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2705. Telegramma.

Art.2705. Telegramma.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Realizzazione mediante telegramma dettato per telefono – Cass. n. 7451/2023
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - telegramma - in genere - Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale - impugnazione - in genere - Licenziamento - Impugnativa per iscritto ex art. 6 della l. n. 604 del 1966 - Realizzazione mediante telegramma dettato per telefono - Idoneità - Condizioni - Esecuzione della dettatura da parte di un terzo e da utenza telefonica non appartenente al lavoratore - Ostatività - Esclusione - Indicazione del lavoratore come autore della dichiarazione ed invio del telegramma su suo mandato - Necessità - Prova relativa - Onere gravante sul lavoratore - Fattispecie.   L'impugnativa per iscritto del licenziamento, a norma dell'art. 6 della l. n. 604 del 1966, può essere realizzata, in base alla disciplina di cui all'art. 2705 c.c., anche mediante telegramma inoltrato tramite l'apposito servizio di dettatura telefonica, sempreché l'invio del telegramma, anche se effettuato materialmente da parte di un altro soggetto e da un'utenza telefonica non appartenente al lavoratore, avvenga su mandato e a nome di quest'ultimo, che appaia come autore della dichiarazione; in caso di contestazione in giudizio, l'interessato è onerato della prova di tale incarico, che può essere fornita anche a mezzo di testimoni e per presunzioni. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto non imputabile al lavoratore la dichiarazione a mezzo telegramma, proveniente dallo studio del legale, per difetto di prova circa il conferimento dell'incarico, senza, tuttavia, far doverosamente ricorso alla prova presuntiva, alla luce dei dati acquisiti agli atti di causa, tra cui l'indicazione dell'autore della dichiarazione contenuta nel testo del telegramma, la comunicazione dei motivi di licenziamento da parte della società direttamente al lavoratore, in risposta al telegramma, e la pregressa sottoscrizione da parte del legale della lettera di giustificazioni redatta a fronte della contestazione di addebiti al lavoratore medesimo). Corte di Cassazione, Sez. L - , Ordinanza n. 7451 del 15/03/2023 (Rv. 667126 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2705, Cod_Civ_art_2727   Corte Cassazione …...
Licenziamento individuale – forma - Per mezzo di telegramma – Cass. n. 10023/2021
Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - estinzione del rapporto - licenziamento individuale – forma - Per mezzo di telegramma - Condizioni ex art. 2705 c.c. per l'efficacia di scrittura privata - Contestazione da parte del destinatario - Onere probatorio a carico del datore di lavoro - Sussistenza. L'art. 2 della l. n. 604 del 1966, modificato dall'art. 2 della l. n. 108 del 1990, esige che il licenziamento sia comunicato per iscritto al lavoratore e tale onere di forma impone che l'atto con il quale sia stato intimato il recesso sia sottoscritto dal datore di lavoro (o dal suo rappresentante che ne abbia il potere generale o specifica procura scritta). Ne consegue che in caso di contestazione da parte del destinatario, il datore di lavoro che abbia intimato il licenziamento con telegramma ha l'onere di fornire la prova della ricorrenza delle condizioni poste dall'art. 2705 c.c. per l'equiparazione del telegramma alla scrittura privata e cioè che l'originale consegnato all'ufficio di partenza sia sottoscritto dal mittente, ovvero che in mancanza di sottoscrizione l'originale sia stato consegnato o fatto consegnare all'ufficio di partenza dal mittente. Corte di Cassazione, Sez. L - , Sentenza n. 10023 del 15/04/2021 (Rv. 660970 - 01) Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2705 …...
Documentale (prova) - scrittura privata - sottoscrizione
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - sottoscrizione - in genere - assenza di sottoscrizione - necessità del disconoscimento - esclusione – fondamento - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30948 del 29/11/2018 La produzione in giudizio di una scrittura privata non firmata da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla equivale a sottoscrizione, ma non può determinare identico effetto nei confronti della controparte, neppure quando quest'ultima non ne abbia impugnato la provenienza, poiché le scritture non firmate non rientrano nel novero di quelle aventi valore giuridico formale e non producono, quindi, effetti sostanziali e probatori. Ne consegue che la parte, contro la quale esse siano state prodotte, non ha l'onere di disconoscerne l'autenticità ex art. 215 c.p.c., norma che si riferisce al solo riconoscimento della sottoscrizione, questa essendo, ai sensi dell'art. 2702 c.c., l'unico elemento grafico in virtù del quale - salvi i casi diversamente regolati (artt. 2705, 2707, 2708 e 2709 c.c.) - la scrittura diviene riferibile al soggetto da cui proviene e può produrre effetti a suo carico. Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 30948 del 29/11/2018   …...
Prova civile - documentale (prova) - scrittura privata - sottoscrizione - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3730 del 14/02/2013
Assenza di sottoscrizione - Necessità del disconoscimento - Esclusione - Fondamento. Le scritture prive della sottoscrizione non possono rientrare nel novero delle scritture private aventi valore giuridico formale e produrre, quindi, effetti sostanziali e probatori, neppure quando non ne sia stata impugnata la provenienza dalla parte cui vengono opposte. Ne consegue che la parte, contro la quale esse siano state prodotte, non ha l'onere di disconoscerne l'autenticità ai sensi dell'art. 215 cod. proc. civ., norma che si riferisce al solo riconoscimento della sottoscrizione, questa essendo, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., il solo elemento grafico in virtù del quale - salvi i casi diversamente regolati (artt. 2705, 2707, 2708 e 2709 cod. civ.) - la scrittura diviene riferibile al soggetto dal quale proviene e può produrre effetti a suo carico. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 3730 del 14/02/2013   …...

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