Rifiuto dell'asserito depositario di esibire la documentazione contabile - Omessa produzione, da parte del contribuente, dell'attestazione di cui all'art. 52, decimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Conseguenze - Inammissibilità della successiva produzione - Legittimità dell'accertamento induttivo. Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 8539 del 11/04/2014
In tema di imposte sui redditi, in caso di rifiuto del terzo, indicato come depositario delle scritture contabili, di esibire la documentazione, richiesta dall'amministrazione finanziaria, e di omessa produzione dell'attestazione di cui all'art. 52, decimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, opera la presunzione assoluta di non veridicità della dichiarazione del contribuente, avente ad oggetto la collocazione delle scritture contabili presso il terzo, equiparabile a sostanziale rifiuto di esibizione. Ne consegue il divieto di valutare favorevolmente i documenti non esibiti in sede amministrativa o contenziosa e la possibilità, per l'Amministrazione finanziaria, di ricorrere, ai sensi dell'art. 39, secondo comma, lett. c, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, all'accertamento induttivo.
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 8539 del 11/04/2014