Art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Dati emergenti dai conti correnti bancari - Riferibilità ad operazioni imponibili - Presunzione - Prova contraria - Onere del contribuente - Utilizzazione dei dati raccolti condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio - Esclusione.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presunzione ex art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 consente all’Amministrazione finanziaria di riferire “de plano” ad operazioni imponibili i dati raccolti in sede di accesso ai conti correnti bancari del contribuente, salva la prova contraria da parte di costui, e la legittimità della utilizzazione degli elementi risultanti dalle movimentazioni bancarie non è condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente sin dalla fase dell'accertamento, posto che il citato art. 32 prevede quel contraddittorio alla stregua di mera facoltà, non di obbligo, dell'amministrazione tributaria.
Corte di Cassazione Sez. 5, Sentenza n. 10249 del 26/04/2017