Personalizzazione del danno - Mero aggravamento di una malattia che colpisce un organo di senso - Perdita totale della funzione - Differenze - Conseguenze risarcitorie - Fattispecie.
In tema di risarcimento del danno alla salute, va distinto il mero aggravamento di una malattia che colpisce un organo di senso (indebolendone o attenuandone l'efficacia) dalla manifestazione di quel fenomeno, nuovo e diverso, costituito dalla perdita totale del senso (o della funzione) corrispondente, con la conseguenza che l'eventuale liquidazione di tale ultimo danno non può limitarsi alla registrazione di una mera differenza quantitativa, ma deve tenere conto dello scostamento qualitativo che separa, con nettezza, la mera attenuazione di una funzione dalla sua completa e definitiva abolizione.
(Nella specie, la S.C. ha affermato che - di fronte alla perdita definitiva e totale della vista, non riconducibile integralmente all'operato dei sanitari - il giudice di merito deve preliminarmente identificare il danno differenziale e poi, nella personalizzazione del danno, deve equamente considerare la perdita del senso, o della funzione, come fatto suscettibile di trasfigurare qualitativamente, in una nuova realtà, la diversa entità del mero danno differenziale).
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2043