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0070. Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza.

Art.70. Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenza.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Famiglia - filiazione - filiazione naturale - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2742 del 27/04/1985
Dichiarazione giudiziale di paternità o maternità - ammissibilità dell'azione - procedimento relativo - intervento del pubblico ministero - comunicazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza - sufficienza.* Il principio che quando la legge prevede l'intervento obbligatorio del P.m., è sufficiente che lo stesso sia informato del procedimento e posto in grado di parteciparvi, trova applicazione anche nel procedimento di ammissibilità dell'Azione per la dichiarazione giudiziale di paternità o di maternità naturale, con la conseguenza che l'anzidetta esigenza è osservata quando al P.m. sia stata data comunicazione del ricorso introduttivo e del decreto presidenziale di fissazione dell'udienza ancorché lo stesso non intervenga alle udienze e non formuli conclusioni. Ne' al riguardo osta il disposto dell'art. 738, secondo comma, cod. proc. civ., il quale prevede che venga sentito il P.m. (per cui il parere del P.m. è un atto doveroso che non può essere omesso), in quanto quest'ultima disposizione (al pari di quella del successivo art. 740) pur essendo compresa fra quelle comuni ai procedimenti camerali, riguarda soltanto la giurisdizione volontaria e non il procedimento camerale previsto dall'art. 274 che ha natura contenziosa. ( V 1304/83, mass n 426092; ( Conf 3407/84, mass n 435424).* Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2742 del 27/04/1985   …...

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