Ampliamento dell'oggetto oltre i limiti autorizzati - Violazione dell'art. 21 l. n. 646 del 1982 - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Nullità contrattuale - Esclusione.
In tema di appalto pubblico, qualora l'impresa appaltatrice sia stata autorizzata dalla stazione appaltante ad affidare ad altra impresa l'esecuzione di parte delle opere, il contratto di subappalto è valido, perché non è violato il precetto contenuto e penalmente sanzionato nell'art. 21 della legge n. 646 del 198, anche se le opere eseguite dal subappaltatore risultano eccedenti la misura prevista nella citata autorizzazione, poiché la funzione del precetto penale è quella di assicurare la qualità soggettiva del subappaltatore, evitando che si tratti di impresa direttamente o indirettamente collegata ad organizzazioni criminali.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 35053 del 30/12/2024 (Rv. 673397-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1656, Cod_Civ_art_1418