Impugnazioni civili - impugnazioni in generale Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 35257 del 18/12/2023 (Rv. 669777 - 01)Cause scindibili e inscindibili - in genere - Domanda di risarcimento del danno - Chiamata in causa del terzo quale esclusivo responsabile e, in subordine, a titolo di garanzia - Litisconsorzio necessario processuale - Sussistenza - Conseguenze nel giudizio di gravame - Inscindibilità delle cause - Fattispecie.
Nell'ipotesi in cui il convenuto in una causa di risarcimento del danno chiami in causa un terzo per ottenere la declaratoria della sua esclusiva responsabilità e la propria liberazione dalla pretesa dell'attore, la causa è unica e inscindibile, potendo la responsabilità dell'uno comportare l'esclusione di quella dell'altro (ovvero, nel caso di coesistenza di diverse, autonome responsabilità, ponendosi l'una come limite dell'altra), sicché si viene a determinare una situazione di litisconsorzio processuale la quale, anche laddove non sia contestualmente configurabile un litisconsorzio di carattere sostanziale, dà luogo alla formazione di un rapporto soggiacente alla disciplina propria delle cause inscindibili nel giudizio di gravame. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito secondo cui, a fronte della domanda risarcitoria proposta dall'attore, la chiamata in causa del terzo affinché sullo stesso gravasse l'onere del risarcimento - in qualità di effettivo responsabile ovvero, in subordine, a titolo di garanzia -
aveva determinato un'ipotesi di dipendenza di cause e, dunque, un litisconsorzio necessario processuale, di modo che l'impugnazione della sentenza che aveva pronunciato la condanna in solido del convenuto e del terzo, ai sensi dell'art. 2055 c.c., benché proposta dall'attore ai soli fini dell'incremento del quantum del risarcimento, soggiaceva alla disciplina delle cause inscindibili ex art. 331 c.p.c.).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 35257 del 18/12/2023 (Rv. 669777 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1298, Cod_Civ_art_2055, Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Proc_Civ_art_269, Cod_Proc_Civ_art_331 …...
intervento in causa di terzi - su istanza di parte (chiamata) Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30952 del 07/11/2023 (Rv. 669230 - 01)Chiamata in garanzia - Chiamata del terzo in garanzia - Azione di regresso - Differenze - Fondamento - Conseguenze.
La chiamata del terzo in garanzia ex art. 106 c.p.c. - mediante la quale colui che abbia adempiuto ad un obbligo esercita il diritto a rivalersi dei relativi effetti pregiudizievoli nei confronti di altro soggetto a lui non legato da vincolo di solidarietà - si differenzia dall'azione di regresso, che invece tale vincolo presuppone, mirando a redistribuire pro quota, nel rapporto interno fra i condebitori, il peso dell'obbligazione adempiuta da uno solo di essi; ne discende che la questione della gravità delle colpe e dell'entità delle conseguenze che ne sono derivate, rilevando nelle sole obbligazioni solidali, può essere delibata solo se uno dei condebitori abbia esercitato l'azione di regresso nei confronti degli altri o, in vista del regresso, abbia chiesto espressamente tale accertamento in funzione della ripartizione interna della responsabilità nei loro confronti e non già laddove la chiamata in causa del terzo, da parte di colui che sia stato convenuto in giudizio dal danneggiato, sia finalizzata alla radicale esclusione della propria responsabilità.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 30952 del 07/11/2023 (Rv. 669230 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_106, Cod_Civ_art_2055, Cod_Civ_art_1298, Cod_Civ_art_1299 …...
Giudizio civile e penale (rapporto) Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25700 del 04/09/2023 (Rv. 668886 - 01)Confisca penale a carico di più coimputati - Ripartizione tra gli stessi contenuta nella sentenza penale irrevocabile - Azione di regresso del condebitore solidale che abbia pagato l'intero - Poteri del giudice civile - Accertamento della gravità delle rispettive condotte - Esclusione.
Nel caso in cui la sentenza penale irrevocabile, nel disporre una confisca a carico di più coimputati, ne abbia ripartito l'importo tra gli stessi, colui che ha pagato l'intero ha azione di regresso nei confronti degli altri condebitori solidali per le corrispondenti quote, senza che il giudice civile possa rimodularle in ragione dell'accertamento della gravità delle rispettive condotte.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 25700 del 04/09/2023 (Rv. 668886 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1299, Cod_Civ_art_1298 …...
Presunzione di contitolarità del saldo attivo – Cass. n. 27069/2022Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - plurima intestazione del conto corrente - Cointestazione di conto corrente bancario - Presunzione di contitolarità del saldo attivo - Superamento - Alimentazione del conto da parte solo di uno dei correntisti - Sufficienza - Esclusione.
La cointestazione di un conto corrente bancario attribuisce a ciascun intestatario, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la contitolarità per parti uguali del saldo attivo del conto medesimo, salva la prova che le somme versate siano di esclusiva pertinenza di uno dei correntisti, che non può ritenersi raggiunta per il solo fatto che l'alimentazione del conto sia avvenuta da parte di uno soltanto tra essi.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 27069 del 14/09/2022 (Rv. 665947 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1298, Cod_Civ_art_1823, Cod_Civ_art_1854
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Obbligato solidale evocato in giudizio dal creditore – Cass. n. 11962/2022Responsabilità civile - solidarietà - regresso - arbitrato - arbitri – compenso - Obbligato solidale evocato in giudizio dal creditore - Chiamata in causa del coobbligato solidale ai fini del regresso - Pronuncia di condanna nei confronti di quest'ultimo condizionata all'esecuzione della separata pronuncia di condanna emessa nei confronti del primo coobbligato solidale verso il creditore principale - Ammissibilità.
Il giudice investito da una domanda di condanna del creditore verso un obbligato solidale e da una domanda di regresso proposta da quest'ultimo verso altro coobbligato ben può emettere due distinte pronunce di condanna, l'una subordinata all'altra, nel senso che la pronuncia in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'adempimento nei confronti del creditore, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configuri come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 11962 del 13/04/2022 (Rv. 664671 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0814, Cod_Civ_art_1298, Cod_Civ_art_1299, Cod_Proc_Civ_art_132
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Pegno costituito da socio responsabile di società di persone – Cass. n. 7184/2022Responsabilità patrimoniale - cause di prelazione - pegno (nozione, caratteri) - in genere - Pegno costituito da socio illimitatamente responsabile di società di persone - Effetti - Neutralizzazione del beneficio di escussione - Regresso verso la società e gli altri soci - Ammissibilità.
Il socio illimitatamente responsabile di una società di persone che abbia prestato,per un debito della società, una garanzia reale - che si aggiunge alla garanzia patrimoniale generica "ex lege", ma non è assistita del beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale - ha diritto, in caso di escussione di detta garanzia, al regresso per l'intero verso la società e "pro quota" nei confronti degli altri soci illimitatamente responsabili.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 7184 del 04/03/2022 (Rv. 664393 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1298, Cod_Civ_art_1299, Cod_Civ_art_1950, Cod_Civ_art_2871, Cod_Civ_art_2263
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7184
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Decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio – Cass. n. 40857/2021Procedimenti sommari - d'ingiunzione - decreto - opposizione - in genere - Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - in genere - Decreto ingiuntivo emesso nei confronti del condominio - Opposizione ex art. 645 c.p.c. - Legittimazione attiva del singolo condomino - Sussistenza - Fondamento.
Il singolo condomino è dotato di legittimazione attiva a proporre l'opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo pronunciato nei confronti del condominio, giacché tale provvedimento può estendere i propri effetti ed essere posto in esecuzione anche contro i singoli condòmini, la cui responsabilità, in proporzione delle rispettive quote, deriva dall’esistenza dell'obbligazione assunta nell'interesse dello stesso condominio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 40857 del 20/12/2021 (Rv. 663396 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1298, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_645
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40857
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Circolazione di veicoli non assicurati – Cass. n. 40592/2021Circolazione stradale - responsabilità civile da incidenti stradali - colpa - solidarietà - Assicurazione - veicoli (circolazione-assicurazione obbligatoria) - obbligo dell'assicurazione - soggetti (assicurazioni, assicurato, terzi) - Circolazione di veicoli non assicurati - Responsabilità solidale del proprietario e del conducente - Ripartizione dell'obbligazione nel lato interno - Distinzione tra l'obbligazione solidale risarcitoria verso il terzo danneggiato, ex art. 2054 c.c., e l'obbligazione solidale verso l'impresa designata, ex art. 292 c. ass. - Ragioni.
In tema di responsabilità solidale del proprietario e del conducente per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli non assicurati, nella regolazione dei rapporti interni tra i coobbligati, occorre distinguere l'obbligazione solidale risarcitoria verso il terzo danneggiato, ex art. 2054, comma 3, c.c. (che trova fondamento nella posizione di garanzia attribuita "ope legis" al proprietario per il debito risarcitorio derivante dall'illecito commesso dal conducente), dall'obbligazione solidale verso l’impresa designata ex art. 292 c. ass. (che trova fondamento nella violazione dell'obbligo assicurativo, parimenti imputabile al conducente e al proprietario); ne consegue che, nei rapporti interni tra coobbligati, l'obbligazione risarcitoria ex art. 2054, comma 3, c.c. grava esclusivamente sul conducente, attribuendosi al proprietario un diritto di regresso integrale, mentre l'obbligazione solidale ex art. 292 c. ass. si ripartisce secondo la regola generale di cui all'art. 2055 c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 40592 del 17/12/2021 (Rv. 663517 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2054, Cod_Civ_art_2055, Cod_Civ_art_1298
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Plurima intestazione del conto corrente – Cass. n. 29324/2021Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - plurima intestazione del conto corrente - Cointestazione del conto corrente - Contitolarità delle somme accreditate - Presunzione "iuris tantum" - Superamento - Condizioni - Conseguenze.
La cointestazione di un conto corrente tra più persone (nella specie, tra padre e figlio) attribuisce a ciascuna di esse, nei rapporti interni, ai sensi dell'art. 1298, comma 2, c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto medesimo, che si dividono in quote eguali solo se non risulti diversamente (potendo a tal fine anche farsi ricorso a presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti). Ne consegue che, ove il saldo attivo discenda dal versamento di somme di pertinenza di uno solo dei correntisti, deve escludersi che l'altro possa, nei rapporti interni, avanzare diritti su di esso.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29324 del 21/10/2021 (Rv. 662563 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1298, Cod_Civ_art_1854, Cod_Civ_art_2727
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Preclusione all'esercizio dell'azione risarcitoria – Cass. n. 26118/2021Responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - Obbligazioni in genere - solidarietà - Transazione tra medico e danneggiato - Effetti sulla domanda svolta nei confronti della struttura ospedaliera per fatto del medico - Preclusione all'esercizio dell'azione risarcitoria - Esclusione - Fondamento - Conseguenze.
In tema di responsabilità per danni da attività medico-chirurgica, anche quando la domanda risarcitoria si fonda sull'erroneo operato del medico e non sui profili strutturali e organizzativi della struttura sanitaria, la transazione tra medico e danneggiato non impedisce l'esercizio dell'azione per l'accertamento della responsabilità della struttura ospedaliera - che non ha natura di responsabilità per fatto altrui, bensì per fatto proprio e, pertanto, non viene meno in conseguenza della liberazione del medico dalla propria obbligazione risarcitoria -, ma comporta unicamente che, nel compiere detto accertamento, il giudice debba indagare "incidenter tantum" sulla esistenza di una eventuale condotta colposa del sanitario.
Corte di Cassazione, Sez. 3 -, Sentenza n. 26118 del 27/09/2021 (Rv. 662498 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1176, Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1228, Cod_Civ_art_1298, Cod_Civ_art_1304, Cod_Civ_art_2055
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26118
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Acquisto di immobile per quote uguali effettuato da conviventi – Cass. n. 20062/2021Donazione - indiretta – disciplina - Acquisto di immobile per quote uguali effettuato da conviventi "more uxorio" - Maggior contributo dell'uno rispetto a quello dell'altro nel pagamento del prezzo - Presunzione di liberalità fondata sul rapporto di convivenza - Esclusione - Prova dell'"animus donandi" - Necessità - Assenza - Conseguenze - Diritto al rimborso.
In caso di acquisto "pro indiviso" di un immobile effettuato da due conviventi "more uxorio" per quote uguali in difetto di diversa indicazione nel titolo, stante la presunzione di cui all'art. 1101 c.c., il maggior apporto fornito dal co-acquirente nella corresponsione del prezzo non può presumersi effettuato in favore dell'altro a titolo di liberalità, avente giustificazione nella mera convivenza, senza che sia fornita dimostrazione, anche mediante presunzioni, purché serie, dell'"animus donandi". Pertanto, in difetto di tale prova, il convivente che abbia sborsato una somma maggiore ha il diritto di ottenere dall'altro il rimborso della parte eccedente la sua quota.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 20062 del 14/07/2021 (Rv. 662014 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0782, Cod_Civ_art_0769, Cod_Civ_art_0809, Cod_Civ_art_1101, Cod_Civ_art_1298
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Azione di responsabilità - amministratori di diritto e di fatto di società – Cass. n. 21497/2020Obbligazioni in genere - solidarietà' - litisconsorzio (integrazione del contraddittorio) - Azione di responsabilità contro amministratori di diritto e di fatto di società - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Fondamento.
In tema di responsabilità degli amministratori di società, ove la relativa azione venga proposta nei confronti di una pluralità di soggetti, in ragione della comune partecipazione degli stessi, anche in via di mero fatto, alla gestione amministrativa e contabile, tra i convenuti non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, attesa la natura solidale della obbligazione dedotta in giudizio che, dando luogo ad una pluralità di rapporti distinti, anche se collegati tra loro, esclude l'inscindibilità delle posizioni processuali, consentendo quindi di agire separatamente nei confronti di ciascuno degli amministratori.
Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Sentenza n. 21497 del 06/10/2020 (Rv. 659419 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1298, Cod_Civ_art_2393_1, Cod_Civ_art_2394_1, Cod_Proc_Civ_art_332
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21497
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Acque - acque pubbliche - derivazioni e utilizzazioni (utenze) - canoni – Cass. n. 3692/2020Servizio di depurazione acque - Temporanea inattività - Concorso del proprietario- gestore dell'impianto nell'inadempimento del soggetto che ha concluso il contratto relativo al servizio con gli utenti - Azione di regresso di tale soggetto, ove convenuto in giudizio, nei confronti del detto proprietario-gestore - Ammissibilità.
ACQUE
ACQUE PUBBLICHE
DERIVAZIONI E UTILIZZAZIONI
Responsabilita' civile - solidarieta'.
In presenza di una temporanea inattività del servizio di depurazione acque, la condotta del proprietario dell'impianto, nonché gestore del servizio di depurazione, integra un concorso nell'inadempimento ascrivibile al soggetto che abbia concluso con gli utenti il relativo contratto, sicché il medesimo, convenuto in giudizio da costoro per la restituzione della quota del corrispettivo del servizio dovuta a titolo di depurazione acque, ha diritto ad agire in via di regresso nei confronti del predetto proprietario dell'impianto e gestore del servizio.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 3692 del 13/02/2020 (Rv. 656899 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1218, Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1298, Cod_Civ_art_2043
corte
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3692
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Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - passivita' fallimentari (accertamento del passivo) - ammissione al passivo – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2454 del 04/02/2020 (Rv. 657225 - 01)Spedizioniere doganale - Ricezione dall'importatore di somme per il pagamento dei tributi doganali - Dilazione - Successivo inadempimento - Escussione delle garanzie da parte dell'Agenzia delle dogane e surroga dei garanti nei confronti dell'importatore - Credito di quest'ultimo nei confronti dello spedizioniere dichiarato fallito - Ammissione al passivo in via chirografaria - Necessità - Fondamento.
Tributi erariali diretti - in genere (tributi anteriori alla riforma del 1972) - tributi doganali (diritti di confine - dazi all'importazione ed alla esportazione - diritti doganali).
In tema di accertamento del passivo, il credito vantato dall'importatore nei confronti dello spedizioniere doganale dichiarato fallito che, ricevute dall'importatore le somme necessarie al pagamento dei tributi, poi non ne abbia curato il pagamento, così provocando l'escussione delle garanzie da parte dell'Agenzia delle dogane e la surroga dei garanti nei confronti dell'importatore, non gode del privilegio ex art_ 2752 c.c., perché lo spedizioniere, ancorché legittimato al pagamento dei tributi doganali, è solo un mandatario dell'importatore, il quale è l'unico soggetto passivo del rapporto tributario e quindi non ha rivalsa o regresso nei confronti dello spedizioniere, né può agire surrogandosi all'Erario.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2454 del 04/02/2020 (Rv. 657225 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1203, Cod_Civ_art_1298, Cod_Civ_art_1719, Cod_Civ_art_2752, Dlgs_14_2019_art_204
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI
PASSIVITA' FALLIMENTARI
AMMISSIONE AL PASSIVO
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - interesse all'impugnazione - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 542 del 15/01/2020 (Rv. 656631 - 01)Giudizio instaurato contro più debitori solidali - Accertamento della responsabilità esclusiva di uno di essi - Interesse del debitore condannato all'impugnazione in relazione a tale statuizione - Insussistenza - Condizioni - Fondamento.
La solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell'interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest'ultimo, consentendogli di ottenere l'adempimento dell'intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l'obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali. Ne consegue che, se il creditore conviene in giudizio più debitori, sostenendo la loro responsabilità solidale, e il giudice, invece, condanna uno solo di essi, con esclusione del rapporto di solidarietà, il debitore condannato, ove non abbia proposto alcuna domanda di rivalsa nei confronti del preteso condebitore solidale e, dunque, non abbia dedotto in giudizio il rapporto interno che lo lega agli altri debitori, non ha un interesse ad impugnare tale sentenza nella parte in cui esclude la solidarietà, perché essa non aggrava la sua posizione di debitore dell'intero e non pregiudica il suo eventuale diritto di rivalsa.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Sentenza n. 542 del 15/01/2020 (Rv. 656631 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1298, Cod_Civ_art_1299, Cod_Civ_art_2055, Cod_Civ_art_2909
IMPUGNAZIONI CIVILI
INTERESSE ALL'IMPUGNAZIONE
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Fidejussione - rapporto tra fidejussore e debitore principale - regresso contro gli altri fidejussori - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31062 del 28/11/2019 (Rv. 656136 - 01)Confideiussore che paga l'intero - Azione di regresso verso gli altri confideiussori - Natura - Fatti estintivi, impeditivi o limitativi del debito comune - Opponibilità all'attore in regresso - Limiti.
Il confideiussore che, pagato l'intero, agisce in regresso ai sensi dell'art. 1954 c.c., esercita anche il suo diritto alla surrogazione legale ex art. 1203, comma 1, n. 3, c.c., sia pure nei limiti della parte dell'obbligazione che non deve restare definitivamente a suo carico, sicché il condebitore convenuto nell'azione di regresso può eccepire i fatti estintivi, impeditivi o limitativi del debito comune, ma solo se precedenti alla data dell'adempimento e concretamente opponibili al creditore al momento dello stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 31062 del 28/11/2019 (Rv. 656136 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1946, Cod_Civ_art_1954, Cod_Civ_art_1203, Cod_Civ_art_1204, Cod_Civ_art_1292, Cod_Civ_art_1298, Cod_Civ_art_1299 …...
Responsabilita' civile - professionisti - attivita' medico-chirurgica – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28987 del 11/11/2019 (Rv. 655790 - 01)Responsabilità della struttura sanitaria per fatto esclusivo del medico - Rivalsa nei confronti del sanitario (disciplina "ante" legge n. 24 del 2017) - Ripartizione paritaria della responsabilità - Fondamento - Limiti.
Responsabilita' civile - solidarieta' – regresso - In genere.
In tema di azione di rivalsa nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nel rapporto interno tra la struttura sanitaria e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., in quanto la struttura accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, a meno che dimostri un'eccezionale, inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile (e oggettivamente improbabile) devianza del sanitario dal programma condiviso di tutela della salute che è oggetto dell'obbligazione.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 28987 del 11/11/2019 (Rv. 655790 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1228, Cod_Civ_art_1298, Cod_Civ_art_2055 …...
Impugnazioni in generale - interesse all'impugnazione – Cass. 14768/2019Giudizio di responsabilità civile - Condanna in solido - Interesse di condebitore alla pronuncia di merito anche in caso di sopravvenuto fallimento dell'altro condannato - Sussistenza - Condizioni - Fondamento.
Obbligazioni in genere - solidarietà .
L'appellante, condannato in primo grado in solido con altra parte al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno, ha interesse alla prosecuzione del giudizio fino alla sentenza di merito anche se il condebitore venga dichiarato fallito, allo scopo di ottenere l'accertamento della esclusiva responsabilità di quest'ultimo ovvero di una diversa ripartizione della responsabilità in vista dell'azione di regresso.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 14768 del 30/05/2019 (Rv. 654096 - 02)
Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 100 – Interesse ad agire
Cod. Civ. art. 1292 – Nozione della solidarietà
Cod. Civ. art. 1298 – Rapporti interni tra debitori o creditori solidali
Cod. Civ. art. 1299 – Regresso tra condebitori …...
Condominio negli edifici - contributi e spese condominiali - Cass. 12715/2019Obbligazioni del condominio e del singolo condomino - rapporti del condomino con il creditore del condomino – Titolo esecutivo nei confronti di un condominio - Espropriazione dei crediti per contributi dovuti dai condòmini - Modalità dell'esecuzione forzata - Rilevanza del principio di parziarietà - Esclusione.
Il creditore del condominio che disponga di un titolo esecutivo nei confronti del condominio stesso ha facoltà di procedere all'espropriazione di tutti i beni comuni, ai sensi degli artt. 2740 e 2910 c.c., ivi inclusi i crediti vantati dal medesimo condominio verso i singoli condòmini per i contributi da loro dovuti in base a stati di ripartizione approvati dall'assemblea, e, in tal caso, la relativa esecuzione forzata deve svolgersi nelle forme dell'espropriazione dei crediti presso terzi di cui agli artt. 543 ss. c.p.c.
(Nella specie, la S.C. ha precisato che non veniva in rilievo il principio di parziarietà delle obbligazioni condominiali).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12715 del 14/05/2019 (Rv. 653784 - 01)
Riferimenti normativi:
Cod. Civ. art. 1117.1 – Parti comuni dell’edificio
Cod. Civ. art. 2740 – Responsabilità patrimoniale
Cod. Civ. art. 2910 – Oggetto dell’espropriazione
Cod. Proc. Civ. art. 543 – Forma del pignoramento
Cod. Civ. art. 1298 – Rapporti interni tra debitori o creditori solidali
Cod. Proc. Civ. art. 474 – Titolo esecutivo
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Spese condominiali
Corte
Cassazione
12715
2019 …...
Società di diritto svizzero - Procura conferita a società italiana per la rappresentanza fiscale ex art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7620 del 18/03/2019Giurisdizione civile - straniero (giurisdizione sullo) - Società di diritto svizzero - Procura conferita a società italiana per la rappresentanza fiscale ex art. 17 del d.P.R. n. 633 del 1972 - Pagamento da parte della rappresentante di imposte e sanzioni in nome e per conto della società mandante - Controversia per la restituzione delle somme versate - Giurisdizione - Criteri di individuazione - Art. 5 della Convenzione di Lugano - Applicabilità - Fondamento.
Appartiene alla giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 5 della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - la quale ha esteso ai paesi membri dell'EFTA la disciplina uniforme in materia contenuta nella Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 per gli Stati membri della CEE e ribadita dalla Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007 - la controversia tra una società di diritto svizzero e una società italiana, quale rappresentante fiscale per l'Italia in forza dell'art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, avente ad oggetto il rimborso delle sanzioni pagate da quest'ultima per l'IVA non assolta, in quanto, ancorché l'obbligazione tributaria adempiuta dal rappresentante sorga dalla legge, quella azionata in giudizio trova la sua fonte nel mandato conferito dalla società estera con il rilascio della procura, cioè in una libera determinazione delle parti, con conseguente applicazione del criterio della "materia contrattuale" - come interpretato dalla Corte di Giustizia UE - di cui alla disposizione speciale dell'art. 5 cit. e non di quello generale del foro del convenuto ex art. 2 della medesima Convenzione.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 7620 del 18/03/2019
Cod_Civ_art_1298, Cod_Civ_art_1703, Cod_Civ_art_1704, Cod_Civ_art_1719, Cod_Proc_Civ_art_360_1 …...
Solidarieta' - Rapporto obbligatorio con pluralità di creditori - Presunzione di solidarietà attiva – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2267 del 28/01/2019Obbligazioni in genere - solidarieta' - Rapporto obbligatorio con pluralità di creditori - Presunzione di solidarietà attiva – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 2267 del 28/01/2019
Sussistenza - Esclusione - Necessità di espressa previsione nel titolo e nella legge - Interesse del debitore, oltre che dei creditori, a negare la solidarietà - Configurabilità.
La solidarietà attiva fra più creditori sussiste solo se espressamente prevista in un titolo negoziale preesistente alla richiesta di adempimento, non essendo sufficiente all'esistenza del vincolo l'identità qualitativa delle prestazioni ("eadem res debita") e delle obbligazioni ("eadem causa debendi").
L'interesse a negare detta solidarietà non è attribuibile esclusivamente a ciascuno dei creditori, ma appartiene anche al debitore ai fini di un corretto e non pregiudizievole assetto dei rapporti obbligatori (come si evince dall'art. 1297, comma 2, c.c. limitativo della proponibilità delle eccezioni personali), giacché, nelle ipotesi di solidarietà attiva, il comune debitore non potrebbe opporre, al creditore che gli abbia chiesto l'intera prestazione, le eccezioni personali ad altro creditore e che a questo il debitore medesimo avrebbe potuto, invece, opporre nel caso di obbligazione parziale.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 2267 del 28/01/2019
Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1297, Cod. Civ. art. 1298
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Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - contributi e spese condominiali - obbligazioni del condominio e del singolo condomino – Cass. n. 22856/2017Rapporti del condomino con il creditore del condomino - Titolo esecutivo giudiziale formato nei confronti di un condominio – Esecuzione nei confronti di uno dei condomini – Allegazione da parte del creditore della quota millesimale del condomino esecutato – Sufficienza – Omessa allegazione della quota o richiesta dell’intero importo del titolo – Conseguenze – Opposizione del condomino all’esecuzione – Necessità – Riparto degli oneri probatori.
L’esecuzione nei confronti di un singolo condomino, sulla base di titolo esecutivo ottenuto nei confronti del condominio, per le obbligazioni contratte dall’amministratore, può avere luogo esclusivamente nei limiti della quota millesimale dello stesso, sicché, ove il creditore ne ometta la specificazione ovvero proceda per il totale dell’importo portato dal titolo, l’esecutato può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., deducendo di non essere affatto condomino o contestando la misura della quota allegata dal creditore: nel primo caso, l’onere di provare il fatto costitutivo di detta qualità spetta al creditore procedente ed in mancanza il precetto deve essere dichiaro inefficace per l’intero, mentre, nel secondo caso, è lo stesso opponente a dover dimostrare l’effettiva misura della propria quota condominiale, ai fini della declaratoria di inefficacia dell’atto di precetto per l’eccedenza, ed in mancanza l’opposizione non può essere accolta.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22856 del 29/09/2017
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Spese condominiali
Corte
Cassazione
22856
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Sanzioni amministrative - principi comuni - ambito di applicazione - solidarietà - Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 22082 del 22/09/2017Estinzione dell'obbligazione dell'autore materiale dell'infrazione - Obbligazione a carico dell'obbligato solidale - Estinzione - Insussistenza – Condizioni - Azione di regresso dell’obbligato solidale – Ammissibilità.
In tema di sanzioni amministrative, la solidarietà prevista dall’art. 6 della l. n. 689 del 1981 non si limita ad assolvere una funzione di garanzia, ma persegue anche uno scopo pubblicistico di deterrenza generale nei confronti di quanti, persone fisiche o enti, abbiano interagito con il trasgressore rendendo possibile la violazione, sicché l’obbligazione del corresponsabile solidale è autonoma rispetto a quella dell’obbligato in via principale e, pertanto, non viene meno nell’ipotesi in cui quest'ultima, ai sensi dell’art. 14, ultimo comma, della detta l. n. 689 del 1981, si estingua per mancata tempestiva notificazione, con l’ulteriore conseguenza che l’obbligato solidale che abbia pagato la sanzione conserva l’azione di regresso per l’intero verso l’autore della violazione, il quale non può eccepire, all’interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica, l’estinzione del suo obbligo verso l'Amministrazione.
Corte di Cassazione, Sez. U , Sentenza n. 22082 del 22/09/2017
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Obbligazioni in genere - solidarietà - litisconsorzio (integrazione del contraddittorio) - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21567 del 18/09/2017Azione di responsabilità contro amministratori di diritto e di fatto di società – Litisconsorzio necessario – Esclusione – Fondamento.
In tema di responsabilità degli amministratori di società, ove la relativa azione venga proposta nei confronti di una pluralità di soggetti, in ragione della comune partecipazione degli stessi, anche in via di mero fatto, alla gestione amministrativa e contabile, tra i convenuti non si determina una situazione di litisconsorzio necessario, attesa la natura solidale della obbligazione dedotta in giudizio che, dando luogo ad una pluralità di rapporti distinti, anche se collegati tra loro, esclude l'inscindibilità delle posizioni processuali, consentendo quindi di agire separatamente nei confronti di ciascuno degli amministratori.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 21567 del 18/09/2017
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Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente (nozione, caratteri, distinzioni) - plurima intestazione del conto corrente - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13764 del 31/05/2017Contratti di investimento finanziario - Provvista derivante da conto cointestato - Contratto quadro sottoscritto da uno solo dei cointestatari - Efficacia della cointestazione rispetto all’ordine di investimento emesso dal cointestatario con non ha sottoscritto il contratto quadro - Esclusione - Fondamento.
In tema di contratti di investimento, la cointestazione del conto che funga da provvista per operazioni di investimento finanziario non esplica efficacia rispetto all’emissione dei relativi ordini di investimento, che sono disciplinati esclusivamente dal contratto quadro, sicché, ove questo sia stato sottoscritto soltanto dal primo dei due cointestatari, gli atti di disposizione della provvista effettuati dall'altro sotto forma di ordini di investimento non sono efficaci in quanto l'atto di impiego della somma cointestata è profilo radicalmente estraneo al rapporto di conto ed alla sua cointestazione.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 13764 del 31/05/2017
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Contratti bancari - operazioni bancarie in conto corrente - plurima intestazione del conto corrente – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18777 del 23/09/2015Cointestazione del conto corrente - Contitolarità delle somme accreditate - Presunzione "iuris tantum" - Superamento - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18777 del 23/09/2015
La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell'oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo ad una inversione dell'onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici - purché gravi, precise e concordanti - dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva desunto la prova dell'esclusiva provenienza del denaro dall'attività professionale di uno dei coniugi, dalla circostanza che l'altro coniuge, legalmente separato, fosse titolare di un conto corrente personale utilizzato per l'accredito dello stipendio ed il pagamento delle utenze).
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 18777 del 23/09/2015
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Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Applicazione dell'imposta - In genere - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2312 del 05/03/1991Mutuo contratto solidalmente dai comproprietari per la ricostruzione di un immobile - Divisione dell'immobile comune - Clausola di suddivisione, nei rapporti interni, dell'obbligazione derivata dal mutuo, in proporzione delle quote assegnate in proprietà individuale - Natura - Atto ricognitivo di un effetto legale della divisione - Assoggettamento ad imposta di registro - Esclusione.
La dichiarazione - costituente oggetto di specifica clausola del negozio di divisione di un bene comune - che l'obbligazione solidalmente contratta per tale bene con un mutuo dai comproprietari (nella specie, per la ricostruzione di un immobile) è da intendere, nei rapporti interni fra i condebitori, suddivisa in proporzione delle quote assegnate, con detto negozio, alla proprietà individuale costituisce una mera ricognizione di un effetto legale necessariamente connesso alla divisione del bene comune, fermo restando, nei rapporti esterni col creditore, il carattere solidale dell'obbligazione (pur in presenza di notificazione dell'atto divisionale all'istituto di credito fondiario mutuante). Ne consegue che la detta dichiarazione, ai sensi degli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 634 del 1972 (ora artt. 20 e 21 del T.U., n. 131 del 1986), collocandosi nell'ambito di un rapporto di derivazione necessaria dai contratti di mutuo e di divisione non è suscettibile di autonomo assoggettamento ad imposta di registro quale atto di natura dichiarativa (dichiarazione di debito).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2312 del 05/03/1991
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