'applicazione del predetto principio ad un atto interruttivo della prescrizione, pur in presenza di un rapporto di trasmissione del documento ad un numero di telefax che, se corrispondente a quello del destinatario, avrebbe imposto a questi di dimostrare l'impossibilità di conoscere l'atto per causa non imputabile).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 14251 del 24/05/2019 (Rv. 653972 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1335 – Presunzione di conoscenza
Cod. Civ. art. 2712 – Riproduzioni meccaniche
Cod. Civ. art. 2943 – Interruzione da parte del titolare …...
Documentale (prova) - riproduzioni meccaniche - valore probatorio - "Telefax" - Valore probatorio - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5778 del 27/02/2019Prova civile - documentale (prova) - riproduzioni meccaniche - valore probatorio - "Telefax" - Valore probatorio - Sussistenza.
La riproduzione di un atto mediante il servizio "telefax" rientra fra quelle meccaniche indicate, con elencazione non tassativa, dall'art. 2712 c.c., che formano piena prova dei fatti o delle cose rappresentate se colui contro il quale è prodotta non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesimi, costituendo detta modalità di trasmissione un sistema di posta elettronica volto ad accelerare il trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a distanza - con l'utilizzazione di reti telefoniche e terminali facsimile - del contenuto di documenti.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5778 del 27/02/2019
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Documentale (prova) - riproduzioni meccaniche - valore probatorio - Documenti "SMS" - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5141 del 21/02/2019Prova civile - documentale (prova) - riproduzioni meccaniche - valore probatorio - Documenti "SMS" - Riconducibilità all'art. 2712 c.c. - Efficacia probatoria - Effetti del disconoscimento.
Lo "short message service" ("SMS") contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell'art. 2712 c.c., con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c. poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, veniva in questione il disconoscimento della conformità ad alcuni "SMS" della trascrizione del loro contenuto).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5141 del 21/02/2019
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Prova civile - documentale (prova) - copie degli atti – fotografiche - Corte di Cassazione, Sez. 5 - Ordinanza n. 12737 del 23/05/2018Conformità all'originale - Disconoscimento - Effetti - Accertamento della conformità - Prove presuntive - Ammissibilità.
Il disconoscimento della conformità di una copia fotostatica all'originale di una scrittura non ha gli stessi effetti del disconoscimento previsto dall'art. 215, comma 2, c.p.c., perché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione e di esito positivo di questa, preclude l'utilizzazione della scrittura, il primo non impedisce che il giudice possa accertare la conformità all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. Ne consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla conformità della copia all'originale, tuttavia non vincola il giudice all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia rappresentativa.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - Ordinanza n. 12737 del 23/05/2018
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Prova civile - documentale (prova) - riproduzioni meccaniche - valore probatorio cd. e-mail – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018Documento informatico - Assenza di firma - Qualificazione come riproduzione informatica - Efficacia probatoria.
In tema di efficacia probatoria dei documenti informatici, il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11606 del 14/05/2018
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Impugnazioni civili - revocazione (giudizio di) - motivi di revocazione - ritrovamento e scoperta di documenti decisivi - Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14810 del 14/06/2017Sentenza passata in cosa giudicata - Successivo riconoscimento della sottoscrizione apposta sulla copia fotografica di un documento già prodotto nel relativo giudizio ed ivi espressamente disconosciuta - Idoneità ai fini revocatori- Esclusione – Fondamento.
Non è riconducibile all’ipotesi di revocazione ex art. 395, n. 3), c.p.c. il caso di riconoscimento, nel corso di una deposizione testimoniale resa in un successivo giudizio penale, dell’autenticità della sottoscrizione apposta sulla copia fotografica di un contratto preliminare già oggetto di disconoscimento in un giudizio civile oramai definito, giacché in simile evenienza si è in presenza non già del rinvenimento di un nuovo documento decisivo preesistente alla decisione passata in giudicato, ma della successiva acquisizione, da parte di un documento (copia fotostatica) già presente all'interno dell'incartamento processuale, di un'efficacia probatoria in precedenza esclusa, per esserne stata espressamente disconosciuta la conformità all'originale.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 14810 del 14/06/2017
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Prova civile - documentale (prova) - riproduzioni meccaniche - magnetofono (registrazioni) Prova civile – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5259 del 01/03/2017Registrazione su di un nastro magnetico di una conversazione telefonica – Efficacia probatoria – Condizioni – Necessità che la conversazione coinvolga almeno una delle parti in causa – Sussistenza.
La registrazione su nastro magnetico di una conversazione telefonica può costituire fonte di prova, ex art. 2712 c.c., se colui contro il quale la registrazione è prodotta non contesti che la conversazione sia realmente avvenuta, né che abbia avuto il tenore risultante dal nastro, e sempre che almeno uno dei soggetti, tra cui la conversazione si svolge, sia parte in causa.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5259 del 01/03/2017
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Prova civile - documentale (prova) - riproduzioni meccaniche - valore probatorio – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18507 del 21/09/2016Mero disconoscimento della data ed ora di riprese audiovisive - Idoneità ex art. 2712 c.c. a contestare l'identità tra realtà riprodotta e fattuale - Esclusione - Efficacia probatoria - Sussistenza.
Il mero disconoscimento, operato in prima udienza dal lavoratore, della data e dell'ora del video che lo ritrae mentre esegue lavori sul tetto della propria abitazione nel periodo di malattia, non è idoneo, alla stregua dell'art. 2712 c.c., a contestare la relazione di identità tra la realtà riprodotta e quella fattuale, e, determinando l'accertamento della circostanza che, così come oggetto della riproduzione tecnica, egli si era effettivamente trovato sul lastrico solare della propria abitazione a svolgere attività documentate dal video e per il tempo risultante dal filmato, consente l'utilizzabilità di dette risultanze ai fini della decisione sulla legittimità del recesso datoriale.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18507 del 21/09/2016
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Prova civile - documentale (prova) - riproduzioni meccaniche - valore probatorio – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17526 del 02/09/2016Riproduzione informatica - Disconoscimento - Modalità - Requisiti di contenuto e forma - Effetti - Fattispecie.
In tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all'art. 2712 c.c. il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto generico il disconoscimento da parte del datore di lavoro, dei dischi cronotachigrafi prodotti da un autotrasportatore come prova dello straordinario, non accompagnato dalla produzione in originale, né da un'allegazione del contenuto eventualmente diverso degli stessi).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 17526 del 02/09/2016
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Personalità (diritti della) - riservatezza - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9982 del 16/05/2016Trattamento dati personali cd. comuni per finalità promozionali e commerciali - Consenso - Art. 23 del d.lgs. n. 196 del 2003 - Contenuto - Onere probatorio del titolare del dato - Oggetto e modalità attuative.
In tema di trattamento dei dati personali cd. comuni per finalità promozionali e commerciali mediante SMS su utenze telefoniche mobili, la regola dell'art. 23, comma 3, del d.lgs. n. 196 del 2003, secondo cui il consenso al trattamento è validamente prestato, tra l'altro, se è documentato per iscritto, attiene non alla forma di manifestazione del consenso in questione - come, invece, stabilito per il trattamento dei dati sensibili di cui al comma 4 dello stesso art. 23 - ma al contenuto dell'onere probatorio gravante sul titolare dei dati personali, al quale, quindi, è imposto di documentare per iscritto l'assenso, anche orale, esplicitato dall'utente del servizio al trattamento dei suoi dati per scopi promozionali aggiuntivi rispetto al servizio di telefonia mobile, e potendo tale documentazione essere integrata anche dalle riproduzioni meccaniche o informatiche di cui all'art. 2712 c.c., effettuate dal titolare del trattamento, salva l'eventuale successiva verifica dell'idoneità del contenuto dell'acquisita annotazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9982 del 16/05/2016
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transazione - prova – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7505 del 31/03/2014Trascrizione di colloqui telefonici - Idoneità - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7505 del 31/03/2014
La prova scritta della transazione, necessaria ai sensi dell'art. 1967 cod. civ., non può consistere nella trascrizione di colloqui telefonici, la quale non è "documento", né la riproduzione meccanica di un documento.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 7505 del 31/03/2014
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Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - deposito di atti - di documenti nuoimpugnazioni civili – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2125 del 31/01/2014Art. 372 cod. proc. civ. - Produzione in cassazione di nuovi documenti - Inammissibilità - Limiti - Deposito dell'originale di documento già prodotto, in copia, nel giudizio di merito - Ammissibilità - Fattispecie.
In tema di ricorso per cassazione, il divieto di cui all'art. 372 cod. proc. civ. di produrre nuovi documenti nel giudizio di cassazione - fatta eccezione per quelli che riguardano la nullità della sentenza impugnata e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso - non riguarda gli atti e i documenti già facenti parte del fascicolo d'ufficio o di parte di un precedente grado del processo. Ne consegue che la parte che abbia prodotto nel giudizio di merito la fotocopia di un documento, può produrre in cassazione l'originale (nella specie, sentenza impugnata con relata di notifica), senza che la sostituzione implichi produzione di un documento nuovo.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2125 del 31/01/2014
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Prova civile - falso civile - querela di falso - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19987 del 30/09/2011Scrittura privata prodotta in copia - Contestazione dell'autenticità di tale scrittura - Conseguenze - Obbligo di deposito del documento impugnato in originale - Fondamento - Omesso deposito dell'originale - Mancata querela di falso - Irrilevanza.
A fronte dalla contestazione l'autenticità di una scrittura privata esibita in fotocopia in giudizio e di cui si eccepisca la contraffazione, la parte che intenda valersene deve produrre il documento originale, o indicare la ragioni per cui non ne sia in possesso, in modo da consentire alla controparte di valutare la reale natura della contraffazione e così di proporre la querela di falso, il cui giudizio di accertamento deve necessariamente svolgersi sull'originale. (Nella specie, la S.C, in applicazione del richiamato principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva tratto argomento dall'omessa produzione dell'originale da parte del possessore della scrittura per non addebitare alla controparte gli effetti della mancata proposizione della querela di falso).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 19987 del 30/09/2011
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PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - RIPRODUZIONI MECCANICHE - VALORE PROBATORIO - Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9526 del 22/04/2010Disconoscimento - Modalità - Requisito della tempestività - Portata - Limiti - Individuazione - Effettuazione nella prima udienza o prima risposta successiva all'effettiva conoscenza del contenuto della riproduzione - Necessità - Conseguenze - Riproduzioni visiva e sonora - Visione ed audizione relative - Necessità - Fattispecie.
Il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche di cui all'art. 2712 cod. civ., che fa perdere alle stesse la loro qualità di prova, pur non essendo soggetto ai limiti e alle modalità di cui all'art. 214 cod. proc. civ., deve, tuttavia, essere chiaro, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta) e - al fine di non alterare l'iter procedimentale in base al quale il legislatore ha inteso cadenzare il processo in riferimento al contraddittorio - deve essere tempestivo e cioè avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni, dovendo per ciò intendersi la prima udienza o la prima risposta successiva al momento in cui la parte onerata del disconoscimento sia stata posta in condizione, avuto riguardo alla particolare natura dell'oggetto prodotto, di rendersi immediatamente conto del contenuto della riproduzione. Ne consegue che potrà reputarsi tardivo il disconoscimento di una riproduzione visiva soltanto dopo la visione relativa e quello di una riproduzione sonora soltanto dopo la sua audizione o, se congruente, la rituale acquisizione della sua trascrizione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il motivo di ricorso con il quale, lamentando che la sentenza di merito non aveva ritenuto tardivo il disconoscimento di una registrazione fonografica avvenuto soltanto dopo tre udienze dalla sua produzione in giudizio, non si era però puntualizzato, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, in che modo si fosse realmente atteggiata detta scansione processuale, in guisa da consentire di verificare se la controparte fosse stata effettivamente, e quando, posta in grado di conoscere il concreto contenuto di detta registrazione).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 9526 del 22/04/2010
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