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Applicazione - opposizione - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17041 del 25/06/2025 (Rv. 675442 - 01)

Procedimento - Onere della P.A. di provare gli elementi costitutivi dell'illecito - Sussistenza - Inerzia processuale della stessa - Poteri istruttori officiosi - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.

In tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'amministrazione opponente l'onere di provare gli elementi costitutivi dell'illecito, ma la sua inerzia processuale non determina - pur a fronte dell'art. 6, comma 10, lett. b, del d.lgs. n. 150 del 2011 e dell'analogo art. 7, comma 9, lett. b - l'automatico accertamento dell'infondatezza della trasgressione, poiché il giudice, chiamato alla ricostruzione dell'intero rapporto sanzionatorio e non soltanto alla valutazione di legittimità del provvedimento irrogativo della sanzione, può sopperirvi sia valutando i documenti già acquisiti, sia disponendo d'ufficio i mezzi di prova ritenuti necessari. (In applicazione del principio la S.C. ha rigettato il ricorso ritenendo legittima l'acquisizione da parte del giudice di pace delle annotazioni della Polizia Giudiziaria a supporto dei verbali di accertamento e delle ordinanze-ingiunzioni già prodotte, pur oltre il termine previsto dal comma 8 dell'art. 6 del citato d.lgs.).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 17041 del 25/06/2025 (Rv. 675442 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697