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Nascenti dalla legge - ripetizione di indebito - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11613 del 03/05/2025 (Rv. 674851 - 01)

Esecuzione forzata - opposizioni - Assegnazione del bene pignorato al creditore con funzione satisfattiva - Rimedi cognitivi endoesecutivi - Necessità - Ripetizione d’indebito - Esclusione - Mancata opposizione - Ragioni - Irrilevanza.

In tema di esecuzione forzata, nel caso in cui l'assegnazione del bene staggito sia divenuta definitiva per mancato esperimento dei rimedi endoesecutivi, il debitore espropriato non può più contestare, con l'azione di ripetizione dell'indebito, l'esistenza o l'entità del diritto del creditore procedente in tal guisa soddisfatto, essendo irrilevante che la mancata proposizione dell'opposizione sia dipesa da negligente o infedele patrocinio del difensore dell'esecutato, ciò potendo fondare unicamente un'azione di responsabilità professionale.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11613 del 03/05/2025 (Rv. 674851 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2033, Cod_Proc_Civ_art_510, Cod_Proc_Civ_art_512, Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617