Opposizioni all'esecuzione (distinzione dall'opposizione agli atti esecutivi) - Opposizione ex art. 617 c.p.c. - Deduzione della nullità del precetto e del pignoramento per violazione dell'art. 477 c.p.c. - Onere probatorio gravante sul creditore - Fondamento.
Nell'opposizione agli atti esecutivi proposta dagli eredi del debitore deceduto avverso il precetto (e il conseguente pignoramento) per mancato rispetto del termine prescritto dall'art. 477, comma 1, c.p.c., è onere del creditore opposto allegare e dimostrare che la citata disposizione è inapplicabile in ragione della previa notifica degli atti prodromici al de cuius, trattandosi di circostanza impeditiva che rientra nella conoscenza del creditore, e non è necessario che gli eredi intimati alleghino uno specifico pregiudizio patito, oltre a quello insito nel mancato rispetto del termine.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 31436 del 07/12/2024 (Rv. 673012-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_477, Cod_Proc_Civ_art_617, Cod_Civ_art_2697