Successione necessaria - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10456 del 22/04/2025 (Rv. 674748-01)Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Azione di riduzione - Onere probatorio del legittimario - Contenuto - Indicazione dell'onere cronologico degli atti di disposizione - Necessità.
Il legittimario che intende proporre l'azione di riduzione ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione; in particolare, in relazione al principio sancito dagli artt 555 e 559 c..c., egli ha l'onere di indicare, oltre al valore, l'ordine cronologico in cui sono stati posti in essere i vari atti di disposizione, non potendo l'azione di riduzione essere sperimentata rispetto alle donazioni se non dopo esaurito il valore dei beni di cui è stato disposto per testamento e cominciando, comunque, dall'ultima e risalendo via via alle anteriori.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10456 del 22/04/2025 (Rv. 674748-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0553, Cod_Civ_art_0554, Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0558, Cod_Civ_art_0559, Cod_Civ_art_2697 …...
Successioni "mortis causa" - successione necessaria Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 33011 del 28/11/2023 (Rv. 669448 - 01)Diritti riservati ai legittimari - lascito eccedente la porzione disponibile (cautela sociniana) - Legato di usufrutto di parte eccedente la disponibile - Tutela del legittimario - Azione di riduzione - Esclusione - Art. 550 c.c. - Applicabilità Differenze.
In caso di legato di usufrutto eccedente la porzione disponibile, ove il legittimario non intenda assecondare la volontà del de cuius, è da escludersi che la sua tutela si identifichi con l'azione di riduzione, estrinsecandosi piuttosto nel diritto potestativo di abbandono della disponibile ex art. 550 c.c. che, facendogli conseguire la sola legittima in piena proprietà, differisce dall'azione di riduzione in quanto impedisce il verificarsi di una lesione qualitativa della quota di riserva.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 33011 del 28/11/2023 (Rv. 669448 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0549, Cod_Civ_art_0550, Cod_Civ_art_0554, Cod_Civ_art_0555 …...
Successioni "mortis causa" - successione necessaria Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23036 del 28/07/2023 (Rv. 668700 - 01)Diritti riservati ai legittimari - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - oggetto – donazione - Azione di riduzione di disposizione testamentaria - Rinuncia - Arricchimento nel patrimonio della figlia beneficiata nominata erede universale - Natura di donazione indiretta - Sussistenza - Condizioni.
La rinuncia del coniuge all'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima può comportare un arricchimento nel patrimonio della figlia beneficiata, nominata erede universale, tale da integrare gli estremi di una donazione indiretta, se corra un nesso di causalità diretta tra donazione e arricchimento.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23036 del 28/07/2023 (Rv. 668700 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0809, Cod_Civ_art_0737, Cod_Civ_art_0769, Cod_Civ_art_0782, Cod_Civ_art_0554, Cod_Civ_art_0557 …...
Lesione della quota di legittima – Cass. n. 39368/2021Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - effetti - restituzione degli immobili - Lesione della legittima - Possibilità di eliminare la lesione attraverso la collazione - Sussistenza - Permanenza dell'interesse del legittimario all'azione di riduzione - Fondamento - Garanzia della quota in natura attraverso il subentro nella comunione ex art. 560 c.c. - Diritto a pretendere l'attribuzione in natura da parte del soggetto passivo dell'azione - Sussistenza.
In caso di lesione della quota di legittima, il legittimario, pur potendo eliminare la lesione attraverso la sola collazione, può altresì esercitare contestualmente l'azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che soltanto l'accoglimento di tale domanda può assicurargli l'assegnazione dei beni in natura, sia attraverso il subentro nella comunione ereditaria quando la disposizione testamentaria lesiva non riguardi singoli beni, sia attraverso il subentro nella comunione di singoli beni, come dimostrato dall'art. 560 c.c., che, nel disciplinarne lo scioglimento, prevede, in via preferenziale, la separazione della parte di bene necessaria per soddisfare il legittimario e, in caso di impossibilità della separazione in natura e dunque di non comoda divisibilità del bene, l'applicazione dei criteri preferenziali specificamente individuati dal comma 2, in deroga a quelli di carattere generale di cui all'art.720 c.c..
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 39368 del 10/12/2021 (Rv. 663171 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0554, Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0560, Cod_Civ_art_0713, Cod_Civ_art_0737, Cod_Civ_art_0746
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Recupero dai convenuti della quota del beneficiario non convenuto – Cass. n. 32197/2021Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere - Azione di riduzione - Limiti dell'azione del legittimario - Recupero dai convenuti della quota del beneficiario non convenuto; richiesta verso i beneficiari della differenza tra beni relitti e donati; recupero da donatario anteriore di beni recuperabili dal posteriore - Esclusione.
L'azione di riduzione non dà luogo a litisconsorzio necessario, né dal lato attivo né dal lato passivo, e può, quindi, essere esercitata nei confronti di uno solo degli obbligati alla integrazione della quota spettante al legittimario; tuttavia, qualora quest'ultimo non abbia attaccato tutte le disposizioni testamentarie lesive, non potrà recuperare, a scapito dei convenuti, la quota di lesione a carico del beneficiario che egli non abbia voluto o potuto convenire in riduzione, e potrà pretendere dai donatari solo l'eventuale differenza tra la legittima, calcolata sul "relictum" e il "donatum", e il valore dei beni relitti - giacché la loro sufficienza libera i donatari da qualsiasi pretesa - né potrà recuperare a scapito di un donatario anteriore quanto potrebbe pretendere dal donatario posteriore, giacché se la donazione posteriore è capiente le anteriori non sono riducibili, ancorché la prima non sia stata attaccata in concreto dall'azione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32197 del 05/11/2021 (Rv. 663263 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0553, Cod_Civ_art_0554, Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_5059, Cod_Civ_art_0564
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Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione – Cass. n. 18468/2020Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) -Azione di divisione ereditaria e azione di riduzione - Diversità di presupposti e di finalità - Conseguenze - Ammissibilità della domanda di divisione e di collazione in sede di giudizio di riduzione - Accettazione del contradittorio - Necessità.
L'azione di divisione ereditaria e quella di riduzione sono fra loro autonome e diverse, perché la prima presuppone la qualità di erede e l'esistenza di una comunione ereditaria che si vuole sciogliere, mentre la seconda implica la qualità di legittimario leso nella quota di riserva ed è diretta alla reintegra in essa, indipendentemente dalla divisione; ne consegue che la domanda di divisione e collazione non può ritenersi implicitamente inclusa in quella di riduzione, sicché una volta proposta la domanda di riduzione, quella di divisione e collazione, avanzate nel corso del giudizio di primo grado con le memorie ex art. 183 c.p.c., sono da ritenersi nuove e, come tali, inammissibili ove la controparte abbia sul punto rifiutato il contraddittorio.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 18468 del 04/09/2020 (Rv. 659168 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0553, Cod_Civ_art_0554, Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0713, Cod_Proc_Civ_art_184_1
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Successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - Cass. n. 15706/2020Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - Azione di riduzione - Carattere individuale - Sussistenza - Litisconsorzio necessario - Esclusione.
L'azione di riduzione non spetta collettivamente ai legittimari, ma ha carattere individuale e compete in via autonoma al singolo erede che ritenga lesa la sua quota individuale di legittima. L'accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i legittimari, ma solo riguardo alla quota di coloro che abbiano proposto la domanda. Il giudizio non assume, quindi, carattere inscindibile neppure nell'ipotesi in cui la domanda sia rivolta verso più eredi, che non assumono la qualità di litisconsorti necessari.
Corte di Cassazione. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 15706 del 23/07/2020 (Rv. 658786 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0536, Cod_Civ_art_0553, Cod_Civ_art_0554, Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0556, Cod_Proc_Civ_art_102
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Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) – Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4694 del 21/02/2020 (Rv. 657257 - 01)Azione di riduzione esperita nei confronti di soggetto anch'egli legittimario - Presupposti - Contenimento della riduzione nei limiti di quanto sopravanzi a ciò che è dovuto al convenuto quale legittimario - Domanda riconvenzionale o eccezione - Necessità - Esclusione.
L'azione di riduzione proposta contro un soggetto che è legittimario al pari del legittimario attore implica che il convenuto abbia ricevuto una donazione o debba beneficiare di una disposizione testamentaria per la quale venga ad ottenere, oltre la rispettiva legittima, che è anche a suo favore intangibile, qualcosa di più, che contribuisce a privare, in tutto o in parte, della legittima il legittimario attore. In tal caso, il convenuto con l'azione di riduzione non deve proporre alcuna domanda o eccezione per contenere la riduzione nei limiti di quanto eventualmente sopravanzi a ciò che gli compete come legittimario, conseguendo tale risultato dall'applicazione delle norme di legge, senza che rilevi minimamente che la riduzione, così operata, non sia sufficiente a reintegrare la legittima dell'attore.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4694 del 21/02/2020 (Rv. 657257 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0554, Cod_Civ_art_0555, Cod_Civ_art_0558, Cod_Civ_art_0559, Cod_Proc_Civ_art_167
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA"
SUCCESSIONE NECESSARIA
REINTEGRAZIONE DELLA QUOTA DI RISERVA DEI LEGITTIMARI
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Ricostruzione del "relictum" e "del donatum" Impugnazioni civili - appello - domande - nuove - in genere - ricostruzione del "relictum" e "del donatum" - nuove indicazioni di beni, liberalità o pesi effettuate in appello – inammissibilità - limiti - utilizzabilità anche d'ufficio di elementi già acquisiti agli atti - impugnazioni civili - appello - prove – nuove. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28272 del 06/11/2018
>>> Nel giudizio di riduzione per lesione della legittima, come anche in quello di divisione, è esclusa la possibilità di allegare ovvero provare, per la prima volta in appello, l'esistenza di altri beni idonei ad incidere sulla determinazione del "relictum" e, conseguentemente, dell'effettiva entità della lesione, dovendo il potere di specificazione della domanda manifestarsi nel rispetto delle preclusioni previste dal codice di rito. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha chiarito che, in appello, le richieste di ricostruzione del "relictum" e del "donatum" mediante l'inserimento di beni e liberalità o l'indicazione di pesi o debiti del "de cuius" sono ammissibili nei limiti consentiti dagli elementi tempestivamente acquisiti con l'osservanza delle summenzionate preclusioni, trattandosi di operazioni alle quali il giudice è tenuto d'ufficio).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 28272 del 06/11/2018
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impugnazioni civili - appello - domande - nuove - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26741 del 13/11/2017Ricostruzione del "relictum" e "del donatum" - Nuove indicazioni di beni, liberalità o pesi effettuate in appello - successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) -
Nel giudizio di reintegrazione della quota di riserva, non costituiscono domande nuove e sono conseguentemente ammissibili anche se formulate per la prima volta in appello, le richieste volte all'esatta ricostruzione sia del "relictum" che del "donatum", mediante l'inserimento di beni, liberalità o l'indicazione di pesi o debiti del "de cuius", trattandosi di operazioni connaturali al giudizio medesimo cui il giudice è tenuto d'ufficio ed alle quali può darsi corso, nei limiti in cui gli elementi acquisiti le consentono, indipendentemente dalla formale proposizione di domande riconvenzionali in tal senso da parte del convenuto.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 26741 del 13/11/2017
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Procedimento civile - legittimazione (poteri del giudice) - passiva - Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 18280 del 25/07/2017Alienazione di beni oggetto di disposizioni testamentarie da parte dell'erede o del legatario - Lesione di legittima - Azione di riduzione - Oggetto - Conseguenze in tema di legittimazione passiva.
In tema di successione necessaria, ove la lesione della legittima sia determinata dall’alienazione a terzi, ad opera dell'erede o del legatario, di beni oggetto di disposizione testamentaria, legittimato passivo rispetto all'azione di riduzione esperita dal legittimario è soltanto il beneficiario della disposizione testamentaria lesiva della legittima, e non anche i possessori dei beni con cui questa deve essere reintegrata - i quali, al contrario, sono legittimati passivi rispetto alla domanda di restituzione conseguente al vittorioso esperimento della prima azione - avendo l'azione di riduzione comunque ad oggetto i beni appartenenti al "de cuius", sebbene già alienati, atteso che l'effetto della pronunzia è comunque quello di rendere inefficace nei confronti del legittimario la disposizione lesiva, e ciò anche nei confronti degli eventuali terzi acquirenti, salvi, nei confronti di costoro, gli effetti derivanti dall'omessa trascrizione della domanda di riduzione, ex art. 2652, n. 8, c.c..
Corte di Cassazione Sez. 2 - , Ordinanza n. 18280 del 25/07/2017
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Successioni "mortis causa" - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13407 del 30/06/2015Donazione lesiva della legittima - Termine di prescrizione - Decorrenza - Dalla data di apertura della successione - Azione di riduzione proposta dall'erede del legittimario - Irrilevanza ai fini della decorrenza del termine di prescrizione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13407 del 30/06/2015
In tema di successione necessaria, qualora la lesione della legittima derivi da donazioni, il termine decennale di prescrizione dell'azione di riduzione decorre dalla data di apertura della successione non essendo sufficiente il "relictum" a garantire al legittimario il soddisfacimento della quota di riserva, senza che rilevi, a tal fine, che la riduzione sia domandata, ai sensi dell'art. 557, primo comma, cod. civ., dall'erede del legittimario, a cui non spetta un diritto autonomo rispetto al suo dante causa, sicché, ove al momento dell'apertura della successione del legittimario risulti già maturata la prescrizione dell'azione di riduzione, resta preclusa all'erede la possibilità di domandare utilmente la stessa, non potendo la morte del legittimario comportare la reviviscenza di un diritto che quest'ultimo aveva già perduto.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 13407 del 30/06/2015
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Successioni "mortis causa" - successione necessaria – Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27556 del 20/11/2008Riservatario pretermesso - Acquisto della qualità d'erede - Previo accoglimento dell'azione di riduzione - Necessità - Successione nel processo ex art. 110 cod. proc. civ. prima dell'acquisto della qualità di erede - Esclusione.
Il legittimario pretermesso acquista la qualità di chiamato all'eredità solo dal momento della sentenza che accoglie la sua domanda di riduzione, rimuovendo l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie lesive della legittima, in sé non nulle né annullabili; consegue che, anteriormente all'accoglimento della domanda di riduzione, l'erede pretermesso non è legittimato a succedere al defunto nel rapporto processuale da questo instaurato, non essendo qualificabile come successore a titolo universale, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ..
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 27556 del 20/11/2008
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Successioni mortis causa - successione necessaria - diritti riservati ai legittimari – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 459 del 26/01/1990 legato in conto di legittima - rinunzia al legato e esercizio dell'azione di riduzione - facoltà relativa - prescrittibilità autonoma - esclusione.*
Il potere attribuito ex art. 551 cod. civ. ad un legittimario onorato di un legato in sostituzione di legittima di conseguire la quota dei beni erri nella misura stabilita dalla legge attraverso l'Esercizio dell'Azione di riduzione, anziché di conservare il legato, postula l'assolvimento dell'Onere di rinunciare al legato, per cui, attesa la natura di "facoltà" del relativo potere di scelta e della rinunzia (art. 650 cod. civ.), non è ipotizzabile una autonoma prescrittibilità, avulsa da quella del diritto in cui sono comprese (salva la assoggettabilità a decadenza, come nell'ipotesi prevista dall'art. 650 cod. civ. di esperimento dell'actio interrogatoria da parte di un terzo). Ne consegue che, qualora l'Azione di riduzione sia stata esercitata dal detto legatario entro il termine decennale di prescrizione, decorrente dalla data di apertura dalla successione, la rinuncia attuativa del potere di scelta può essere sempre esercitata dal legatario stesso ove non sia intervenuta decadenza e l'assolvimento dell'Onere della rinunzia al legato, costituente condizione dell'Azione di riduzione (e non presupposto processuale), deve essere accertato con riguardo al momento della decisione e non a quello della proposizione della domanda.*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 459 del 26/01/1990
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Contratti in genere - simulazione - prova - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3861 del 29/06/1984Fattispecie - domanda, proposta dal legittimario, diretta all'accertamento della simulazione di atti compiuti dal "de cuius" - diversa posizione del legittimario - conseguenze ai fini dei limiti di esperibilità delle prove, ai sensi dell'art. 1417 cod. Civ..*
successioni mortis cause - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione.*
Ai fini della domanda diretta all'accertamento della simulazione di Atti compiuti dal de cuius, il legittimario ha veste di terzo, e quindi può valersi della prova testimoniale senza limiti (come anche della prova per presunzioni), soltanto quando agisca per la reintegrazione della quota a lui riservata. Invece, svincolata dalla condizione della lesione della quota di riserva, l'Azione di accertamento della simulazione costituisce Esercizio non di un potere autonomamente attribuito dalla legge, ma dello stesso diritto spettante al de cuius nella qualità di parte di quei contratti ed è perciò soggetta alle limitazioni probatorie previste dall'art. 1417 cod. civ.. ( Conf 4704/81, mass n 415432; ( Conf 4352/80, mass n 408218; ( Conf 2559/80, mass n 406292).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3861 del 29/06/1984
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Contratti in genere - simulazione - prova - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4635 del 08/08/1979Atto compiuto dal de cuius in violazione del diritto alla quota del legittimario - limiti di prova - inesistenza - accertamento della simulazione - efficacia per il legittimario anche nella qualità di successore a titolo universale - estensione.*
Successioni mortis causa - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere.*
Ai fini dell'accertamento della simulazione di Atti compiuti dal de cuius, il legittimario ha veste di terzo, e può quindi avvalersi della prova testimoniale senza limiti, solo quando agisca per la reintegrazione della quota a lui riservata, mentre soggiace alle limitazioni probatorie imposte agli eredi quando la sua Azione tenda anche al conseguimento della disponibile. Tuttavia siffatto esonero dalle limitazioni probatorie a favore del legittimario che agisca per il recupero e la reintegrazione della legittima non può ritenersi contemporaneamente concesso e non concesso in parte nel caso in cui l'impugnazione dell'atto sia destinata a riflettersi non soltanto sulla Determinazione della quota di riserva, ma anche sulla riacquisizione del bene, oggetto del negozio simulato, al patrimonio ereditario, in modo che il legittimario venga ad avvantaggiarsene sia in tale sua qualità sia in quella di successore a titolo universale: in tal caso, pertanto, il legittimario e esonerato in modo completo dalle limitazioni probatorie in tema di simulazione, non potendosi applicare, rispetto ad un unico atto che si assume assolutamente simulato, per una parte una regola probatoria, e per l'altra parte una regola diversa. ( Conf 1244/77, mass n 384932).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4635 del 08/08/1979
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Contratti in genere - simulazione - prova - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1244 del 02/04/1977Impugnazione per simulazione di un atto compiuto dal de cuius in violazione del diritto alla quota del legittimario - limiti di prova - inesistenza - accertamento della simulazione - efficacia - estensione.*
Successioni mortis causa - successione necessaria - reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - in genere.*
Il legittimario che impugni per simulazione un atto compiuto dal de cuius, perchè lesivo della sua quota di legittima, svincolato, per la sua veste di terzo, dai limiti della prova imposti alle parti, ha diritto di giovarsi di tutti gli effetti eventualmente derivanti dall'accertamento della simulazione, anche per i suoi diritti di erede, senza che la relativa domanda possa far risorgere per lui i predetti limiti alla prova della simulazione.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1244 del 02/04/1977
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Successioni mortis causa - successione necessaria - diritti riservati ai legittimari - misura della quota di riserva - in genere – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3888 del 26/10/1976Reintegrazione della quota di riserva dei legittimari - azione di riduzione (lesione della quota di riserva) - effetti - riduzione delle donazioni - rinuncia di un legittimario - accrescimento a favore degli altri legittimari accettanti - determinazione della quota di riserva spettante a questi ultimi - riferimento all'intera porzione legittima complessivamente riservata.*
168192 382569*
Nella successione necessaria la quota spettante al legittimario rinunciante si accresce a favore degli altri legittimari accettanti: conseguentemente, nel caso di accettazione dell'eredità da parte di uno solo dei figli del de cuius, la quota di riserva spettante all'accettante va determinata, ai fini della riduzione delle donazioni lesive della legittima, sull'intera porzione legittima riservata complessivamente ai figli del de cuius e non già sulla parte individuale che sarebbe toccata all'accettante se egli avesse diviso con i fratelli la porzione suddetta. ( Conf 949/62; ( Conf 221/57).*
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 3888 del 26/10/1976
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