Lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - indennita' - di fine rapporto di lavoro - Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 23499 del 02/09/2024 (Rv. 672331-01)
Accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, l. n. 428 del 1990 - Idoneità ad apportare deroghe all'art. 2112 c.c. - Anche al trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario - Esclusione - Fattispecie in tema di accordo di esonero dalla responsabilità solidale per il pagamento del TFR.
In materia di trasferimento d'azienda, l'accordo sindacale di cui all'art. 47, comma 4-bis, della l. n. 428 del 1990, nella sua formulazione ratione temporis vigente, può prevedere deroghe all'art. 2112 c.c. concernenti le condizioni di lavoro, fermo restando il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato l'inopponibilità al Fondo di garanzia gestito dall'INPS di un accordo sindacale, concluso ai sensi del citato art. 47, comma 4-bis, con il quale l'impresa cessionaria era stata esonerata da ogni responsabilità in relazione al TFR maturato presso quella cedente, poiché, nonostante il fallimento di questa intervenuto successivamente alla cessione, il diritto a tale emolumento non era ancora divenuto esigibile per effetto della prosecuzione dei rapporti di lavoro alle dipendenze della cessionaria stessa).
Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 23499 del 02/09/2024 (Rv. 672331-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2112