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Ordinamento giudiziario - disciplina della magistratura - Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 32111 del 09/12/2019 (Rv. 656171 - 01)
Illecito disciplinare - Art. 3, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 109 del 2006 - Elemento materiale - Ottenimento personale da parte del magistrato del prestito o della agevolazione - Prova - Necessità - Ragioni.
In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, ai fini dell'integrazione dell'elemento materiale dell'illecito di cui all'art. 3, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 109 del 2006, è necessaria la prova che il magistrato abbia personalmente ottenuto, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni da uno dei soggetti indicati dalla norma, atteso che tale disposizione - a differenza di quella contenuta nella lett. a) dello stesso art. 3 - non prevede che il conseguimento del vantaggio da parte del magistrato possa avvenire "per se o per altri". Peraltro, l'estensione anche ai prestiti ed alle agevolazioni ottenute "indirettamente" non consente di ritenere, senza violare la funzione descrittiva delle diverse locuzioni utilizzate dal medesimo art. 3, che il meccanismo percettivo previsto dalla norma possa arrestarsi alla percezione da parte di un terzo, essendo invece necessario, perché l'illecito in esame sia integrato, che l'intervento del terzo costituisca lo strumento per mezzo del quale l'agevolazione o il prestito pervenga - per l'appunto, indirettamente - al magistrato.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 32111 del 09/12/2019 (Rv. 656171 - 01)
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