Previa notifica di un altro atto impositivo - Motivazione "per relationem" - Omessa indicazione del contenuto essenziale dell'atto presupposto - Difetto di motivazione - Limiti - Conoscenza ed impugnazione, da parte del contribuente, dell'atto presupposto - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 21177 del 08/10/2014
La cartella esattoriale, che non costituisca il primo e l'unico atto con cui si esercita la pretesa tributaria, essendo stata preceduta dalla notifica di altro atto propriamente impositivo, non può essere annullata per vizio di motivazione, anche qualora non contenga l'indicazione del contenuto essenziale dell'atto presupposto, conosciuto ed autonomamente impugnato dal contribuente. (Fattispecie relativa a contributi consortili di bonifica, in cui la cartella è stata preceduta dalla notifica di un avviso bonario di pagamento, atto autonomamente impugnabile e, nella specie, effettivamente impugnato dal contribuente).
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 21177 del 08/10/2014