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Procedimento disciplinare – Illecito disciplinare art. 2 comma 1 lett d) d.lgs 109 del 2006 – Cass. n. 29823/2020 (02)

Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - procedimento disciplinare - Illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Grave scorrettezza - Carattere elastico - Funzionalità - Nozione - Fattispecie.

La nozione di "grave scorrettezza" richiamata dall'art. 2, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 109 del 2006, nel rendere sanzionabili disciplinarmente i comportamenti del magistrato nei confronti delle parti, dei difensori, di altri magistrati e di chiunque abbia con esso rapporti nell'ambito dell'ufficio giudiziario, ha carattere "elastico"; pertanto, in funzione del giudizio di sussunzione dei fatti accertati nella norma che tipizza il predetto illecito, il giudice disciplinare deve attingere sia ai principi che la disposizione (anche implicitamente) richiama, sia a fattori esterni presenti nella coscienza comune, così da fornire concretezza alla parte mobile della disposizione che, come tale, è suscettibile di adeguamento rispetto al contesto storico sociale in cui deve trovare operatività; ne consegue che deve ritenersi violato il dovere di correttezza gravante sul magistrato dall'inosservanza di quelle regole di civile comportamento che devono connotare i rapporti sociali (regole di educazione, di lealtà, di onestà intellettuale e pratica, di convenienza sociale) e la cui osservanza è volta, nello specifico, a preservare, anzitutto, le relazioni interpersonali nel rispetto della diversità dei ruoli e, con esse, il buon andamento dell'ufficio giudiziario e la sua stessa unitarietà funzionale, essendo dato di comune esperienza quello per cui, sul profilo oggettivo del servizio, si riverbera, in modo virtuoso, il corretto svolgimento delle prime. (Il principio è stato applicato in relazione ai comportamenti di un magistrato con ruolo dirigenziale che erano sconfinati nella mancanza di rispetto, nell'aggressività verbale e nel dileggio gratuito nei confronti di colleghi del proprio ufficio giudiziario).

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 29823 del 30/12/2020

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