Art.2472. Responsabilità dell'alienante per i versamenti ancora dovuti.
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Consorzi - industriali (per il coordinamento della produzione e degli scambi) - con attività esterna - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7734 del 19/04/2016Società consortile a responsabilità limitata - Consorzio costituito per l'esecuzione di lavori pubblici affidati alle consorziate - Art. 2472, comma 1, c.c. - Applicabilità - Fondamento.
Alla società consortile a responsabilità limitata costituita per l'esecuzione delle opere pubbliche appaltate alle imprese consorziate, pur se già riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, si applica la regola dettata dall'art. 2472, comma 1, c.c., in virtù della quale nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Invero, in caso di consorzio costituito in forma di società di capitali, la causa consortile giustifica la deroga delle norme che disciplinano il tipo di società scelto, ma non anche a quelle che fissano le regole fondamentali del tipo; e la personalità giuridica propria delle società di capitali costituisce un diaframma tra i singoli soci e i terzi creditori della società, che è il tratto essenziale della disciplina "in subiecta materia".
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7734 del 19/04/2016
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Consorzi - industriali (per il coordinamento della produzione e degli scambi) - con attività esterna - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7734 del 19/04/2016Società consortile a responsabilità limitata - Consorzio costituito per l'esecuzione di lavori pubblici affidati alle consorziate - Art. 2472, comma 1, c.c. - Applicabilità - Fondamento.
Alla società consortile a responsabilità limitata costituita per l'esecuzione delle opere pubbliche appaltate alle imprese consorziate, pur se già riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, si applica la regola dettata dall'art. 2472, comma 1, c.c., in virtù della quale nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Invero, in caso di consorzio costituito in forma di società di capitali, la causa consortile giustifica la deroga delle norme che disciplinano il tipo di società scelto, ma non anche a quelle che fissano le regole fondamentali del tipo; e la personalità giuridica propria delle società di capitali costituisce un diaframma tra i singoli soci e i terzi creditori della società, che è il tratto essenziale della disciplina "in subiecta materia".
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7734 del 19/04/2016
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Consorzi - industriali (per il coordinamento della produzione e degli scambi) - con attività esterna - in genere – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7734 del 19/04/2016Società consortile a responsabilità limitata - Consorzio costituito per l'esecuzione di lavori pubblici affidati alle consorziate - Art. 2472, comma 1, c.c. - Applicabilità - Fondamento.
Alla società consortile a responsabilità limitata costituita per l'esecuzione delle opere pubbliche appaltate alle imprese consorziate, pur se già riunite in raggruppamento temporaneo di imprese, si applica la regola dettata dall'art. 2472, comma 1, c.c., in virtù della quale nella società a responsabilità limitata per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Invero, in caso di consorzio costituito in forma di società di capitali, la causa consortile giustifica la deroga delle norme che disciplinano il tipo di società scelto, ma non anche a quelle che fissano le regole fondamentali del tipo; e la personalità giuridica propria delle società di capitali costituisce un diaframma tra i singoli soci e i terzi creditori della società, che è il tratto essenziale della disciplina "in subiecta materia".
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 7734 del 19/04/2016
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Società - di capitali - società a responsabilità limitata - capitale sociale - conferimenti - quota - trasferimento - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19161 del 13/09/2007Diritto di intervento e diritto di voto in assemblea - Legittimazione - Iscrizione nel libro soci - Sufficienza - Condizioni - Fattispecie.
In tema di riconoscimento del diritto di voto nelle assemblee delle società a responsabilità limitata, la legittimazione al relativo esercizio si connette, ai sensi dell'art.2479 cod. civ. nel testo previgente al d.lgs. n. 6 del 2003, al fatto in sé dell'iscrizione dell'avente diritto al libro soci, mentre già il trasferimento di quota è valido ed efficace "inter partes" indipendentemente dalla predetta formalità, necessaria unicamente ai fini dell'efficacia verso la società ed i terzi.(Nella fattispecie la S.C., confermando la sentenza del giudice d'appello, ha negato che la società potesse distinguere la legittimazione, quale discendente dall'iscrizione nel libro soci, dalla reale titolarità della partecipazione, non potendosi in materia fare applicazione, al fine di disconoscere i diritti sociali, della disciplina del pagamento al creditore apparente (art.1189 cod. civ.) o al possessore di un titolo di credito legittimato nei modi previsti in base al regime di circolazione del titolo (art.1992 cod. civ.), poiché essendo la partecipazione nella predetta società diversa dall'azione non ricorre la regola sull'adempimento della prestazione nei confronti del possessore di un titolo di credito, così che la società non può rifiutare al socio iscritto il diritto di intervento e di voto in assemblea).
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 19161 del 13/09/2007
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Procedimenti cautelari - sequestro - sequestro giudiziario - controversia sulla proprietà o sul possesso di beni – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6957 del 26/05/2000Quote di società a responsabilità limitata - Sequestro giudiziario - Ammissibilità - Fondamento - Custode delle quote sottoposte a sequestro - Diritto di voto nell'assemblea dei soci - Sussistenza - Condizioni.
La quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata esprime una posizione contrattuale obiettivata che va considerata come bene immateriale equiparabile al bene mobile non iscritto in pubblico registro ai sensi dell'art. 812 cod. civ., onde ad essa possono applicarsi, a norma dell'art. 813 cod. civ., le disposizioni concernenti i beni mobili e, in particolare, la disciplina delle situazioni soggettive reali e dei conflitti tra di esse sul medesimo bene, giacché la quota, pur non configurandosi come bene materiale al pari dell'azione, ha tuttavia un valore patrimoniale oggettivo, costituito dalla frazione del patrimonio che rappresenta, e va perciò configurata come oggetto unitario di diritti e non come un mero diritto di credito; ne consegue che le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata possono essere oggetto di sequestro giudiziario e, avendo il sequestro ad oggetto i diritti inerenti la suddetta quota, ben può il giudice del sequestro attribuire al custode l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea dei soci ed eventualmente, in relazione all'oggetto dell'assemblea, stabilire i criteri e i limiti in cui tale diritto debba essere esercitato nell'interesse della custodia.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6957 del 26/05/2000 …...
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