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0051. Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente

Art.51. Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente.

0 Codice civile

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Documenti collegati:

Giurisdizione civile - regolamento di giurisdizione - preventivo – Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 5924 del 05/03/2008
Enunciazione del quesito di diritto a pena di inammissibilità - Applicabilità al regolamento preventivo di giurisdizione - Esclusione. L'art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dall'art. 6 del d.lgs. n. 40 del 2006 - a norma del quale il ricorso per cassazione che non contenga, per ciascun motivo, la formulazione di un quesito di diritto dev'essere dichiarato inammissibile - non si applica al ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, atteso che esso non è un mezzo di impugnazione, e non ha, quindi, ad oggetto la qualificazione giuridica dei fatti controversi idonea a divenire giudicato, contrastata dal ricorrente con il quesito (che contiene, quindi, due principi giuridici contrapposti, quello della decisione impugnata e quello prospettato nel ricorso), bensì costituisce uno strumento apprestato per consentire alle parti di ottenere, già nel corso del procedimento di primo grado - e a condizione che la causa non sia stata ancora decisa né nel merito, né su questioni processuali - una pronuncia definitiva sulla giurisdizione. Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 5924 del 05/03/2008   …...
Previdenza (assicurazioni sociali) - inps - pensioni invalidità, vecchiaia e superstiti – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5988 del 05/11/1988
Ai superstiti (in particolare) - reversibilità - coniuge - moglie dell'assente titolare di pensione - diritto durante l'assenza ad esigere i ratei della pensione, a titolo di anticipata e provvisoria liquidazione della pensione e nei limiti della quota riservatale - sacrificio degli interessi dell'istituto previdenziale - configurabilità in caso di ritorno dell'assente - esclusione.* Fra i diritti dipendenti dalla morte dell'assente, dei quali è ammissibile l'Esercizio temporaneo ai sensi dell'art. 50, terzo comma, cod. civ., rientrano non solo i diritti che incidono sul patrimonio dell'assente ma - attesa la diversità di formulazione di detta norma rispetto all'art. 26 del vecchio codice civile - anche quelli che debbono esser fatti valere verso terzi. Pertanto, la moglie dell'assente titolare di pensione a carico dell'a.G.o., che, in caso di morte del marito, acquisirebbe iure proprio il diritto alla pensione di reversibilità, ha diritto - durante l'assenza del coniuge pensionato - ad esigere i ratei della pensione, a titolo di anticipata e provvisoria liquidazione della pensione di reversibilità e nei limiti della quota a lei autonomamente riservata, senza che per ciò sia configurabile alcun eventuale sacrificio degli interessi dell'istituto previdenziale, il quale, in caso di ritorno dell'assente, deve corrispondergli solo la differenza fra l'importo a lui spettante e le somme corrisposte alla moglie, non potendo il pensionato far valere a carico dell'ente alcuna Azione o pretesa ulteriore. ( contra 299/83, mass n 425112).* Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5988 del 05/11/1988   …...
Previdenza (assicurazioni sociali) - inps - pensioni invalidità, vecchiaia e superstiti – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5988 del 05/11/1988
Ai superstiti (in particolare) - reversibilità - coniuge - moglie dell'assente titolare di pensione - diritto durante l'assenza ad esigere i ratei della pensione, a titolo di anticipata e provvisoria liquidazione della pensione e nei limiti della quota riservatale - sacrificio degli interessi dell'istituto previdenziale - configurabilità in caso di ritorno dell'assente - esclusione.* Fra i diritti dipendenti dalla morte dell'assente, dei quali è ammissibile l'Esercizio temporaneo ai sensi dell'art. 50, terzo comma, cod. civ., rientrano non solo i diritti che incidono sul patrimonio dell'assente ma - attesa la diversità di formulazione di detta norma rispetto all'art. 26 del vecchio codice civile - anche quelli che debbono esser fatti valere verso terzi. Pertanto, la moglie dell'assente titolare di pensione a carico dell'a.G.o., che, in caso di morte del marito, acquisirebbe iure proprio il diritto alla pensione di reversibilità, ha diritto - durante l'assenza del coniuge pensionato - ad esigere i ratei della pensione, a titolo di anticipata e provvisoria liquidazione della pensione di reversibilità e nei limiti della quota a lei autonomamente riservata, senza che per ciò sia configurabile alcun eventuale sacrificio degli interessi dell'istituto previdenziale, il quale, in caso di ritorno dell'assente, deve corrispondergli solo la differenza fra l'importo a lui spettante e le somme corrisposte alla moglie, non potendo il pensionato far valere a carico dell'ente alcuna Azione o pretesa ulteriore. ( contra 299/83, mass n 425112).* Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5988 del 05/11/1988   …...

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