Giudizio promosso nei confronti del curatore dello scomparso – Cass. n. 11182/2021Assenza e dichiarazione di morte presunta - assenza, curatore dello scomparso - Giudizio promosso nei confronti del curatore dello scomparso - Successivo accertamento della morte dello scomparso avvenuta prima della notifica della citazione - Validità della notifica - Fondamento. Procedimento civile - notificazione - In genere.
In un giudizio promosso nei confronti del curatore dello scomparso è da ritenere valida la notifica eseguita nei suoi confronti anche qualora venga successivamente accertato che la morte dello scomparso è avvenuta in epoca antecedente alla notifica della citazione, essendo onere del notificante eseguire la notificazione nei confronti del soggetto legittimato a riceverla.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11182 del 28/04/2021 (Rv. 661131 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0048, Cod_Proc_Civ_art_110 …...
Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - acquiescenza - tacita - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7041 del 12/03/2020 (Rv. 657284 - 02)Sentenza di appello declaratoria di nullità della notificazione della citazione di primo grado - Riassunzione della causa dinanzi al giudice indicato nella sentenza remittente - Incompatibilità con l'esercizio del potere di impugnazione - Esclusione - Fondamento - Ricorso incidentale tardivo - Esperibilità - Proposizione di ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello - Omessa sospensione del giudizio riassunto - Conseguenze.
In presenza di una sentenza di appello che dichiari la nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e rimetta le parti al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c., la riassunzione della causa davanti al giudice di primo grado quando siano ancora aperti i termini per l'impugnazione di detta statuizione non può essere considerata acquiescenza tacita, trattandosi di iniziativa riconducibile ad esigenze cautelative e, comunque, non incompatibile con la volontà di avvalersi di tale mezzo di impugnazione, e non preclude, alla medesima parte che abbia riassunto la causa davanti al giudice di primo grado, l'esperimento di ricorso incidentale tardivo, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., avverso qualsiasi capo della sentenza medesima. Ove la sentenza di appello che abbia ordinato la rimessione della causa al primo giudice sia stata oggetto di ricorso per cassazione, la prevista interruzione del termine di riassunzione, disposta dall'art. 353, comma 3, c.p.c., non rende irrituale la riassunzione avvenuta prima della proposizione del ricorso per cassazione, ma comporta soltanto che il giudizio riassunto debba intanto essere sospeso, in applicazione dell'art. 48 c.p.c. e, in mancanza di tale sospensione, la nullità degli atti processuali compiuti, dalle parti e dal giudice, ivi comprese le sentenze eventualmente pronunciate.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7041 del 12/03/2020 (Rv. 657284 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_353, Cod_Proc_Civ_art_354, Cod_Proc_Civ_art_334, Cod_Proc_Civ_art_329, Cod_Civ_art_0048 …...
Lavoro - lavoro autonomo - contratto d'opera - professioni intellettuali - compenso (onorario) - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4081 del 20/02/2014Liquidazione giudiziale equitativa - Parere dell'associazione professionale - Acquisizione - Necessità - Fondamento – Fattispecie - assenza e dichiarazione di morte presunta - assenza , curatore dello scomparso - in genere.
In tema di contratto d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2233, primo comma, cod. civ., per la liquidazione del compenso del professionista (nella specie, curatore allo scomparso), ove il compenso stesso non sia stato pattuito tra le parti, né sia determinabile in base a tariffe o usi, il giudice deve acquisire il parere dell'associazione professionale di appartenenza.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4081 del 20/02/2014
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Lavoro - lavoro autonomo - contratto d'opera - professioni intellettuali - compenso (onorario) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4081 del 20/02/2014Liquidazione giudiziale equitativa - Parere dell'associazione professionale - Acquisizione - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
In tema di contratto d'opera intellettuale, ai sensi dell'art. 2233, primo comma, cod. civ., per la liquidazione del compenso del professionista (nella specie, curatore allo scomparso), ove il compenso stesso non sia stato pattuito tra le parti, né sia determinabile in base a tariffe o usi, il giudice deve acquisire il parere dell'associazione professionale di appartenenza.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4081 del 20/02/2014
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Previdenza (assicurazioni sociali) - assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - indennità e rendita - in genere – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1253 del 21/01/2005Rendita vitalizia - Scomparsa del beneficiario - Dichiarazione ai sensi dell'art. 48 cod. civ. - Conseguenze - Obbligo dell'INAIL di pagamento della rendita - Sospensione - Esclusione.
L'obbligo dell'INAIL di pagamento della rendita vitalizia non rimane sospeso in caso di scomparsa del beneficiario atteso che la dichiarazione di scomparsa, ai sensi degli artt. 48 e ss. cod. civ., determina solo la quiescenza dei rapporti giuridici facenti capo allo scomparso, e la necessità di conservazione del suo patrimonio, a cui provvede il curatore all'uopo nominato; non vi è immissione, neppure temporanea, degli eredi nel possesso dei beni, come si prevede per il caso di assenza, né liberazione o sospensione delle obbligazioni, anche strettamente personali, assunte da terzi verso lo scomparso, né assume alcun rilievo la questione della trasmissibilità del diritto agli eredi.
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 1253 del 21/01/2005
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Procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1250 del 04/02/2000Morte del convenuto contumace - Conoscenza dell'evento acquisita in modo non processualmente valido - Interruzione del processo - Esclusione - Incostituzionalità della normativa - Manifesta infondatezza della questione - Richiamo ai principi affermati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 220/86 - Inapplicabilità.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 300 cod. proc. civ., in riferimento all'art. 24 Cost., per la parte in cui non prevede l'interruzione del processo come effetto della conoscenza comunque acquisita (e quindi non risultante in modo processualmente valido)della morte della parte contumace, non essendo applicabili al caso i principi affermati dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 220 del 1986, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale degli artt. 75 e 300 cod. proc. civ. in riferimento alla diversa fattispecie della scomparsa nel corso del processo del convenuto.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1250 del 04/02/2000
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Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - termini - decorrenza - Persone scomparse – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11943 del 23/10/1999Revocazione per dolo della parte - Giorno della conoscenza del dolo da parte del curatore nominato ex art. 48 cod. civ. - Rilevanza per la domanda di revocazione proposta direttamente dalla parte - Esclusione.
In caso di nomina di un curatore alla persona scomparsa, a norma dell'art. 48 cod. civ., il termine per impugnare una sentenza per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 1 cod. proc. civ. prende corso dal giorno della conoscenza del dolo da parte del curatore soltanto ai fini della proposizione della domanda di revocazione da parte dello stesso, mentre ai fini della proposizione dell'impugnazione da parte dell'interessato personalmente il termine decorre solo dal giorno in cui egli ne abbia avuto conoscenza diretta.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11943 del 23/10/1999
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Assenza e dichiarazione di morte presunta - ragioni eventuali della persona scomparsa - Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4338 del 24/10/1989In genere - curatore dello scomparso - poteri - diritto al trattamento di pensione di vecchiaia precedentemente acquisito dallo scomparso - legittimazione alla riscossione dei ratei pensionistici - inclusione - durata - mancanza della prova dell'esistenza in vita del pensionato ex art. 69 cod. Civ. - irrilevanza.*
Il curatore dello scomparso, in quanto abilitato, ai sensi dello art. 48 cod. civ., alla conservazione del patrimonio della persona scomparsa, nel quale rientra anche il diritto, precedentemente acquisito dalla stessa, al trattamento di pensione di vecchiaia, è legittimato a riscuotere, non iure proprio ma in nome e per conto dello scomparso, i ratei pensionistici a questo spettanti, senza che a tale legittimazione - la quale, in Mancanza di limiti temporali imposti dal provvedimento di nomina, permane per tutto il periodo della scomparsa, fino alla promozione del procedimento per la dichiarazione di assenza (art. 49 cod. civ.) - sia di ostacolo la mancata prova dell'esistenza in vita del pensionato ai sensi dello art. 69 cod. civ. (secondo cui "nessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che la persona esisteva quando il diritto è NATO"), essendo tale norma inapplicabile alla specie per l'indubitabile anteriorità dell'insorgenza del diritto alla pensione rispetto alla scomparsa del suo titolare. ( V 5988/88, mass n 460418; ( V 299/83, mass n 425112).*
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 4338 del 24/10/1989
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Previdenza (assicurazioni sociali) - inps - pensioni invalidità, vecchiaia e superstiti – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5988 del 05/11/1988Ai superstiti (in particolare) - reversibilità - coniuge - moglie dell'assente titolare di pensione - diritto durante l'assenza ad esigere i ratei della pensione, a titolo di anticipata e provvisoria liquidazione della pensione e nei limiti della quota riservatale - sacrificio degli interessi dell'istituto previdenziale - configurabilità in caso di ritorno dell'assente - esclusione.*
Fra i diritti dipendenti dalla morte dell'assente, dei quali è ammissibile l'Esercizio temporaneo ai sensi dell'art. 50, terzo comma, cod. civ., rientrano non solo i diritti che incidono sul patrimonio dell'assente ma - attesa la diversità di formulazione di detta norma rispetto all'art. 26 del vecchio codice civile - anche quelli che debbono esser fatti valere verso terzi. Pertanto, la moglie dell'assente titolare di pensione a carico dell'a.G.o., che, in caso di morte del marito, acquisirebbe iure proprio il diritto alla pensione di reversibilità, ha diritto - durante l'assenza del coniuge pensionato - ad esigere i ratei della pensione, a titolo di anticipata e provvisoria liquidazione della pensione di reversibilità e nei limiti della quota a lei autonomamente riservata, senza che per ciò sia configurabile alcun eventuale sacrificio degli interessi dell'istituto previdenziale, il quale, in caso di ritorno dell'assente, deve corrispondergli solo la differenza fra l'importo a lui spettante e le somme corrisposte alla moglie, non potendo il pensionato far valere a carico dell'ente alcuna Azione o pretesa ulteriore. ( contra 299/83, mass n 425112).*
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5988 del 05/11/1988
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Previdenza (assicurazioni sociali) - inps - pensioni invalidità, vecchiaia e superstiti – Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5988 del 05/11/1988Ai superstiti (in particolare) - reversibilità - coniuge - moglie dell'assente titolare di pensione - diritto durante l'assenza ad esigere i ratei della pensione, a titolo di anticipata e provvisoria liquidazione della pensione e nei limiti della quota riservatale - sacrificio degli interessi dell'istituto previdenziale - configurabilità in caso di ritorno dell'assente - esclusione.*
Fra i diritti dipendenti dalla morte dell'assente, dei quali è ammissibile l'Esercizio temporaneo ai sensi dell'art. 50, terzo comma, cod. civ., rientrano non solo i diritti che incidono sul patrimonio dell'assente ma - attesa la diversità di formulazione di detta norma rispetto all'art. 26 del vecchio codice civile - anche quelli che debbono esser fatti valere verso terzi. Pertanto, la moglie dell'assente titolare di pensione a carico dell'a.G.o., che, in caso di morte del marito, acquisirebbe iure proprio il diritto alla pensione di reversibilità, ha diritto - durante l'assenza del coniuge pensionato - ad esigere i ratei della pensione, a titolo di anticipata e provvisoria liquidazione della pensione di reversibilità e nei limiti della quota a lei autonomamente riservata, senza che per ciò sia configurabile alcun eventuale sacrificio degli interessi dell'istituto previdenziale, il quale, in caso di ritorno dell'assente, deve corrispondergli solo la differenza fra l'importo a lui spettante e le somme corrisposte alla moglie, non potendo il pensionato far valere a carico dell'ente alcuna Azione o pretesa ulteriore. ( contra 299/83, mass n 425112).*
Corte di Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 5988 del 05/11/1988
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Procedimento civile - capacità processuale - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2672 del 19/04/1983Legittimazione - ad processum - passiva - scomparsa di una delle parti - effetti sulla sua legittimazione passiva o sulla capacità processuale - irrilevanza.*
Scomparsa della persona - assenza, curatore dello scomparso - effetti - in genere.*
133171 427556*
133173 427556*
Nel nostro ordinamento la semplice scomparsa, definita dall'art. 48 cod. civ. come l'allontanarsi della persona dall'ultimo domicilio e dall'ultima residenza senza che vi faccia ritorno o dia proprie notizie, consente di nominare un curatore che rappresenti lo scomparso in giudizio ovvero in determinati negozi od operazioni e di impartire altri provvedimenti necessari alla conservazione del suo patrimonio, ma, a differenza di quanto si verifica in conseguenza della dichiarazione di assenza o di morte presunta, non incide sulla capacità o sugli status del soggetto, e neppure sulla generalità dei rapporti che a lui fanno capo, unitariamente considerati; essa, pertanto, non produce, di per sè, conseguenze sulla legittimazione passiva del soggetto ovvero sulla sua capacità processuale, con la conseguenza che, anche quando sia stato nominato un curatore allo scomparso, se tale nomina non sia stata formalmente comunicata a colui che agisce, legittimamente la domanda viene proposta nei confronti dello scomparso, essendo Onere del curatore rendere noto il potere di rappresentanza e costituirsi al suo posto.*
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2672 del 19/04/1983
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Scomparsa della persona - assenza – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1906 del 24/06/1974Curatore dello scomparso - in genere - nomina del curatore - effetti - promovimento d'un giudizio nei confronti dello scomparso - ammissibilita.*
La mancanza assoluta di notizie in ordine ad un soggetto allontanatosi dal luogo del suo ultimo domicilio (an et ubi sit) determina una paralisi di attivita per chi vanta diritti o abbia aspettative nei confronti dello scomparso, privo di un rappresentante legale o di un procuratore. A tale situazione e possibile ovviare soltanto attraverso l'emanazione del provvedimento di nomina del curatore speciale, a norma del combinato disposto degli artt 48 comma primo cod civ e 721 cod proc civ, nei cui confronti e consentito instaurare un regolare rapporto processuale.*
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 1906 del 24/06/1974
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