Applicazione - opposizione - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9062 del 06/04/2025 (Rv. 674589-01)
Impugnazioni civili - Interesse all'impugnazione - Nozione sostanziale di soccombenza - Contenuto - Fattispecie in materia di impugnazione di un fermo amministrativo - Accoglimento dell’impugnazione solo per idoneità del bene a soddisfare una futura eventuale esecuzione - Interesse dell’opponente ad impugnare tale capo della pronuncia - Sussistenza.
Ai fini della sussistenza dell'interesse ad impugnare una sentenza rileva una nozione sostanziale e materiale di soccombenza, la quale fa riferimento (non già alla mera divergenza tra le conclusioni rassegnate dalla parte e la pronuncia del giudice di merito, ma) all'eventuale pregiudizio che la parte potrebbe subire a causa della sentenza e della sua idoneità a formare il giudicato e, corrispondentemente, all'utilità concreta che, in quanto diretta all'eliminazione di tale pregiudizio, potrebbe derivare alla parte dall'eventuale accoglimento dell'impugnazione; pertanto, accolta un'impugnazione di un fermo amministrativo esclusivamente per inidoneità del bene aggredito a soddisfare una futura eventuale esecuzione, ma previamente respinta la contestazione della sussistenza o dell'entità del credito cautelato dal fermo, sussiste l'interesse dell'opponente ad impugnare tale specifico capo della pronuncia, a lui sfavorevole.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 9062 del 06/04/2025 (Rv. 674589-01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_100
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